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Della Pubblicazione, effetti. ed applicazione delle Leggi in generale.
( Decretato li 5. Marzo 1803., promulgato li 13. di detto mese.)
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ArntIcoro Primo.
‘E Lessi hanno esecuzione in tatto il Territo- rio Francesè in sequela della Promulgazione, che ne vien fatta dall’ Imprrarore. Esse saranno eseguite in ogni parte dell’Impero, dal momento in cui potrà esserne cognita la Promulgazione. La Promulgazione fatta dall’ IvpeRaTORE si considererà coguita nel Dipartimento della Residenza Imperiale, dopo il giorno della Promuleazio- ne, ed in ogni altro Dipartimento,‘dopo la scadenza del medesimo termine con l’ aggiunta d° altrettanti gior ni quante diecine di Miriametri(circa venti leghe an- tiche) sarà distante la Città in cui sarà stata fatta la Promulgazione, dal Gapo-Luogo d’ ogni Dipartimento.
2. La Legge non dispone se non che per il’ tratto successivo: Essa nun ha effetto retroattivo.
3. Le Lessi di Polizia. e di Sicurezza obbligano tutti quelli, che abitano nel Territorio.| i
I Beni immobili, compresi quelli che si possedono dagl’ Esteri soggiacciono alle Leggi Francesi.
De Leggi riguardanti lo stato, e la capacità delle Persone regolano i Francesi, ancorchè risiedano in Du- minio Estero.
4. Il Giudice che ricuserà di giudicare col pretesto del silenzio, oscurità, o difetto della Legge, potrà es- sere chiamato in giudizio, come Reo di denegata Giu- stizia.
5. E proibito a’ Giudici di dichiarare per via di Disposizione generale o di Regolamento nelle Cause che sono: di loro competenza.
6. Non può esser derogato per mezzo di convenzio- ni particolari alle Leggi, che interessano l’ordine pub- blicò, ed i buoni costumi.
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE. TITOLO PRIMO Del godimento, e della privazione dei Diri:ti Civili.
( Decretato li 8. Marzo 1803. promulgato li 18. di detto mese.)
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CAPITOLO PRIMO Del godimento dei Diritti Civili.
o Pm. L esercizio dei Diritti Civili è indipendente dalla qualità di Cirtadino, la quale non# acquista, ne si conserva se non in conformità della Legge Costituzionale. __8. Ogni Francese goderà dei Diritti Civili. I)uierno 1.
290390300230 230 399399999 232292009 200000 290.299 39030 190.399 190/190 290090 0Ì0 2I03Ì9 3TIATA0 TA 2I9 3} ATI ATA RFI TATA IÌ9100393090
200ado ada 399 aGr 899 390090 aaa 290399
9. Qualunque persona nata‘in Francia da persona estera, potrà nell’ anno susseguente all’ epoca della sua maggiore età, reclamare la qualità di Frazcese, bene inteso che in caso che risieda in Francia dichiari esser sua intenzione di fissarvi il suo Domicilio, ed in caso che risieda in Estero Dominio, prometta di fissare il suo Domicilio in Francia, e difatto vi si stabilisca deutro l’anno da computarsi dall’Att» della sua promessa.
10. Ogni figlio di Francese nato in Dominio estero è Fraucese.
Il figlio nato in Dominio estero da un Francese, il quale abbia perduto la qualità di Francese, potrà sem- pre ricaperarla adempiendo le solennità prescritte. dall’ Articol. 0.
11. L' Estero goderà iu Francia di quelli stessi Di ritti Civili che sono, o saranno accordati ai Fraucesi, dai Trattati colla Nazione, alla quale l'Estero apparterrà.
12. I Estera che si sarà maritata con un Francese seguirà la condizione del inarito.
13. L' Estero a cui sarà stato permesso per Rescritto dell'Imperatore di stabilire il suo Domicilio in Fran. cia vi coderà di tutti i Diritti Civili, fintantochè conti nuerà a dimorarvi.
14. L'Estero ancorchè non residente in Fraficia po- trà esser citato avanti i Tribunali Francesi per| adem- pimento delle obbligazioni da Esso contratte in Francia con un Francese: e potrà essere chiamato ai Tribunali di Francia per l’obbligazioni da Esso contratte con un Francese in estero Dominio.
15. Un Francese potrà esser citato ai Tribunali di Francia per l’obbligazioni da Esso contratte in Dominio estero con un Estero. a
16. In qualunque caso, funriche se si tratti di Com- mercio, l’ Ester» che sarà Attore dovrà dare Fideiussione per il paga mento delle spese, dauni, e interessi. della Lite, qualora non possieda in Francia immobili di va- lore sufficiente per assicurare il pagamento suddivisato,
CAPITOLO SECONDO Della Privazione dei Diritti Civili. Sezione Parma.
Della Privazione dei Diritti Civili per la perdita della qualità di Francese.
Lr. La qualità di Francese si perderà 1. con la na- turalizzazione otteunta in Dominio estero; 2. Con 1 ac- cettazione senza il concorso del Rescritto Imperiale, di pubblici Impieghi conferiti da uu Governo estero. 3. Fi nalmente con qualinque stabilimento fatto iu Stat este»
‘ro con auimo di non più ritornare.
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