come immobili, che appartengono in proprio al debitore;
‘interdizione.
‘farsi se non dopo la liquidazione.
una sentenza interlocutoria, o definitiva che può avere
TITOLO. DECIMONONO
Dell’ Esecuzione Reale, e della Graduatoria tra-i Creditori.
(-Decretato li(19: Marzo. 1804.; promulgato. li 29. di detto mese, S
CAPITOLO PRIMO Dell Esecuzione Reale.
2204Il‘creditore! può intentare l'esecuzione reale, 51. sui beni immobili, e. loro accessorj considerati 2. sull’ usufrutto che appartiene al debitore di beni della stessa natura. i 2205. Nondimeno la; parte indivisa di un coerede dei beni immobili di una eredità non può esser posta in vendita dai suoi creditori’, avanti la divisione,‘0 lici- tazione che possono domandare, ed. anche intervenirvi in‘conformità dell’ articolo 882. sulle. Successioni.
2206. I beni immobili di un° minore ancorchè eman- cipato:s o di un interdetto mom. possono, esser posti in vendita avanti che siaio escussi 1,mobili,
: 9207. L' escussione‘dei.mobili. non;è necessaria avan- ti l’esecuzione sui beni immobili posseduti per. indiviso tra un maggiore di età ,0ed. un, minore,,0 interdetto, sesil debito: è a comune, nè qualora le molestie siano state intelitàte contro! il. maggiore di età,, o avanti da
2908. L' esecuzione. sui beni immobili. che. fanno. parte della comunione si intenta contro il marito idebi- tore‘solo, benchè la moglie, siasi obbligata per il debito. ji Quella sui beni immobili della moglieche non, sono caduti in comunione si intenta contro il. marito, e la mo- glie, la quale può essere autorizzata, dal giudice. a-com- parire-in giudizio, se il, marito ricusa di comparire com- parire con essa, o e di età minore.
Qualora il marito, e da moglie..siano di. età mino- re s:0 la moglie soltanto sia, minore, se il marito. in età maggiore di ricusa comparir con essa si. deputa dal tribunale un tutore alla moglie, contro il quale si di- rigono le molestie.
2209. Il creditore non può agire per la vendita dei beni immobili. non, ipotecati a favor suo ,,se non, quan- do sono. insufficienti i.-beni ipotecati per il, suo eredito.
2210. La vendità giudiciale dei beni situati in di».
verse giurisdizioni non può essere richiesta se non suc- cessivamente ad eccezione di quando, formano parte. di una stessa tenuta.
Si fanno gli atti per la vendita nel tribunale, nella di cui giurisdizione è situata la fattoria della tenuta, o non essendovi fattoria ove è situata da parte dei beni, che da una maggior rendita a teuore del dazaiolo.
2211. Se i beni ipotecati al creditore, ed. i beni non iputecati, ovvero i beni situati 1n diverse giurisdi- zioni fauno parte di una stessa tenuta, si agisce per la vendita degli uni, e degli altri insieme se lo domanda il debitore, e si fà il ragguaglio sul prezzo per cui sono stati liberati quando vi sia luogo.
2212. Se il debitore prova, con contratti autentici di affitti, che I’ entrata netta, e libera di un’ anno ba- sta a pagare il debito per la sorte, e frutti, e ne offre la delegazione al creditore, si‘possono sospendere dai Giudici gli atti per la vendita, i quali potranno esser riassunti se nasce qualche opposizione, o ostacolo al pa- gamento,
2213. Non può agirsi per la vendita giudiciale dei beni immobili, se non quando si ha un documento au- tentico che abbia 1° esecuzione parata, e per un debito certo, e liquido. Se il debito è di generi non liquida- ti, le molestie sono valide, ma la liberazione non può
291/. Il cessionario di un documento, che ha l’ese- cuzione parata non può agire per lo spoglio, se non do- po che al debitore è stata notificata la cessione.
2215. Le molestie. possono intentarsi in virtù di
€000803900d03da0da edo ada edo ago ada edo adr ada ageagoedaagaadaedaedoodaeeda ndo a72ada edo RICCI ICI CIC VAGA ISIISI ITS SIIT III III scada Adani 0D00daagaede ada ada eda odo ode
DI
esecuzione. non ostante l’appello: ma}° aggiudicazione non x n dep lie Fee$>. 4 IL.
può farsi se non dopo la sentenza definitiva inappella-
bile 0. passata in cosa giudicata.
Le molestie non. possono intentarsi in vigor di sen- tenza data in. contumacia, durante il termine accordato per contradire.
2216. Non possono annullarsi. le molestie col pre- testo che il creditore le abbia intentate per una somma maggiore: di.quella che gli è dovuta.
2217. A_ qualunque istanza per procedere all’ ese- cuzione reale sui beni immobili deve precedere. il: pre- cettoa pagare, mandato, per. parte del creditore, da ri- lasciarsi in persona del debitore, 0‘al suo domicilio per mezzo di un usciere,
Le forme del precetto, e quelle degli atti per l’ese- cuzione dipendono dalle leggi relative alla Procedura.
CAPITOLO SECONDO.
Dei Gradi, e del Reparto del prezzo tra. t Creditori.
1012218. I gradi, ed. il reparto| del. prezzo dei beni immobili. e il modo con cui si procede in tal materia, dipendono dalle leggi sulla procedura.
TITOLO VENTESIMO Dalla. Proverbi. CAPITOLO.PRIMO Dispozizioni Generali.
= 2219. La, prescrizione è.un, mezzo per acquistare il dominio, o per liberarsi dall’ obbligazione dopo un certo lasso di tempo, e con le condizioni determinate dalla, Legge..
2220. Non può farsi la. rinunzia preventiva alla prescrizione ,, ,ma|può rinunziarsi alla prescrizione già acquistata. ù
2291. La renunzia alla prescrizione è espressa, o tacita; la rinunzia tacita parte da un fatto che fa sup- porre derelitto uu diritto quesito.
2292: Ghi non può alienare non può rinunziare alla prescrizione che ha acquistato.
2225, I giudici non..possono. supplire ex. officio, quando non è stata obiettata la prescrizione.—
22924. La prescrizione può essere obiettata in qua- lunque stato si trovi la, causa, anche nella corte di ap- pello, purchè la parte che non ha opposta la prescri- zione, non debba presumersi per le circostanze che vi abbia rinunziato.
2225. 1 creditori, ed ogni altra persona che abbia interesse che sia acquistata la prescrizione$ possono op- porla ancorchè il debitore, o il padroue vi rinunzi.
2226. Non può prescriversi il dominio delle cose, che non sono in commercio.
2227. Lo Stato, ii Stabilimenti pubblici, e le Co- munità sono soggette alle medesime prescrizioni dei par- ticolari, e possono egualmente obiettarle.
CAPITOLO SECONDO: Del Possesso,
2298. Il possesso è la detenzione, o 1° uso di una cosa, 0 di un diritto. che noi abbiamo, o esercitiamo da noi stessi, o per mezzo di un'altro che l’ ha, o l° eser- cita in nostro nome.
2229. Per potere prescrivere è necessario un: pos- sesso continuo, e non interrotto, pacifico, notorio; non dnbbio, ed. a titolo di dominio.
2250. Si presume sempre che ognuno possegga per se a titolo di dominio, qualora non resti provato. che ha incominciato a possedere per un’ altro.
2251. Quando alcuno ha incominciato a possedere per un’ altro si presume che possegga col medesimo ti- tolo, quando non vi.è prova in contrario.
2232. Gli atti meramente facoltativi, e quelli di sem-
e
eo
risi eni
I eta tina


