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2152. E in libertà di chi ha fatto istanza per una iscrizione, o del suo rappresentante, o cessionario con atto autentico, di variare nel registro delle ipoteche il domicilio, che si è eletto, con l'obbligo di sceglierne, ed indicarne un’ altro nel medesimo circondario.
2155. I diritti di ipoteca meramente legale dello Stato, delle Comunità ,0 Stabilimenti pubblici contro i beni degli amministratori, quelli dei minori, o interdet- ti contro i beni dei tutori, quelli della moglie contro i beni del marito, saranno inscritti in sequela dell’ esi- bita di due note contenenti soltanto
1. Îl nome, casato, professione, e vero domicilio del creditore, ed il domicilio che sarà scelto da esso, o per esso nel circondario.
2: Il nome, casato, professione, domicilio, o de- signazione precisa del debitore.
3. La natura dei diritti da conservarsi, il loro im- portare rispetto a quelli che sono determinati, senza es- ser tenuto di dare una valutazione a quelli che sono con- dizionali, eventuali, o'indeterminati.
2154. Le iscrizioni conservano! ipoteca, ed il pri-
vilegio per dieci anni da computarsi. dal giorno della loro data: non hanno più effetto se non sono state rin- nuovate avanti la scadenza di‘detto termine. i 2155. Le spese dell’ iscrizioni vanno a carico del debitore se non vi è patto in contrario; La persona, che fa inscrivere le mette fuori di suo, se non si trat- ta di ipoteche legali per l'iscrizione delle quali il con- servatore ha l’ azione contro il debitore. Le spese della trascrizione che può esser domandata dal wenditore sono a‘carico dell’ acquirente.
2196. Le azioni che possono competere contro i cre- ditori in forza delle inscrizioni saranno intentate avanti il. tribunal competente mediante la citazione da rilasciar- si in persona, 0 al domicilio eletto nel registro, è ciò non ostante la morte del creditore, o di quelli presso
ì quali sarà stato eletto il domicilio. CAPITOLO QUINTO Della Cancellazione, o Riduzione delle Inscrizioni.
2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate, e capaci a ciò fare, o in forza‘di una sentenza inappellabile, o passata in cosa giudicata.
2158. Nell’uno, e nell’altro caso, quelli che do- mandano la cancellazione rilasciano al Conservatore la copia autentica dell’ atto di consenso, o. della sentenza.
2159. Non prestandosi il consenso per la cancellazio- ne, se ne fa l'istanza al Tribunale nella di cui‘giurisdi- zione è stata fatta 1° inscrizione; se poi questa è stata fatta per assicurare l° effetto di una condanna dipendente da un’ evento, o indeterminata, e sull’ esecuzione, o li- quidazione di essa tra il debitore, e l’ asserto credi- tore pende lite. o deve proferirsi la sentenza in un di- verso Tribunale, la domanda per la cancellazione deve farsi, o deve essere rimessa a questo Tribunale.
Ciò non ostante avrà wigore il patto fatto tra il debitore, cd il creditore di adire in caso di controver- sia un Tribunale da essi eletto.
‘2160. I Tribunali devono ordinare la cancellazione quando l’ inscrizione è stata fatta senza esser fondata sulla legge, nè sopra un documento} 0 quando è stata fatta in forza di un titolo irregolare, estinto, o salda- to, 0 quando i privilegi, ed ipoteche sono state legal- mente annullate.
2161. Ogni volta che le iscrizioni fatte indistinta- mente da un creditore che ai termini della legge ha il diritto di farle dei beni presenti, o futuri del debitore 4 comprenderanno una quantità di effetti separati supe- riore a quella che è necessaria per assicnrare il‘credi- to, il debitore avrà l’ azione per far ridurre le inseri- zioni, o per far cassare la parte che eccede la con- grua quantità. Su questo proposito si seguitano le‘re- gole prescritte sulla competenza del foro nell’ artico- lo 2159. Harp 6 ci La disposizione de? presente articolo non riguarda,
‘ le ipoteclie convenzionali.
2162, Si intendono eccessive le insérizioni>» che percuotono più,€ diversi effetti, quando il libero va-
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lore di un solo, o di alcuni oltrepassa più di un terzo l’importare del credito, ed i legittimi accessorj.
2163. Possono ancora essere ridotte come eccessive le inscrizioni fatte in sequela della valutazione data dal creditore al credito, il quale rispetto all’ ipoteca per la
sua assicurazione, non comparisce liquido nella conven
zione, e che di natura sua è condizionale, o eventua- le, o illiquido, i
2164. In questo caso è rimesso all’ arbitrio del giu- dice il decidere sull’ eccessività, a tenore delle circo- stanze, le probabilità, eventi, e presunzioni di fatto, in modo che restino conciliati i diritti probabili del cre- ditore, con i riguardi da avèrsi verso il debitore per conservarli libera una parte dei suoi beni; senza pre- giudizio delle iscrizioni da farsi con l’ipoteca dal dì della loro data quando il credito sarà ammontato ad una maggior somma per qualche evento.
2165. Il valore dei beni immobili con cui si deve cuoprire la quantità del credito, aumentato però di un terzo, si determina con moltiplicare quindici volte 1° en- trata annua rispetto ai beni non soggetti a deperimento;
questa entrata si desume, o dal dazaiolo> delle imposi-.
zioni territoriali, o dalla quantità delle imposizioni de- scritte sul dazaiolo secondo la propotzione adottata nelle Comunità ove sono situati i beni tra l’entrata, e il det- to dazaiolo, o detta quantità. Rispetto ai beni sogget- ti a deperimento il valore suddivisato si determina con moltiplicare dieci volte l’ annua entrata.
Non ostante potranno i giudici prevalersi ancora& quest’ effetto dei schiarimenti che possono avere dai con- tratti di affitto non sospetti, dai processi verbali di sti- me fatti precedentemente in tempi non remoti, e di al- tri atti consimili, e valutare l’entrata colla media pro- porzionale che può resultare da tutte le suddette notizie.
CAPITOLO SESTO.
Dell’ Effetto dei Privilegi, ed Ipoteche contro
î Terzi Possessori.
2166. I creditori che hanno il privilegio, o 1° ipo- teca inscritta sopra un fondo, hanno sul medesimo un gius in qualunque mano passi per essere graduati 9 pa- gati secondo il grado dei loro crediti, o inscrizioni.
2167. Se il terzo possessore non osserva le solenni- tà che saranno prescritte più sotto per assicurarsi il do- minio, rimane in forza delle inscrizioni tenuto come pos- sessore per i-debiti ipotecar], e gode dei termini, e di- lazioni accordate al debitore primitivo.
2168. Il terzo possessore perciò è tenuto a pagare tutti i frutti, e sorte esigibili, qualunque sia il loro im- portare, o di dimettere il fondo ipotecato senza al- cuna riserva.
2169. Omettendo il terzo possessore di adempire pienamente ad una di tali obbligazioni qualunque credi- tore ipotecario ha diritto di far vendere per conto di esso possessore il fondo ipotecato trenta giorni dopo es- sere stato fatto comandamento al debitore primitivo, o l’intimazione al terzo possessore di pagare il debito esi- gibile, o:di dimettere il fondo.
2170. Nondimeno il terzo possessore che non è te nuto per il debito sotto 1° obbligo della persona può op- porsi alla vendita del fondo ipotecato che è stato tra- sferito in lui, se il principale, o principali debitori posseggono altri beni immobili ipotecati per il medesi- mo debito. e domandare la preventiva escussione di questi secondo i modi prescritti nel titolo della Fidejur- sione; pendente la quale escussione riman sospesa la vendita del fondo ipotecato.
2171. L° eccezione della escussione non può essere opposta al creditore privilegiato, o avente ipoteca spe- ciale sul fondo. di|
2172. La dimissione del fondo ipotecato può esser fatta dal terzo possessore che non è tenuto per il debi- to sotto l’ obbligo della sua persona, ed è capace di alienare.;0 Kerr ni
2175. Può ancora dimettere il fondo dopo che ha agni- ta l'obbligazione, o ha una sentenza condannatoria come terzo possessore; Lia dimissione non impedisce che. fino all’ aggiudicazione riprenda il fondo pagando il debito, e le spese.- Guia ay ora


