ZI
ne ie
tia da pagarsi proporzionatamente a quelli ai quali so- no debite,‘
4. I salari delle persone di servizio per 1° annata decorsa, e ciò che è dovuto per l’annata corrente.
5. I viveri somministrati al debitore, e sua fami- elia, cioè negli ultimi sei mesi dai venditori a minuto, come fornai, macellari, ed altri, e per l’ultimo anno dai padroni di locanda, e venditori all’ ingrosso.
6 IT
Dei Privilegi sopra certi mobili.
2102. I crediti privilegiati sopra certi determinati mobili sono.
1. Le pigioni s e canoni degli affitti sui frutti del- la raccolta dell’ anno, e sul prezzo di tutto ciò che ser- ve ad ammobiliare la casa appigionata., ed il fondo da- to in affitto, e di tutto ciò che serve alla cultura del medesimo, cioè per la somma scaduta, e per quella che è per scadere se le locazioni son fatte per atto auten- tico, 0 per scritta privata che abbia una data certa, ed in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di allogare la casa, o di affittare il fondo per il tem- po che rimane della locazione, e di ritirare per loro le pigioni, o i canoni degli affitti, con l’ obbligo però di pagare al proprietario quanto gli è dovuto.
Non essendovi 1 atto autentico, e essendo la loca- zione fatta per scritta privata non avente data. certa hanno icreditori la facoltà di allogare o affittare per un° anno da computarsi dal termine dell’ anno corrente.
:Il medesimo privilegio compete rispetto ai risarci- menti che per consuetudine del luogo sono a carico del conduttore, e rispetto a tutto ciò che concerne l’ esecu- zione del contratto di locazione.
Nondimeno le somme dovute per le semente, o per le spese fatte per la raccolta dell’ anno si pagano col prezzo della raccolta, e quelle dovute per gli arnesi col prezzo dei‘medesimi, a favore dei creditori nell’uno, e nell’ altro caso prelativamente al proprietario.
Il proprietario può far sequestrare i mobili, che servono a fornire la sua casa, o il suo fondo, quando né sono stati cavati senza il suo consenso, e. conserva sui‘medesimi il suo privilegio, purchè abbia intentata l' azione di rivendicarli dentro quaranta giorni se sì trat- ta di mobili del fondo dato in affitto, e di quindici se si tratta di mobili di una casa.
2. Il credito sul pegno che è presso il creditore.
3. Le spese fatte per la conservazione della cosa.
4- Il prezzo di mobili non pagati, se il debitore. ne è al possesso, o gli abbia comprati per pagarli subito, o dentro un tempo.
Se la vendita è fatta per pagarli subito, il vendito- re può revendicare i mobili quando ne è al possesso il com- pratore, ed impedire che siano vendnti di nuovo, pur- chè l’azione sua intentata dentro otto giorno dopo la tradizione, e i mobili si trovino nel medesimo stato in cui erano quando fu fatta la consegna. i
Il privilegio peraltro del padrone della casa, o del fondo dato in affitto è poziore del privilegio del venditore, purchè non resti provato che il proprietario sapeva che i mobili ed altre cose delle quali è fornita la casa, o il fondo non appartenevano al conduttore.
Non vien fatta alcuna innovazione rispetto alle leg- gi,ed usi del commercio sulla rivendicazione.
5. Il credito del locandiere per quello che ha som- ministrato, sulle cose del forestiere che sono state portate nel suo albergo.
6. Le spese di trasporto, e le spese accessorie, sulla, cosa trasportata, i
I crediti derivanti dall’ abuso, o dalla prevari- cazione dei ministri pubblici nell’ esercizio dei loro im- pieghi, sui capitali dati per mallevadoria, e sui frutti se sono dovuti,
SEZIONE SECONDA.
Dei Privilegi sui Beni Immobili. 2103. I creditori privilegiati sugli immobili sono
1. Il venditore sull’ immobile venduto per il paga- mento del prezzo. Se si fanno più vendite successive, il
ECCITANTI CIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIORIO 293000290000 000e9300£2 0008Ga Do 000.000 00£r 000 0Gr ade ade ada 000000000 00000029» 000 0UL edo 00000 00 aieaga 0.0 00
85 prezzo delle quali sia dovuto in tutto, o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così di seguito.
2. Quelli che hanno somministrate delle somme per l’ acquisto di un° immobile, purchè costi autenticamente dall’ atto di imprestito, che la somma era destinata a quest” effetto, e dal saldo fatto dal venditore che il detto pagamento è stato fatto con i denari imprestati.
3. Icoeredi sugli immobili dell’ eredità per la rileva- zione delle divise fatte tra loro, e per la compensazione, o conguaglio delle quote.
4. Gli architetti, impresarj, muratori, ed altri la- voranti impiegati nel riedificare, costruire, o risarcire fabbriche, canali, ed altre opere, purchè da un perito nominato ex officio dal Tribunale di prima istanza nella giurisdizione del quale sono situate le fabbriche sia sta- to preventivamente steso il processo verbale, ad oggetto di provare lo stato dei luoghi relativamente alle opere, che il proprietario dichiarerà di voler fare, ed i lavori siano stati approvati sei mesi al più dopo di esser termi- nati da un perito da nominarsi parimente ex officio.
Ma l’importare del privilegio non può oltrepassare il valore che resulta dal secondo processo verbale, e si
‘riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo
dell’ alienazione e che deriva dai lavori che vi sono sta- ti fatti.
5. Quelli che hanno prestato denari per pagare, o rimborsare gli artefici hanno il medesimo privilegio purchè tale imprestito sia autenticamente provato dall’ atto con cui è stato fatto, e con la ricevuta di saldo degli artefici, conte è stato detto per quelli che pre- stano denaro per l’ acquisto di un’ immobile.
Sezione TERZA.
Dei Privilegi che comprendono i Mobili, ed Immobili.
2104. I privilegi che comprendono i mobili ed im- mobili sono quelli indicati nell’ articolo 2101.
2105. Quando in mancanza di mobili i creditori pri- vilegiati indicati nell’ articolo precedente domandano di esser pagati col prezzo di uno stabile in concorso con i i creditori che hanno il privilegio sul medesimo i pa- gamenti si fanno con il segnente ordine,
1. Si pagano le spese di Tribunale, e le altre enume- rate nell’ articolo 2101.
2. I Croditi indicati nell’ artieolo 2102.
SezIONE Quarta. Come si conservano i Privilegi.
2106. Tra i creditori, i privilegj) hanno effetto quanto ai beni immobili, quando sono resi pubblici, me- diante l’ inserizione da farsi nei registri del Conservatore delle ipoteche nel modo prescritto dalla Legge, e dal di della fatta inscrizione, salve le eccezioni seguenti.
2107. Sono eccettuati dalla solennità dell’ iscrizio» ne i crediti enunciati nell’ articolo 2101.
2108. Il venditore privilegiato conserva il suo pri- vilegio con la trascrizione del documento con cui si tra- sferisce la proprietà nell’ acquirente, e che prova esser- gli dovuto il totale, o parte del prezzo, al quale ef- fetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore equivarrà all’ inscrizione a favore del venditore ,e della persona che avrà somministrato il denaro, e che nel me- desimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore. ll Conservatore peraltro delle ipoteche dovrà alla pena della refezione dei danni, ed interessi a favore dei ter- zi fare ex officio V iscrizione sul suo registro dei cre- editi derivanti dall’ atto di traslazione di dominio tanto in favore del venditore, quanto in favore det datore del denaro, e questi potranno ancora far.fare la trascrizio- ne del contratto di vendita, se non è stata fatta, all’ effetto di acquistare 1° inscrizione per quanto è loro do- vuto sul prezzo della cosa venduta.
2109. Il coerede, o condivisore conserva il suo pri- vilegio sui beni di ciascuna porzione, o sui beni vendu- ti all’incànto per le compensazioni, e conguagli delle


