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Codice Napoleone : Traduzione Fedele Ed Estata Dell' Esemplare Depositato Officalmente Presso Il Magistrato Supremo
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41.1 Registri sarànno numerati dal primo all ulti- timo foglio, e firmati in ogni carta dal Presidente del Tribunale di prima istanza, o dal Giudice che ne farà le veci.

42. GlAtti saranno trascritti nei registri senza in- terruzione, e senza spazio in bianco. Le cancellature, e postille, saranno approvate, e sottoscritte nel modo istes- so che il corpo dell Atto. Non vi si scriverà cosa al- cuna con abbreviature, e le date non saranno indicate in cifre numériche.

45. I registri saranno chiusi e sottoscritti dall Uff ciale dello Stato Civile, alla fine dogui anno, e den- tro un mese uno dei duplicati sarà depositato nell Ar- chivio della Comunità, i altro nella Cancelleria del Tri- bunale di prima Istanza. i

44. I mandati di procura, ed altri documenti, che devono restare uniti agl Atti dello Stato Civile, doppo esser stati firmati da chi gli avrà prodotti, e dall Offi- ciale dello Stato Civile saranno depositati nella Cancel- leria del Tribunale, col duplicato dei registri dei quali deve esser fatto il deposito in detta Cancellerìa.

45. Chiunque potrà farsi dare dai Depositari dei registri dello Stato Civile, copia estratta dai medesimi. Tali copie concordauti con i registri, e legalizate dal Presidente di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci, faranno fede, fintantochè non siano querelate di falso.

46. Allorchè' non' vi saranno i registri o saranno perduti, sarà ammessa la prova per mezzo di Documen- ti, come pure per mezzo di Testimoni; ed in tal caso i Matrimoni, Nascite, e Morti potranno essere provate tanto con i registri; e carte dei genitori defunti, quan- to con i testimoni.

47. Qualunque Atto dello Stato civile dei France- si, e degli Esteri fatto in Statoestero, farà fede, se è stato disteso secondo le regole veglianti in detto Stato.

43. Qualunque Atto dello Stato civile dei Francesi fatto in Stato estero sarà valido se è stato fatto unifor- memente alle Lewgi Francesi, dagli Agenti Diplomati- ci, 0 dai Consoli.

. 49. Nei casi nei quali occorrerà farsi menzione di un Atto relativo allo Stato Civile, in margine di altro Atto trascritto, tal menzione sarà fatta ad istanza delle parti interessate dall Ufficiale dello Stato Civile, sui re- gistri correnti, o in quelli che saranno stati depositati nell Archivio della Comunità, e dal Cancelliere del Tribunale di prima istanza nei registri depositati nella Cancellerìa: al quale effetto I Ufficiale dello Stato Ci- vile dentro tre giorni ne renderà inteso il Procuratore Imperiale nel detto Tribunale, il quale invigilerà che tal menzione sia fatta in ambedue i registri in una istessa maniera.

50. Ogni contravvenzione agli Articoli precedenti per parte degli Tmpiegati in essi nominati sarà denun- ziata al Tribunale di prima istanza; e punita con una Multa, la quale non potrà oltrepassare cento franchi.

51. Ogni Depositariò dei registri sarà responsabile civilmente delle alterazioni, che vi fossero fatte, salvo però il regresso a di lui favore, quando v° abbia luogo, contro gl autori di tali alterazioni.

52 Ogni alterazione, ogni falsità negl Atti dello Stato Civile, ogni trascrizione dei medesimi in foglio volante, o in altro modo fuori clie nei registri a ciò de- stinati, daranno alle parti lazione per i danni, ed inte- ressi, ferme stanti le Pene comminate nel Codice Penale.

53. Il Procuratore Imperiale nel Tribunale di pri- ma istanza dovrà verificare lo stato dei registri nellatto della consegna, che'ne sarà fatta alla Cancellerìa; sten- derà un Processo Verbale, e Sommario dell eseguita ve- rificazione, denunzierà le contravvenzioni,© i delitti commessi dagl Ufficiali dello Stato Civile, e farà istan- za contro di loro per la condanna alla Multa.

54. Nei casi nei quali un Tribunale di prima istan- za deciderà suglAtti relativi allo Stato Civile, le parti interessate potranno ricorrere contro la sentenza.

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CAPITOLO SECONDO, Degl Atti di Nascita.

55. Neitre giorni consecutivi al parto si faranno le dichiarazioni di nascita all Officiale dello Stato Civile, a cui sarà presentato il Bambino.

56. La nascita di esso sarà dichiarata dal Padre, o in di lui mancanza dai Dottori di Medicina, dai Chirar- ghi, Levatrici, Officiali di Sanità, o altre persone che avranno assistito al Parto; e quando la Madre partori- fuori del sno Domicilio, dalla persona in casa della quale si sarà ssravata. L' Atto di nascita sarà steso nel momento alla presenza di due Testimoni.

57. L Atto di nascita indicherà il giorno, l'ora, il luogo della nascita, il sesso del Bambino, i nomi che gli saranno stati imposti, i nomi, cognomi, professione, e domicilio, dei Genitori, e dei Testimoni.

58. Chiunque troverà un neonato sarà in obbligo di consegnarlo all Officiale dello Stato Civile, colle ve- sti, ed altre cose trovate presso il Bambino, e dichiara- re le circostanze del tempo, e del luogo in cui sarà sta- to trovato. Ne sarà fatto un circostanziato Processo Ver- bale che di più indicherà l'età che mostrerà il Bambi- no, il di lui sesso, i nomi che gli saranno imposti, e l'Autorità Civile a cui sarà stato consegnato. Questo Processo Verbale sarà trascritto nei registri.

59. Nascendo un Bambino in un viaggio per Ma- re, lAtto di nascita sarà fatto dentro venti-quattro ore, alla presenza del Padre, se viè, e di due Testimoni scelti tra gl Ufficiali del Bastimento, oin mancanza di questi tra le persone dell equipaggio. Nei Bastimenti dell Im- PeRATORE tale Atto sarà fatto dall Ufficiale dell Am- ministrazione della Marina, e nei Bastimenti apparte- nenti ad un Armatore, o Negoziante dal Capitano, Pro- prietario, o Padrone della Nave. L° Atto di nascita sa- scritto sotto al Ruolo dell equipaggio.

60. Nel primo Porto in cui approderà il Bastimen- to, o per prender fondo, o per qualunque altra causa fuorchè per quella del suo disarmo, lUfficiale dell'Am- ministrazionedella Marina, Capitano, Proprietario, 0 Padrone dovranno consegnare due copie autentiche degli Atti di nascita, che avranno fatti, in Porto Francese all Uffizio del Preposto all Iscrizione Marittima, ed in un Porto estero, al Console. Una di tali copie resterà nell Uffizio dell Iscrizione Marittima, o nella Gancelle- rìa del Consolato, l'altra sarà trasmessa al Ministro della Marina, il quale farà rimettere una copia da Esso recognita dognuno dei detti Atti allOfficiale dello Sta- to Civile del Domicilio del Padre, del Fanciullo, o della Madre se è ignoto il Padre; questa copia sarà trascritta senza dilazione nei registri.

61. Approdato il Bastimento nel Porto di disarmo, il Ruolo dellequipaggio sarà depositato nell Uftizio del Preposto all Iscrizione Maritima, il quale'spedirà una co- pia dell'Atto di nascita da Esso sottoscritta all Ofticiale dello Stato Civile del Domicilio del Padre del Bambino o della Madre se è ignoto il Padre. Questa Copia sarà trascritta senza dilazione nei registri.

62. L'Atto di recognizione d'un Bambino sarà tra- scritto nei registri sotto suo vero giorno, ed in margine si farà menzione dell Atto di nascita se vi è.

CAPITOLO TERZO. Degl Atti di Matrimonio.. 63. Avanti la celebrazione del Matrimonio, 1 Off-

ciale dello Stato Civile farà due denunzie con| inter- vallo di otto giorni, in di Domenica avanti la porta

«del Palazzo Comunitativo. Tali denunzie, e 1 Atto che

ne sarà steso indicheranno i nomi, cognomi, professione domicilio dei sposi, la loro qualità di- maggiori, o mi- nori, i nomi, cognomi, professioni, e domicilio dei ge- nitori respettivi. Tale Atto inoltre indicherà i giorni, i luoghi, e lore nelle quali saranno state fatte le denun- zie; sarà trascritto in un registro solo, il quale sarà numerato, e sottoscritto nella. forma prescritta all* Arti- colo 41, e depositato alla fine d'ogni anno nella Can- celleria del Tribunale del Circondario.