Gli stabilimenti di commercio, non potranno esser mai considerati come fatti senza intenzione di ritornare. 18. Il Francese che avrà perduta ia qualità di Francese potrà ritornando in Francia, riacquistaria con Rescritto Imperiale, e dichiarando che vuole stabilirvisi, e che rinunzia ad ogni distinzione contraria alla Legge Francese. i
19. Una Francese sposando un Estero seguirà la condizione del Marito. Rimanendo vedova riacquiste- rà la qualità di Francese qualora risieda in Francia, o vi ritorni con il Rescritto dell’ ImpeRaTORE, e dichiari che vuole stabilirvisi
20. GI Individui che riacquisteranno la qualità di Francesi nei casi previsti dagli Articoli 10, 18, 19 non potranno prevalersene, se non dopo avere adempite le condizioni prescritte dai detti Articoli, e per l’ esercizio soltanto dei Diritti da Essi acquistati dopo quest'epoca.
21. Il Franeese, che senza permissione dell’ Impena- rofte si arrolerà nel servizio militare di Potenza estera, o si aggrecherà ad una Gorporazione militare estera perderà la qualita di Francese. Non potrà rientrare in Francia se non colla permissione dell’ ImpenatoRE, nè riacquistare la qualità di Francese, se non coll’ adem- pimento delle condizioni prescritte per gli Esteri all’ ef- fetto di diyentare Cittadini; ferme stanti per altro le pene comminate dalla Legge Criminale contro i Fran- cesi, che hanno portato, o porteranno le Armi contro la Patria.
SEZIONE SECONDA.
Della Privazione dei Diritti Civili in sequela di condanne giudiciuli.
22. La condanna a qualche pena il di cui effetto porta a privare il condannato d° ogni partecipazione dei Diritti Civili sottonotati, produce la morte civile.
23. La condanna alla morte naturale produrrà la morte civile. i
24. L' altre pene afflittive perpetue, non produrran- fio morte civile, se non in quanto che la Legge vi avrà annesso tale effetto,
25.-Gon la morte civile il Condannato perde la proprietà di tutti i Beni che possedeva: la Successione si apre a favore dei suoi Eredi ai quali si devolvono i di lui Beni, come se fosse morto naturalmente, e senza testamento.
Non può raccogliere alcuna Eredità, nè trasmettere a titolo di Eredità i Beni, che avesse acquistati dopo la morte Givile.
Non può disporre dei suoi Beni, ossia totalmente, ossia parzialmente, nè per donazione tra i vivi, nè per testamento, nè acquistare con detti titoli, eccetto che per causa d’ alimenti.
Non può esser nominato Tutore, nè procedere agli atti relativi alla tutela.
Non può esser Testimonio in un atto solenne, o autentico, nè esser ammesso in Giudizio a far testimo- riiauza.
Non può adire il Tribunale, nè in qualità di Reo convenuto, nè come Attore, se non sotto il nome, e col ministero d° un Curatore speciale, che ad esso è deputato dal Tribunale nel quale viene intentata 1° azione.
E incapace di contrarre Matrimonio, che produca alcuno effetto Civile,
Il Matrimonio da esso contratto precedentemente è disciolto quanto a tutti gli effetti Civili.
Il Coniuge, e gli Eredi possono respettivamente esercitare i diritti, ed intentare le azioni alle quali si farebbe luogo, in sequela della sua morte naturale.
26. Le Condanne proferite in contradittorio non pro- ducono la morte Civile, se non dal giorno della loro esecuzione, tanto in persona, che in effigie.
27. Le Condanne contumaciali, non produrranno la morte Civile se non dopo cinque anni che susseguiranno 1’ esecuzione della Sentenza in effigie, duranti i quali il fiondannato può comparire.
28. I Condannati in contumacia durante il termine dei cinque anni saranno privati dell’ esercizio dei diritti
civili fino a che compariscano in Giudizio, o siano arre-
stati nel decorso di' detto termine.
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T loro Beni#àranno ammivistrati,€ i loro diritti esercitati, come quelli degli Assenti.“
29. Allorchè il Condannato in contumacia comparirà wolontariamente, nel corso dei cinque anni, da compu- tarsi dal dì dell’ esecuzione, o allorchè sarà stato arre- stato, e carcerato in questo frattempo, la sentenza sarà annullata ipso jure, Vl accusato sarà rimesso in Possesso dei suoi Beni, e nuovamente giudicato; È se colla nuo- va Sentenza riman condannato alla stessa pena, o ad altra che produca egualmente la morte civile, questa non avrà effetto se non dal giorno in cui sarà eseguita la seconda Sentenza.
3o. Allorchè il Gordannato in contumacia, il quale sarà comparso; 0 sarà stato carcerato dopo cinque anni, rimarrà assoluto dalla nuova Sentenza, o non sarà stato condannato se non che ad una pena la quale non produca la morte civile, riacquisterà pienamente i suoi diritti civili per l’ avvenire, cominciando dal giorno, in cui sarà comparso in Giudizio: ma la prima Sentenza manterrà quanto al tempo passato gli effetti che la morte civile aveva prodotti nell’ intervallo decorso dalla scadenza dei cinque anni, al di della di lui comparsa in Giudizio.
31. Se il Condannato in contumacia muore nel ter- mine grazioso dei cinque anni senza esser comparso, 0 senza essere stato preso, ed arrestato, si considererà
morto nell’ integrità dei suoi diritti. La sentenza contu-.
maciale sarà annullata»/pso jure ferma stante per altro l’ azione della parte civile, la quale non potrà essere intentata contre gli Eredi del condannato, se: non in via civile.;
52. In niun caso la prescrizione della pena ripristi-
nerà il Condannato nei diritti civili per il tempo av
venire.
33. I Beni acquistati dal Condannato dopo la sua morte civile, e dei quali sarà in possesso nel giorno della sua morte naturale apparterranno allo Stato per diritto di caducità.
Ciò non ostante è in arbitrio dell’ ImperatoRE di fare in favore della Vedova, dei. Figli, o Parenti del Condannato quelle disposizioni che gli saranno dettate
dalla sua Clemenza, TITOLO SECONDO Degli Atti dello Stato Civile.
( Decretato nel di 11. Marzo 1303, promulgato nel di 21. detto)
CAPITOLO PRIMO Disposizioni Generali,
34. Gli atti dello stato civile‘indicheranno 1° anno il giorno, lora in cui saranno ricevuti i nomi, cogno» mi, età, professione, e domicilio di tutti quelli, che saranno nominati nei medesimi,
35. Gli Officiali dello Stato Civile non potranno in- serire ossia per annotazione, ossia per qualunque indi> cazionen egli Atti che riceveranno, se non ciò che deve esser dichiarato dai Comparenti,
36. Nel caso in cui le parti interessate non siano in obbligo di comparire personalmente, potranno farsi rap- presentare da persona munita di mandato di Procura speciale, ed autentico.
37. I Testimoni prodotti negli atti dello stato civile dovranno essere maschi dell’ età almeno di 21 auno, po- tranno esser Parenti, o altri, e saranno scelti dalle per- sone interessate.
38. L° Officiale dello Stato Civile darà a leggere gli atti alle parti Comparenti, o al loro Procuratore, e ai loro Testimoni.
In essi si farà menzione dell’ adempimento di que- sta solennità.
39. Tali atti saranno sottoscritti dall’ Officiale dello Stato Civile, dai Comparenti e dai testimoni, o sì farà menzione della causa, che impedirà ai comparenti, é testimoni il sottoscriversi.
, Gli atti dello Stato Civile saranno trascritti in ciascuna Comunità in uno, o più Registri duplicati.
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