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‘re altro che una delle due, ha dato la preferenza alla
tra perchè«e ne serva, con obbligo di restituirla in spe- cie dopo di essersene servito. t
1876. Il comodato è di natura sua gratuito.
1877. Il comodante rimane. proprietario della cosa comodata. anti i;
1878. Tutto ciò che è in commercio,€ non si con- suma con P uso può formar soggetto di comodato.
1879. Gli obblighi che nascono dal comodato tra- passano agli eredi del comodante, ed agli eredi del co- modatario. Ma se la cosa è stata comodata in rifleso so- lo del comodatario, ed è stata comodata. unicamente ad. essa, allora i suoi eredi non possono ritenere la cosa suddetta è i SezIONE SECONDA
Degli Obblighi del Comodatario,
1880. Il comodatario è obbligato ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia, e_ conservazione della cosa comodata. Non può servirsene se non per l uso determinato dalla sua qualita, o dal patto, alla pena della refezione dei danni, ed interessi se vi ha luogo.
1881. Se il comodatario si serve della cosa per un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello per cui avrehbe dovuto servirsene, resta tenuto per la de- perizione della cosa, quantunque segua per uh caso fortuito. di i
' 1882. Se la cosa comodata perisce per un caso fortuito dal quale il comodatario avrebbe potuto liberarla facen- do uso della cosa propria, o se non potendo conserva-
cosa propria, rimane tenuto per la deperizione dell’ altra.
1883. Se la cosa è stata stimata nell’ atto di im- prestarla, la deperizione, ancorchè segua, per un caso fortuito va in danno del comodatario, se non vi è pat- to in contrario. i
1884. Se la cosa deteriora, soltanto. per causa dell uso per il quale è stata comodata, senza alcuna colpa del comodatario, questi non è tenuto per il deterio- rammento.;
1885. Il comodatario non può ritenere la cosa in conguaglio di ciò che gli è dovuto dal comodante.
1886. Se il comodatario-ha fatto qualche spesa per l’uso della cosa comodata non può repeterne la refezione.|
1887. Se diverse persone hanno unitamante presa in prestito la medesima cosa, sono tenuti solidalmente a favore del comodante.
Sezione TEeRza
Degli Obblighi del Comodante,
1888. Il comodante non può ritirare la cosa como- data se non dopo il tempo fissato, o non essendovi cone venzione, se non dopo che ha servito. all’uso per il quale era stata presa in imprestito.
1889. Non ostante, se in questo tempo, o avanti che il bisogno del comodatario sia cessato sopraggiunge al comodante una pressante, ed improvvisa necessità di servirsi della cosa comodata, il giudice può secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.
1890. Se durante il contratto del comodato, il co- modatario è stato obbligato a fare per la conservazione della. cosa qualche. spesa straordinaria,€ necessaria, e tanto urgente, che non ha potuto preventivamente ren derne inteso il comodante, questi è tenuto a rimbor- sarlo.
1891..Quando la cosa comodata ha vizi tali da po- ter portare un pregindizio a chi se ne serve, il como» dante se conosceva i vizi, e non gli haresi noti al co- modatario deve renderlo indenne.
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CAPITOLO SECONDO 9 Del Muto, o sia imprestito per consumazione.
Sezione Prima.
Della natura del Mutuo.
1892. Il mutuo è un contratto col quale una delle parti da all’altra una certa quantità di cose, che si consumano con l’uso, con l’ obbligo a questa di resti- tuire altrettanto nella medesima specie, e qualità.
1893. L° effetto di tale imprestito è che il mutua- tario diviene padrone della cosa mutuata, che perisce per conto suo in: qualunque modo ciò segua.
_ 1894. Non possono darsi a mutuo le cose che quan- tunque nella specie siano le medesime differiscono però negli individui, come sono gli animali; ed in tal caso il contratto è un comodato.
1895. L° obbligo che deriva dall’ imprestito di denaro non riguarda se non la somma numerica enunciata nel contratto.
Se la specie è aumentata, o diminuita avanti l’ epo- ca della restituzione, il debitore deve rendere la som- ma numerica imprestatagli, e non è obbligato a ren- derla se non nella specie che corre, quando si effettua il pagamento.
1896. La regola stabilita nell’ articolo precedente non ha luogo se l’ imprestito è stato fatto in verghe di metallo.
1897. Se sono state imprestate verghe di metallo, o grasce, qualunque sia l’aumento, o decremento del loro valore, il debitore deve rendere sempre la medesima qualità, e quantità, e nulla più.
SezionE SEeconDA, Delle Obbligazioni del mutuante.
1898. Nel mutuo il mutuante ha I’ istessa. respon- sabilità prescritta nell’ articolo 1891. rispetto al como- dante, ci ». 1899. Il mutuante non può ripetere le cose mutua- te avanti il tempo fissato. Loi
1900. Se non è stato fissato il tempo, per la resti- tuzione, il Giudice può aecordare una dilazione al mu- tuatario secondo le circostanze.
1901. Se è stato solamente pattuito che il mutua- tario paghi quando potrà, o quando avrà comodo di farlo, il Giudice determinerà il tempo a tenore delle circostanze. i
SezIONE.. TERZA: Degli Obblighi del mutuatario.
1902. Il mutuatario è in obbligo di restituite le cose mutuate nella medesima qualità, e quantita al tempo convenuto. 1
1905. Se non gli è possibile di. adempire tale ob- bligo, deve pagarne il valore avuto riguardo al tempo, ed al luogo in cui la cosa doveva essere restituita set condo le convenzioni. Se non era stato fissato nè il tem- po, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il prezzo del tempo, e del luogo in cui è stato fatto il mutuo.
1904 Se, il mutuatario non rende le cose mutuate, o il loro valore nel tempo, convenuto$ deve pagare i frutti dal giorno. della domanda fatta in Tribunale.
CAPITOLO TERZO Dell’ imprestito frutiifero.
1905. Si può il pagamento dei frutti per il semplice imprestito o di denaro, o di grasce, ovvero di altre cose mobili.
1906. Il mutuatario che ha pagato i frutti che non erano pattuiti, non può ripeterli, nè imputarli sulla sorte.
1907. Il frutto è legale, o convenzionale. Il frutto legale è fissato dalla Legge, il frutto convenzionale


