64. Negli otto giorni di intervallo dall’ una all’ al- tra denunzia resterà affissa alla porta del Palazzo Go- munitativo una copia dell’ Atto di denunzia. Il Matri- monio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno dopo la seconda denunzia, non compresovi quello di essa.
65. Se il Matrimonio non si effettuerà dentro l’an- no da computarsi dalla scadenza del termine delle de- nunzie, nou potrà più essere celebrato se non dopo che saranno state fatte nuove denunzie secondo la regola di sopra prescritta.
66. Gli Atti. di opposizione al Matrimonio saran- no firmati nell’ originale, e nella copia dagli opposito- ri. o dalle persone muvite di un loro, mandato di pro- cura speciale, ed autentico; saranno notificati con la copia del mandato di procura, in persona, 0 al domici- lio delle parti, ed all’ Ufficiale dello Stato Civile il quale apporrà il Visto nell’ oricinale.
67. L' Ufficiale dello Stato&tivile farà senza ritardo menzione sommaria della. opposizione nel registro delle deunnzie, e farà altresì menzioue della trascrizione di dette opposizioni, delle Sentenze, o degli Atti di reces- so dei quali gli sarà stata trasmessa la copia.
63. In.caso di opposizione, l Ufficiale dello Stato Civile non potrà celebrare il Matrimonio avanti che gli sia stato trasmesso l° Atto di recesso, alla pena di tre- cento franchi di Multa, e della refezione dei danni, ed lnteressi,
69. Se non vi è opposizione se ne farà menzione nell'atto di Matrimonio,‘e se le denunzie sono state fatte in diverse Comunità, le parti trasmetteranno un certificato da rilasciarsi dall’ Ufficiale dello Stato Civile di ogni Comunità, provante che non vi è opposizione,
70. L' Ufficiale dello Stato Civile si farà dare I° At- to di nascita dei sposi. Ghi tra essi sarà, nell’ impossibi- lità di averlo, potrà supplire col presentare un’ Atto di Notorietà da rilasciarsi dal Giudice di Pace del luogo della nascita, o del domicilio.:
71. L’ Atto di Notorietà conterrà la dichiarazione di sette Testimoni dell’unoy o dell’ altro sesso, parenti, o. non parenti sul nome, cognome, professione e domi- cilio dello sposo, e dei suoi genitori se sono cogniti; sul luogo, e per quanto è possibile sull’ epoca della na-
scita; e sulle cause che impediscono la produzione dell?.
Atto, I Testimoni firimeranno 1 Atto di Notorietà con il Giudice di Pace, e se vi ha di quelli che non sappia- Do, è non possano scrivere, ne sarà fatta menzione. 72. L° Atto di Notorietà sarà esibito nel Tribunale di prina istanza del luogo in cui deve celebrarsi il Ma- trimonio. IH Tribunale dopo aver sentito il Procura- tore Imperiale darà, o negherà la sua omologazione se- cundo che troverà bastanti, o insufficienti le dichiara- zioni dei Testimoni, e le cause che impediscono la pro- duzioge dell’ Atto di nascita.| 75. L’Atto autentico del consenso del padre, e ma- dre, o avi, e ave, o in maucanza loro di quello della famiglia indicherà i nomi, cognomi, professione, e. do-
micilio dello sposo, e di tutti quelli che avranno avuto:
parte nell’ Atto, com'anche il loro grado di parentela.
74. Il Matrimonio sarà celebrato nella Comunità in cui uno degli sposi avrà il suo Domicilio. Questo, ri- spetto al Matrimonio, sarà fissato con sei mesi d° abita- zione continua nella Comunità.
79. Nel giorno destinato dalle parti, passato il ter- mine delle denunzie| Ufficiale dello Stato: Civile, nel Palazzo Comunitativo, alla presenza di quattro Testi- moni, parenti, o non pareoti farà la lettura alle parti de’ Documenti sopra indicati relativi al loro stato, e alle solennità del Matrimonio, e del capitolo sesto del titolo del Matrimonio su i diritti, e doveri respettivi de Coniugi; Riceverà da ognuna delle parti una dopo 1 altra la dichiarazione, che vogliono respettivamente prendersi. per marito, e. moglie, e proferirà in nome della Legge che sono nnite in Matrimonio, e nell’ istan- te ne distederà|’ Atto,
76.$° indicheranno nell’ Atto di Matrimonio
1. I nomi, cognomi, professioni età, luogo di nascita, e domicilio dei sposi. 2. Se sono maggiori, o minori. . 3. I nomi, cognomi, professioni, e domicilio dei genitori respettivi,
è
® e ll © e ° ® °
© (=)
(se)
n
> Lc > ° ° ld ° © - s 9 > ® ® © ® ° leed iu ® © ® ® (ue ® e © ® ® © ® ® © ici © Lor, © ® > ® ® led ® © © e) ° > (2) ® > ® 9 ie; (n) ® © © ® (ul ® 9 >) e it ® è) d © le) © > © (e) © foal (S)
TS) ® s
s
(xd Un) =) © & © - ®
9 Cumo sa ® > (e) (el «a PI (e) fu; ° s lag) ® 9 Less) è i» Lor Da) o te) Co| e] lord ln) (e) Lod ° (Pd Lech © i») > ® o Lurd e ® lux ® © > ° ° ind ® (°) © ® © led ® ° © ® ® ©> e © © (=) 9 cd ° ° © Un) ° © ® © © 5 ° © © ® © © © © ° e ©> ® ° © © 9° © ®© © © ° ° i=d © ° ©> © ° °-° “ ° > hi ° > ® © © ©
‘ 4: Il consenso;dei padri, e delle madri, avi. ed ave, e quello della famiglia nei casi nei quali è pre- seritto.
5. Gli Atti rispettosi se ne sono stati fatti:
6. Le denunzie nei diversi domicilii.
7. Le opposizioni se ne sono state fatte, la loro revoca, o la menzione che non vi sono state.
8. La dichiarazione dei contraenti di sposarsi, e quella dell’ Ufficiale pubblico della loro unione. 9. I nomi, cognomi, età, professione e domicilio dei Testimoni, e la loro dichiarazione se sono; parenti, o affini delle parti, dal qual lato, e in qual grado.
CAPITOLO QUARTO Degli Atti di Mare. 227, Niuna inumazione sarà fatta senza la licenza
da darsi in carta non bollata senza spesa dall’ Ufficiale. a 4 Yo. è CS L(EIA dello Stato Civile, il quale non potrà rilasciarla se non
dopo essersi trasferito presso il defunto, per assicurarsi-
della morte, e venti-quattro ore dopo la morte, fuori dei casi indicati dai regolamenti di polizia. i
78. L' Atto di morte sarà fatto dall’ Ufficiale dello Stato Civile in sequela della dichiarazione di due Te- stimoni. Questi per quanto è possibile saranno due. pa- renti prossinii, 0 due vicini, ovvero allorche alcuno sa- rà morto. fuori del suo domicilio, la persona in casa della quale avrà terminata la vita ed un parente, o al- tro soggetto.|
79. L'Atto di morte conterrà i nomi, cognomi, età, professione, e domicilio del defunto, i nomi, cognomi, del coniuge superstite, se il defunto erà coniugato, 0. vedovo, i nomi, cognomi, età, professione, e domicilio dei dichiaranti, e se sono parenti, il grado di parente- la, Lo stesso Atto conterrà inoltre per quanto si potrà. sapere i nomi, cognomi, professione, e domicilio dei ge- nitori del defanto. ed il luogo della sua nascita.
80. Nei casi di morte nei Spedali Militari, Civili,
o altre case pubbliche, i Superiori, Direttori, Ammini- Casta de t1 pics RIE.- 3.
stratori, e Soprintendeuti di queste case, saranno in ob- bligo di renderne inteso deutro le venti-quattro ore‘1
i Moti ge, È: TE eh Ufficiale dello Stato Civile, il quale vi si trasferirà per
assicurarsi della morte, e ne distenderà 1° Atto. unifor- memente all’ Articolo precedente in sequela. delle di-
ciuiarazioni che gli saranno state fatte, e delle notizie,
che avrà preso. Nei detti Spedali, e case saranno inol-
tre tenuti dei registri per trascrivere queste dichiarazio-
ni, e queste notizie. L° Ufficiale dello Stato Civile tra- smetterà l’ Atto di morte a quello. dell’ ultimo domicilio del defunto, il quale lo trascriverà nel registro.
81. Esistendo o segni, o indizi di morte violenta, o altre circostanze da farla sospettare non si potrà. fare l’inumazione, se non dopo che un Ministro di. Polizia colla assistenza d’ un Dottore di Medicina, o d'un Chi- rurgo avrà fatto un Processo Verbale sul cadavere, e circostanze che lo riguardano, come pure sulle notizie
che avrà potuto raccogliere sul nome, cognome, età.;.
professione, luogo di nascita, e domicilio del Defunto,
82. Il Ministro di Polizia sarà in obbligo di tra- smettere subito all’ Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui sarà morta la persona, tutte le notizie. indicate nel Processo Verbale in seguito delle quali sarà fatto
‘I’ Atto di morte. L’ Ufficiale dello Stato Civile ne tra-
smetterà una copia a quello del domicilio del defunto, se è noto: questa copia sarà trascritta nei registri.
87. I Cancellieri Criminali dentro le venti-quattro ore dall’ esecuzione della sentenza di morte, dovranno rimettere all’ Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui il condannato avrà avuta I° esecuzione, tutte le no- tizie indicate. nel Articolo 69; in seguito delle quali si farà 1!’ Atto di morte,‘sin
84. Nei casi di morte. nelle prigioni, 0 case di reclusione, e di detensiorie i Carceriert, 10 Custodi, ne
daranno 1’ avviso all’ Ufficiale dello Stato Civile, il qua-.
le vi si trasferirà a forma di ciò che è prescritto nell’ Articolo 80, e stenderà I° Atto di morte. 85. In tutti i casi di morte violenta, o nelle pri-
gioni, 0 case di reclusione, o di esecuzione di sentenze
di morte nori si farà nei registri menzione di queste cir-
msc TT n
TT e cn
all


