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Codice Napoleone : Traduzione Fedele Ed Estata Dell' Esemplare Depositato Officalmente Presso Il Magistrato Supremo
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nelle cose incorporali, come sono i crediti che si consi- derano come mobili, se non quando vi è un atto pub- blico, o scritta privata, registrato, o notificato al de- bitore del credito dato in pegno. 1

2076. In ogni caso il privilegio sul pegno non esi- *ste se noli quando il pegno è stato cousegnato è ed è rimasto in possesso del creditore, o presso terza perso- na concordata tra le parti.

2077. Il peguo può esser dato da terza persona per il debitore,

2078. Il creditore non essendo soddisfatto non può disporre. del pegno;; può peraltro ottenere. il decreto che gli rimanga in pagamento fino alla concorrente quantità del suo credito, dietro la stima da farsi dai periti, o che sia venduto all incanto.

Qualunque patto che dia facoltà al creditore di appropriarsi il peguo, o di disporne senza le. solennità sopraespresse, è nulla. i

2079. Fiutantochè il debitore non è spogliato con sentenza della proprietà del pegno, se vi è luogo, rimane padrone, ed il pegno resta presso il creditore soltanto come un deposito che gli assicura il suo pri-

2080. Il creditore è tenuto, secondo le regole fis sate nel titolo dei Contratti, o Obbligazioni Convenzio- nali in genere per la perdita ,e deterioramento del per gno avvenuto per sua negligenza. Dall° altra parte il debitore deve abbuonare al creditore tutte le spese uti- li, e necessarie fatte per la conservazione del pegno.

2081. Se è stato dato in pegno un credito fruttifero

. il creditore deve imputare il frutto su quello che gli può

esser dovuto. Se il debito per sicurezza del quale è sta- to dato in pegno il detto credito non è fruttifero, lim- putazione si fa sulla sorte.

2082. Fuori del caso che il possessore del pegno ne abusi, il debitore non può domandarne la restituzione senza aver saldato intieramente il debito per la sorte, frutti, e spese, per sicurezza del quale era stato dato il pegno. i

Se il debitore dopo aver dato il pegno per sicurez- za di un debito, ne contrae un altro con 1 istesso cre- ditore da erigersi avanti il pagamento del primo debi- to, il creditore non potra essere obbligato a restituire il pegno prima di essere intieramente saldato dell uno, e dell altro debito, quand anche non esista alcun pat- to per ritenere il pegno per il secondo debito.

2083. Il pegno non può esser diviso, non ostante che possa dividersi il debito tra gli eredi del debitore, o quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha, pagato la sna rata di debito non può pretendere la restituzione della sua par- te di pegno, fintantochè il debito non è stato intiera- mente saldato.

E viceversa l° erede del creditore che ha ritirata la sua quota di credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei coeredì che non sono stati pagati.

2084. Le disposizioni sopraespresse non hanno vigo- re negli affari mercantili, ai stabilimenti autorizzati a far prestanze sul pegno, rispetto ai quali si sta alle Leg- gi, e Regolamenti che li riguardano.

CAPITOLO SECONDO Dell Anticresi.

2085. L° anticresi non si costituisce se non per mez- zo di scrittura.

IL creditore con questo contratto acquista soltanto il diritto di ritirare i frutti del fondo con l obbligo di imputarli sul frutto annuo se gli è dovnto, e quindi sulla sorte.-

2086. Il creditore se non è stato pattuito diyersa- mente è obbligato a pagare le contribuzioni, ed i pesi annuali del fondo che ritiene in anticresi,

Deye egualmente sotto la pena di rifare i danni, ed interessi pensare al mantenimento, ed ai risarcimen- ti utili, e necessarj del,fondo,riservato a lui il gius di prelevare dai frutti le spese fatte per tali cause,

2087. Il debitore non può prima di avere intiera-

mente saldato il debito rivendicare il fondo dato in an-

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ticesi. Ma il creditore che vuol liberarsi dai pesi men- tovati nell articolo precedente, può sempre s qualora non abbia rinunziato a tal diritto, costringere il debitore a riprendere il suo fondo.

2088. Il creditore non divien padrone del fondo per non essere stato pagato nel tempo convenuto; ogni patto in contrario è nullo. In tal caso può intenta- re lo spoglio del debitore per la via ordinaria del Tri- bunale. i 2089. Quando le parti hanno convenuto che i frutti siano compensati con gli interessi, o totalmente, o in parte, tal convenzione ha esecuzione come tutte 1° altre non proibite dalla Legge.

2090. Le disposizioni degli articoli 2077., e 2083. si osservano rispetto all anticresi come rispetto al pegno.; 2091. T'uttociò che è prescritto nel presente capitolo non percuote le ragioni che possono avere i terzi sul fon- do rilasciato a titolo di anticresi. Se il creditore oltre 1 anticresi ha nel fondo ancora altri diritti, ed ipoteche nelle debite forme costituite; e mantenute potrà eserci» tarli nel suo grado comè qualunque altro creditore.

TITOLO DECIMOTTAVO Dei Privilegi, ed Ipoteche.

( Decretato li 19. Marzo 1804. promulgato li 19. di detto mese.)

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni Generali.

2092. Chiunque si è obbligato in proprio è tenuto a soddisfare l obbligazione con tutti i suoi beni mobili, ed immobili, presenti, e futuri.

2093. I beni del debitore sono la sicurezza comune dei creditori, ed il prezzo si reparte tra loro. per con- tributo, quando non esistono tra i creditori cause legit- time di prelazione. i

2094. Le cause legittime di prelazione sono i pri» vilegi, e le ipoteche.

CAPITOLO SECONDO. Dei Privilegi.

2095. Il privilegio è un diritto conferito al eredi- tore dalla qualità del sno eredito,. per aver la prela- zione sugli altri creditori ancorchè siano ipotecarj.

2096. Tra i creditori privilegiati, la prelazione si stabilisce secondo le differenti qualità dei privileg).

2097. I creditori privilegiati che sono nel medesi- mo grado si pagano in proporzione eguale.

2098. Il privilegio derivante dai diritti del pubbli- co erario, e il modo con cui si sperimenta dipendono dalle leggi che li riguardano. Il pubblico erario però non può aver privilegio in pregiudizio delle ragioni acqui state anteriormente dai terzi.

2099. I privilegj possono competere sui beni mobi- li, 0 immobili.

Sezione Prima Dei Privilegj sut mobili,

2100. Detti privilegj sono generali, o speciali per certi determinati mobili.

NEI Dei Privilegj generali sui mobili.

2101. I crediti privilegiati che posano sui mobili in generale, sono i seguenti, e si sperimentano nellordine che appresso

1. Le spese del Tribunale,

2. Le spese funerarie,

3. Le spese, qualunque siano;, dell ultima malat-

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