2174. La dimissione del fondo ipotecato si fa alla
Cancelleria del Tribunale del luogo in cui sono situati 1 beni, e dal Tribnnale se ne accorda il certificato.
A richiesta di quello fra gli interessati che previe- ne, si deputa al fondo dimesso un curatore, contro il quale si procede per la vendita secondo le. regole pre- scritte per 1’ esecuzione reale.
2175. I deterioramenti derivanti dal fatto o dalla neglisenza del terzo possessore in pregiudizio dei credi- tori privilegiati, o ipotecarj fanno nascere l’azione con- tro il terzo possessore per rilevarli indenni, ed egli non può ripetere le spese, e miglioramenti se non per l importare della stima maggiore del fondo dipendente; dai detti miglioramenti.
2176. Il terzo possessore non è debitore dei frutti provenienti dal fondo ipotecato, se non dal giorno in cui è stato intimato a pagare, o-dimettere, e se le mole- stie sono rimaste sospese per tre anni dal giorno in cai sarà fatta la nuoya intimazione.
2177. Le servitù, ed altre azioni reali competenti al terzo possessore inf fondo ipotecato avanti che ne fos- se al possesso, rinascono a suo favore dopo ia dimissio- ne, 0 dopo: la sentenza di aggiudicazione data contro di essa.
I suoi creditori proprj sperimentano 1’ ipoteca se- condo il loro grado contro il fondo dimesso, 0 aggiudi- cato, dopo quelli che sono iscritti contro il padrosie an- tecedente.
2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito
ipotecato, 0 dimesso il fondo ipotecato, o sofferto lo spoglio di esso fondo, ha il regresso contro il debitor principale per essere Filevato) 2179. Il terzo possessore che vuole assicurarsi il dominio del fondo ipotecato pagandone il prezzo, os- serverà le solennità prescritte nel Capitolo VIII. del ti- tolo presente,
CAPITOLO SETTIMO Deile estinzione dei Privilegj, ed Ipoteche.
2180. I privilegj, ed ipoteche si estinguono
1. Con l'estinzione dell’ obbligazione principale,
2. Con la renunzia del‘creditore all’ ipoteca,
3. Con 1° adempimento delle solennità e condizioni prescritte ai terzi possessori per purgare i beni acqui» stati da loro
4. Con a prescrizione.
Il debitore acquista la prescrizione rispetto ai oa che possiede, col lasso del tempo fissato per prescrivere le azioni, dalle quali nasce 1° ipoteca, o il privilegio.
Rispetto ai beni posseduti da um terzo, esso acqui sta la prescrizione col lasso del tempo fissato per la pre- scrizione del dominio a suo favore. Quando la prescri- zione sì appog gia ad un titolo, comincia a decorrere dal giorno in cui è stato trascritto nei registri del con- date
L’ iscrizione fatta dal creditore non interrompe il corso della prescrizione stabilita dalla’ Legge in favore del debitore, 0 del terzo possessore.
CAPITOLO OTTAVO
Del modo con‘il quale sivliberano î beni dai Privilegj, e dalle Ipoteche.
2181. Saranno trascritti per 1’ intiero dal Conserva- tore delle ipoteche del circondario, in cui sono situati 1 beni, i contratti con i quali si Lensfonila il dominio dei beni immobili, o azioni teali, che si considerano come beni immobili, che il terzo possessore vorrà pur- gare dai privileg], o ipoteche.
Detta trascrizsone sarà fatta in registro destinato a questo effetto, ed il Conservatore deli rilasciare l° at- testato a chi lo richiederà
2182. La semplice trascrizione dei contratti i quali si trasferisce il dominio sul registro del Conservatore non . purga il fondo dai privileg],“ed ipoteche.
Il venditore non trasmette all’ acquirente se non il duerno 12
009 tc CRITICA
DST pig Se RITI
89 dominio»€ i diritti.ehe aveva sulla cosa venduta ,e ne fa la traslazione coll’ onere dei privilegj, ed ipoteche delle quali era gravata.
2183. Se il nuovo padrone vuole esimersi dalle mo- lestie delle quali si tratta nel capiolo VI. del presente titolo, deve avanti che siano intentate, o dentro un mese al più lungo, dalla prima intimazione, che gli è stata fatta VAT, al creditore al derieitio. da lui scel- to nell’ iscrizione.
1. Un sommario del contratto, dell’ atto, il nome, e la desig ai esatta del vendi- tore, 0 del dorato la natura, e la situazione della co- sa venduta, 0 donata> e se si‘tratta di diversi beni, che facciano corpo, la denominazione generale della te- nuta, e il circondario in cui è situata. il prezzo, e gli oneri che fanno parte del prezzo della vendita, o la stima della cosa se è stata donata.
2. Copia della trascriziene del contratto di Lr
5. Una dimostrazione divisa in tre colonne, la pri- ma delle quali conterrà la data delle ipoteche, e quella delle inscrizioni, la seconda, il nome dei creditori, la terza| importare dei crediti inscritti.
2184. Il cempratore, 0 donatario dichiarerà nell’ i- stesso atto di esser pronto. a dimettere subito i debiti, e pesi ipotecarj soltanto fino all’ ammontare del prezzo senza distinguere i crediti esigibili dai crediti inesigibili.
2185. Quando il nuovo Vadide avrò favta tale no- tificazione nel termine stabilito, ogni creditore di cui è stato inscritto il titolo, può fare istanza per l’effetto che il fondo sia posto all’ incanto, ed‘alla pubblica ag- giudicazione a condizione
1. Che tale istanza sia notificata al nuovo Padrone dentro quaramta giorni al più lungo dalla notificazione fatta a richiesta di questo, aggiungendo due giorni per
contenente la data
‘ogni cinque miriametri di distanza dal domicilio scelto
lm} al vero domicilio del creditore istante.
. Che detta istanza contenga l'offerta fatta dall’
sala o fatta fare da esso dell’anmento dal dieci per cento sul prezzo che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo Padrone.
3. Ghe la medesima notificazione sia fatta nel me- desimo tempo, al primo padrone debitor principale.
4. Ghe l'originale, e copie di tali atti siano firma P dal creditore istante, o dal suo procuratore specia-
e, il quale in tal caso sarà tenuto a dar copia del AVER di procura,
5. Che si esibisca di dar mallevadore fino alla con- corrente quantità del prezzo, e dei carichi.
Il tutto sotto pena di nullità.
2186. Omettendo i creditori di fare istanza per l’ incanto nel tempo, e nella forma prescritta, il prezzo del fondo rimane definitivamente quello che era stato sti- pulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo Padrone che è libero da ogni privilegio, o ipoteca depositando il detto prezzo, o pagandolo ai creditori che saranno nel grado competente per ritirarlo.
2187. In caso di nuova vendita all’incanto, si fa- ra secondo le forme prescritte per lo spoglio, ad istan- za del creditore che l’avrà domandata; o del nuove padrone.
L’ attore enuncierà negli Editti il prezzo stabilito nel contratto, o dichiarato dal Padrone, e l’ aumento offerto o fatto offrire dal creditore.
2188. L° aggiudicatario oltre lo sborso del prezzo resultante dall’ incanto è tenuto a rifare all’acquirente o-donatario spogliato i legittimi pagamenti, le spese. del contratto.e quelle della trascrizione nei registri del Con- servatore, quelle della notificazione,€ quelle fatte per la nuova vendita,
2189. L° acquirente, o donatario che ritiene il fon-
‘do messo all’ incanto per essere il maggiore, e migliore
oblatore, non è tenuto a far trascrivere la sentenza di aggiudicazione.
2190. Il recesso del creditore che ha fatto istanza per l’ incanto, non può ancorchè paghi l’ importare dell aumento di prezzo impedire l’ aggiudicazione se non vi concorre il consenso espresso degli altri creditori.
2191. Li acquirente a cui sarà aggiudicato il fondo nell’incanto, avrà ai termiui di ragione il regresso contro il venditore per la restituzione della somma che avrà
Po
n e PER St
nt Act dont ct


