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Codice Napoleone : Traduzione Fedele Ed Estata Dell' Esemplare Depositato Officalmente Presso Il Magistrato Supremo
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tia da pagarsi proporzionatamente a quelli ai quali so- no debite,

4. I salari delle persone di servizio per 1° annata decorsa, e ciò che è dovuto per lannata corrente.

5. I viveri somministrati al debitore, e sua fami- elia, cioè negli ultimi sei mesi dai venditori a minuto, come fornai, macellari, ed altri, e per lultimo anno dai padroni di locanda, e venditori all ingrosso.

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Dei Privilegi sopra certi mobili.

2102. I crediti privilegiati sopra certi determinati mobili sono.

1. Le pigioni s e canoni degli affitti sui frutti del- la raccolta dell anno, e sul prezzo di tutto ciò che ser- ve ad ammobiliare la casa appigionata., ed il fondo da- to in affitto, e di tutto ciò che serve alla cultura del medesimo, cioè per la somma scaduta, e per quella che è per scadere se le locazioni son fatte per atto auten- tico, 0 per scritta privata che abbia una data certa, ed in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di allogare la casa, o di affittare il fondo per il tem- po che rimane della locazione, e di ritirare per loro le pigioni, o i canoni degli affitti, con l obbligo però di pagare al proprietario quanto gli è dovuto.

Non essendovi 1 atto autentico, e essendo la loca- zione fatta per scritta privata non avente data. certa hanno icreditori la facoltà di allogare o affittare per un° anno da computarsi dal termine dell anno corrente.

:Il medesimo privilegio compete rispetto ai risarci- menti che per consuetudine del luogo sono a carico del conduttore, e rispetto a tutto ciò che concerne l esecu- zione del contratto di locazione.

Nondimeno le somme dovute per le semente, o per le spese fatte per la raccolta dell anno si pagano col prezzo della raccolta, e quelle dovute per gli arnesi col prezzo deimedesimi, a favore dei creditori nelluno, e nell altro caso prelativamente al proprietario.

Il proprietario può far sequestrare i mobili, che servono a fornire la sua casa, o il suo fondo, quando sono stati cavati senza il suo consenso, e. conserva suimedesimi il suo privilegio, purchè abbia intentata l' azione di rivendicarli dentro quaranta giorni se trat- ta di mobili del fondo dato in affitto, e di quindici se si tratta di mobili di una casa.

2. Il credito sul pegno che è presso il creditore.

3. Le spese fatte per la conservazione della cosa.

4- Il prezzo di mobili non pagati, se il debitore. ne è al possesso, o gli abbia comprati per pagarli subito, o dentro un tempo.

Se la vendita è fatta per pagarli subito, il vendito- re può revendicare i mobili quando ne è al possesso il com- pratore, ed impedire che siano vendnti di nuovo, pur- chè lazione sua intentata dentro otto giorno dopo la tradizione, e i mobili si trovino nel medesimo stato in cui erano quando fu fatta la consegna. i

Il privilegio peraltro del padrone della casa, o del fondo dato in affitto è poziore del privilegio del venditore, purchè non resti provato che il proprietario sapeva che i mobili ed altre cose delle quali è fornita la casa, o il fondo non appartenevano al conduttore.

Non vien fatta alcuna innovazione rispetto alle leg- gi,ed usi del commercio sulla rivendicazione.

5. Il credito del locandiere per quello che ha som- ministrato, sulle cose del forestiere che sono state portate nel suo albergo.

6. Le spese di trasporto, e le spese accessorie, sulla, cosa trasportata, i

I crediti derivanti dall abuso, o dalla prevari- cazione dei ministri pubblici nell esercizio dei loro im- pieghi, sui capitali dati per mallevadoria, e sui frutti se sono dovuti,

SEZIONE SECONDA.

Dei Privilegi sui Beni Immobili. 2103. I creditori privilegiati sugli immobili sono

1. Il venditore sull immobile venduto per il paga- mento del prezzo. Se si fanno più vendite successive, il

ECCITANTI CIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIORIO 293000290000 000e9300£2 0008Ga Do 000.000 00£r 000 0Gr ade ade ada 000000000 00000029» 000 0UL edo 00000 00 aieaga 0.0 00

85 prezzo delle quali sia dovuto in tutto, o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così di seguito.

2. Quelli che hanno somministrate delle somme per l acquisto di un° immobile, purchè costi autenticamente dall atto di imprestito, che la somma era destinata a quest effetto, e dal saldo fatto dal venditore che il detto pagamento è stato fatto con i denari imprestati.

3. Icoeredi sugli immobili dell eredità per la rileva- zione delle divise fatte tra loro, e per la compensazione, o conguaglio delle quote.

4. Gli architetti, impresarj, muratori, ed altri la- voranti impiegati nel riedificare, costruire, o risarcire fabbriche, canali, ed altre opere, purchè da un perito nominato ex officio dal Tribunale di prima istanza nella giurisdizione del quale sono situate le fabbriche sia sta- to preventivamente steso il processo verbale, ad oggetto di provare lo stato dei luoghi relativamente alle opere, che il proprietario dichiarerà di voler fare, ed i lavori siano stati approvati sei mesi al più dopo di esser termi- nati da un perito da nominarsi parimente ex officio.

Ma limportare del privilegio non può oltrepassare il valore che resulta dal secondo processo verbale, e si

riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo

dell alienazione e che deriva dai lavori che vi sono sta- ti fatti.

5. Quelli che hanno prestato denari per pagare, o rimborsare gli artefici hanno il medesimo privilegio purchè tale imprestito sia autenticamente provato dall atto con cui è stato fatto, e con la ricevuta di saldo degli artefici, conte è stato detto per quelli che pre- stano denaro per l acquisto di un immobile.

Sezione TERZA.

Dei Privilegi che comprendono i Mobili, ed Immobili.

2104. I privilegi che comprendono i mobili ed im- mobili sono quelli indicati nell articolo 2101.

2105. Quando in mancanza di mobili i creditori pri- vilegiati indicati nell articolo precedente domandano di esser pagati col prezzo di uno stabile in concorso con i i creditori che hanno il privilegio sul medesimo i pa- gamenti si fanno con il segnente ordine,

1. Si pagano le spese di Tribunale, e le altre enume- rate nell articolo 2101.

2. I Croditi indicati nell artieolo 2102.

SezIONE Quarta. Come si conservano i Privilegi.

2106. Tra i creditori, i privilegj) hanno effetto quanto ai beni immobili, quando sono resi pubblici, me- diante l inserizione da farsi nei registri del Conservatore delle ipoteche nel modo prescritto dalla Legge, e dal di della fatta inscrizione, salve le eccezioni seguenti.

2107. Sono eccettuati dalla solennità dell iscrizio» ne i crediti enunciati nell articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il suo pri- vilegio con la trascrizione del documento con cui si tra- sferisce la proprietà nell acquirente, e che prova esser- gli dovuto il totale, o parte del prezzo, al quale ef- fetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore equivarrà all inscrizione a favore del venditore ,e della persona che avrà somministrato il denaro, e che nel me- desimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore. ll Conservatore peraltro delle ipoteche dovrà alla pena della refezione dei danni, ed interessi a favore dei ter- zi fare ex officio V iscrizione sul suo registro dei cre- editi derivanti dall atto di traslazione di dominio tanto in favore del venditore, quanto in favore det datore del denaro, e questi potranno ancora far.fare la trascrizio- ne del contratto di vendita, se non è stata fatta, all effetto di acquistare 1° inscrizione per quanto è loro do- vuto sul prezzo della cosa venduta.

2109. Il coerede, o condivisore conserva il suo pri- vilegio sui beni di ciascuna porzione, o sui beni vendu- ti allincànto per le compensazioni, e conguagli delle