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pagato di più di quel che era stata stipulata nel con- tratto, e per i frutti della medesima dal dì di ogni pa- gamento.;
2192. Qualora il contratto del nuovo Padrone ri- guardi mobili, ed immobili, 0 diversi beni immobili al- cuni dei quali siano ipotecati, gli altri liberi 4 situati nell’ istesso, o ini diversi circondarj degli Uffizi, alie- nati per un solo, e medesimo prezzo,© prezzi separa- ti, e distinti, facienti parte, o non facienti parte della stessa tenuta, il prezzo di ogni fondo inscritto separa- tamente, e distintamente sarà dichiarato nella notifica- zione del nuovo padrone mediante‘il ragguaglio da farsi snl prezzo totale espresso nel contratto,
Il creditore maggiore, o migliore oblatore, non po- trà in niun caso essere costretto ad estendere l'aumento del prezzo ai mobili, ed immobili fuorichè a quelli che sono ipotecati per il suo credito, e situati nel imedesi- mo circondario; fermo stante il regresso del nuovo pa- drone contro il suo autore per la rilevazione dei dauni che soffre per la divisione dell’ acquisto fatto da esso. 0 per quella della coltivazione.
CAPITOLO NONO
Del modo con cui si purgano le ipoteche, quando imanca l’iscrizione dei Beni appartenenti al Marito, 0 al FF utore.
2193. L’ acquirente«dei beni immobili appartenenti al marito, o al tatore, mancando l'iscrizione dei detti beni per causa dell’ amministrazione del tutore, 0 del la restituzione delle cose della moglie, e patti nuziali potrà purgarli dall’ ipoteca che esiste sui beni suddetti.
2194. A tale oggetto depositerà. copia nelle debite forme collazionata del contratto di traslazione del do- minio nella Cancelleria del luogo in cui sono situati i beni, e notificherà con atto da rilasciarsi tanto alla mo- glie, o al tutore surrogato, quanto al Procuratore Im- periale del Tribunale il deposito che avrà fatto. Per due mesi rimarrà affisso nella sala di udienza del Tri- bunale il sommario del contratto contenente la sua da- ta, i nomi, casati, professioni, e domicilio dei con- traenti, la natura, e situazione dei beni, il prezzo, e gli altri oneri della vendita. In questo intervallo di tempo la moglie, il marito, il tutore, il tutore surro- gato, il pupillo, l’interdetto, i parenti, o amici, ed il Procuratore Imperiale potranno fare istanza qualora abbia luogo, affinchè nell’Uffizio del Conservatore si fac- cia del fondo alienato, che porterà all’ istesso effetto, come se fosse stata fatta nel giorno del contratto matrimoniale, o nel giorno in cui incominciò l’amministrazione della tutela, senza pregiudizio delle ragioni che possono avere i terzi per intentare le. mole- stie contro il marito, o H tutore che ha permesso a fa- vore dei terzi che sia imposto il vincolo dell’ ipoteca, senza dichiarare che i suoi beni immobili erano già ipo- tecati per conto del matrimonio, o della tutela.
| 2195. Se nel corso di due mesi non si fa| inscri-
zione per parte, o in nome della moglie, del minore, ed interdetto dei beni venduti come sopra» trapassano nell’acquirente senza alcun’ aggravio riguardante le do- ti, la restituzione delle cose della moglie, e patti nuzia- li, o l’ amministrazione del tutore, fermo stante il re- gresso contro il marito, o il tutore.
Se sono state fatte le inscrizioni per parte, o in nome della moglie del minore, o dell’ interdetto, e se esistono crediti anteriori che assorbiscono il prezzo in- tieramente, 0 in parte, l’ acquirente resta liberato per il prezzo totale, o per parte del prezzo pagandola ai cre- ditori poziori secondo il loro grado, e; le iscrizioni fatte per: parte ,-o in nome della moglie del tutore, o inter- detto saranno cancellate per|’ intiero, 0 fino alla con- corrente quantità.
Se le inscrizioni fatte per parte 0 in nome della moglie, del minore, o dell’ interdetto sono anteriori, l' acquirente non potrà fare alcun pagamento del prezzo in pregiudizio delle iscrizioni che rimonteranno, come è detto di sopra, alla data del matrimonio, o della intra- presa amministrazione della tutela; ed. in. questo caso le inscrizioni degli altri creditori che non sono in gra- do utile saranno cancellate.
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CAPITOLO DECIMO.
Della pubblicità dei Regisiri, e degli obblighi
dei Conservatori.
2196. I Conservatori delle ipoteche sono obbligati a rilasciare a tutti quelli che la domaudano, copia degli atti trascritti nei loro registri, e quella delle inscrizio- ni che vi sone, o l’ attestato che non ve ne esiste alcuna.
2197. Sono tenuti per il danno che può resultare.
1. Dall’ omissione nei registri della trascrizione dell’ atto di traslazione di dominio, e delle inscrizioni domandate, farsi nel loro uffizio.
9. Dall’ omissione della menzione da farsi: nei lo- ro attestati dell’ esistenza di una, o più‘inscrizioni, purchè in questo secondo caso 1° errore non dipen- da da difetto di indicazioni, che non possa esser loro imputato.
2198. Il fondo, rispetto al quale il Conservatore ometterà nei suoi attestati uno, o più gravami di ipo- teca inscritti, resta libero, ferma stante la responsabilità del Conservatore a favore del nuovo possessore, qualora abbia domandato 1° attestato dopo la trascrizione del suo contratto, senza pregiudizio delle ragioni dei creditori per farsi collocare secondo il grado che loro appartie- ne, finchè non sia stato pagato dall’ acquirente il prez- zo, 0 fintanto che non sia stato approvata la graduato- ria tra i creditori. pei
2199. În niun caso il Conservatore può ricusare»:0
ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di do»
minio, 1° iscrizione dei diritti ipotecarj, 0 il rilascio degli attestati richiesti alla pena della refezione dei dan- ni. ed interessi. Al quale effetto sarà sul momento steso ad istanza della parte il processo-verbale sul rifiu- to, o sul ritardo dal Giudice di pace, o dall’ Usciere dell’ udienza del Tribunale, oppure da un’ altro uscie- o notaro con due testimon}.
2200. Nondimeno i Conservatori dovranno tenere un registro nel quale noteranno giorno per giorno,€ per ordine numerico le portate degli atti della trasla- zione di dominio da trascriversi, o delle note da. iscri- versi; rilasceranno alla parte un riscontro in carta bol-
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lata in cui si noterà il numero del registro sotto al.
quale sarà notata la portata, e non potranno trascri- vere gli atti della traslazione del dominio, nè iscri» vere le note nei registri a ciò destinati, se non con la data, e secondo l’ ordine delle portate che saranno sta- te fatte,
2201. Tatti i registri dei Conservatori saranno in car ta bollata, numerati, e contrassegnati in ciascuna pagi» na dal primo all’ ultimo foglio da uno dei giudici del tribunale nella di cui giurisdizione è situato l’ uffizio. I registri saranno chiusi, e firmati ogni giorno, come quelli nei quali si descrivono gli atti.
22092, Î Conservatori sono obbligati ad uniformarsi nell’ esercizio del loro impiego a tutte le disposizioni del presente capitolo sotto la pena di una multa da estendersi da dugento fino a mille franchi per la prima contravvenzione, e della remozione dell’impiego per la seconda, senza pregiudizio delle parti per la refezione dei danni, ed interessi; che avrà luogo prima della multa.;
2203. La menzione del deposito, le iscrizioni,.0 trascrizioni si devono fare. sui registri di seguito senza spazio in bianco, ed interlinee, sotto pena da incorrer- si dal conservatore di una multa, che si estenderà dai mille ai duemila franchi, e della refezione dei danni, ed interessi alle parti, che saranno pagate prelativa- mente alle multe.
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