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Sezione Quarta. Del grado delle ipoteche;
213/. L’ipoteca o sia legale, o giudiciale, o con- venzionale, attribuisce il grado al ereditore dal giorno dell’ iscrizione fatta fare da esso nel registro. del con- servatore nella forma, e nella maniera prescritta dalla Legge, salve l’ eccezioni indicate nell’ articolo seguente.
2139. L’ ipoteca sussiste benchè non vi sia iscrizione,
1. a favore dei minori, ed interdetti sui beni im-
mobili. che appartengono al loro Tutore, per causa
della loro amministrazione dal dì che hanno accettata la tutela.
2. a favore della moglie per le sue doti, e patti nunziali sui beni immobili del marito dal giorno del Matrimonio.
La moglie non ha ipoteca per le somme dotali provenienti da eredità pervenutegii, o da donazioni fattegli durante il matrimonio, se non dal giorno in cui si è aperta la successione, o dal giorno in eni ha avuto effetto la donazione,
Non ha ipoteca per la rilevazione dei debiti che ha contratto col marito, e per il rinvestimento del prezzo dei suoi beni proprii alienati, se non dal giorno
ell’obbligazione, o della vendita.
r In niun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiudicare ai diritti acquisiti dai terzi avanti la promulgazione del presente titolo-
2136. Il marito peraltro, ed il tutore sono obbli- gati a render note le ipoteche delle quali sono gravati i loro beni, ed a tale effetto debbono essi medesimi fa- re istanza senza dilazione, per l’iuserizione negli ufizi a ciò destinati degli immobili di loro pertinenza, e di quelli che in seguito potranno loro appartenere.
Il marito, o il tutore che omettendo di chiedere, e far fare le iscrizioni prescritte nell’ articolo presente, avranno imposta, o permesso che sia imposta ipoteca, o privilegio sui loro beni immobili, senza dichiarare espressamente che detti beni immobili sono affetti all’ ipoteca legale competente alla moglie, 0 al pupillo, si considerano come rei di stellionato, e come tali sogget- ti alla cattura. Sari
2137. I Tutori surrogati sono tenuti, sotto l’ obbli- go della loro persona, ed alla pena dei danni, ed in- teressi, di invigilare che senza ritardo siano fatte ed anche di far fare le inscrizioni dei beni del T'utore per causa della loro amministrazione.
2138. Omettendo i mariti, tutori, tutori surrogati di far fare le inscrizioni prescritte negli articoli prece- denti, ne sarà fatta istanza dal Procuratore Imperiale nel Tribunale di prima istanza del domicilio del mari- to, o tutore, del luogo in cui sono situati i beni.
2139. Potranno i parenti del marito, o della mo-
glie, ed i parenti del minore, o mancando questi, gli amici fare istanza per le dette inscrizioni le. quali po- tranno egualmente essere richieste dalla moglie, e dal pupillo. «2140. Quando nella seritta matrimoniale le parti maggiori di età avranno convenuto di far fare l’ inscri- zione soltanto di uno, o di alcuni beni immobili del marito, i beni che saranno eccettuati per|’ inscrizione rimarranno. liberi, ed immuni dal vineolo dell’ ipoteca per la dote della moglie, e per la restituzione delle sue cose e pèr i patti nunziali. Non potrà farsi il patto che si ometta l'iscrizione. i it
2141. L'istesso seguirà rispetto ai beni immobili del Tutore, quando i parenti, o il consiglio di fami- glia opiveranno con doversi fare l’ inscrizione se non di alcuni beni.
2142. Nei casi dei due precedenti articoli, il ma- rito, il tutore, ed il tutore surrogato non saranno in obbligo di fare istanza per l’inscrizione se non dei be- ni indicati.
2143. Quando 1’ ipoteca. non sarà stata limitata nell’ atto di nomina del tutore, questi nel caso che I° ipoteca generale sui beni immobili sia. notoriamente più che sufficiente per assicurare la sua amministrazione, sotrà domandare che l’ ipoteca sia ridotta ai beni im- mobili bastanti a porre in essere una plenaria assicura- zioue a favor del pupillo.
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La domanda sarà avanzata contro il tutore di: gato, e dovrà precedere il parere del consiglio di fa- miglia.
2144. Il marito potrà egualmente col consenso del- la moglie, dopo aver sentito il parere di quattro tra i parenti più prossimi della medesima adunati in consi- glio di famiglia, domandare che l’ipoteca generale sù tutti i suoi beni immobili per ragione della dote della restituzione delle cose sue, e patti nunziali sia limitata al beni immobili bastanti a conservare illese intiera- mente le ragioni della moglie.
2145. I decreti sull’ istanza del marito, e del tu- tore saranno proferiti dopo essere stato sentito il Pro- curatore Imperiale, ed ini contradittorio con esso.
Qualora il Tribunale dichiari doversi ridurre 1° ipo- teca a certi beni immobili, Je iscrizioni fatte degli al- tri saranno cancellate.
CAPITOLO QUARTO Del modo del fare le Iscrizioni dell'Ipoteche e Privilegj.
2146. Le iscrizioni si fanno nell’ Uffizio del Con- servatore dell’ ipoteche nel circondario del quale. sono situati i beni soggetti al privilegio, o ipoteca. Non hanno effetto se si fanno nel tempo in cui gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli. Così avvie- ne tra i creditori dell’ eredità se 1’ iscrizione è stata fatta da uno di loro dopo 1° apertura della successione, o nel caso che l'eredità sia stata adita col benefizio dell’ inventario.. nn
2147. Tutti i creditori inscritti nel medesimo gior- no hanno fra loro l’ipoteca dell’ istessa data, senza far conto se l’iscrizione sia stata fatta avanti, o dopo mez- zogiorno, quantunque ciò sia stato notato dal Conser- vatore.
2148. Per fare l'iscrizione, il creditore in persona, o chiunque altro per lui esibisce al Conservatore.l’ ori- ginale, o copia autentica della. sentenza, o dell’ atto da, cui nasce il privilegio, o l’ ipoteca. Vi unisce due no- te scritte in carta bollata, una delle quali può scriversi in piè della copia del documento, le quali contengono
1. Il nome, casato, domicilio del creditore, la sua professione se ne esercita alcuna, e 1° elezione del do- micilio. in qualunque luogo del circondario dell’ uffizio.
2. Il nome, casato, domicilio del debitore, la sua professione se‘ine esercita alcuna, o una individuale de- sisnazione del medesimo, talmentechè.il Conservatore, possa in ogni caso riconoscere, e distingere la persona gravata dall’ ipoteca.
3. La data, e natura del documento.|
4. L’ammontare del capitale del. credito espresso nel documento, o valutato da chi domanda|’ inserizio- ne rispetto alle rendite, o prestazioni, o dritti eventua- lis condizionati, o indeterminati quando. detta. valuta-. zione è prescritta, come pure l’ importare delle accessio- ni di detto capitale, e 1° epoca in cui. può essere esatto.
5. Quali siano in specie, e ove siano situati i beni sui quali intende di conservare il privilegio s o l’ipoteca..
Quest ultima disposizione non è necessario osservarsi nei casi di ipoteca legale, o giudiciale, giacchè non es- sendovi alcuna convenzione, una,sola iscrizione di queste
‘ipoteche percuote tutti i beni immobili situati nel cir-
condario dell’ Uffizio.|
2149.-Le inscrizioni da farsi dei beni di. persona defonta, possono esigersi con la semplice designazione del defunto nel modo. prescritto al. num. 2 dell’ articolo precedente.;|
2150. Il conservatore riporta. nel suo registro il contenuto delle note, e restituisce all’ istante il docu- mento, 0 la copia di esso; con una delle note,in calce della quale attesta di aver fatta l’ iscrizione.
2151. Il creditore iscritto per un capitale che pro» duce frutti, o prestazioni annue»$ ha diritto di essere posto per due anni soltanto, e per l’anno corrente nel medesimo grado d’ ipoteca, che per il capitale, senza. pregiudizio delle iscrizioni speciali da farsi che portano ipoteca computando dalla loro data, per le annue re- sponsioni, diverse da quelle che sono conservate nelle prima iscrizione.
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