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se sono scorsi tre mesi dopo che la parte, che pretende di essere rimasta lesa ha avuta notizia della distribuzio- ne, o se questa per conto suo hà incominciata ad ave- re effetto.
1855. E’ nullo il patto che rilascia ad uno dei soc] il totale degl’ utili; I° istesso avviene del patto con cui si esime il capitale che uno, o più soc] hanno messo in società dal eontribuive alla perdita.
1856. Il socio che ha Y incarico dell’ amministra- zione per un patto speciale della società, può non ostau- te che gli altri socj si oppongano fare tutti gli atti che
dipendono dalla sua amministrazione, purchè non vi sia.
frode. Tale facoltà non pnò essere revocata senza legit- tima causa finchè dura la società, ma se è stata data con atto posteriore al contratto di società può revocarsi come un semplice mandato.
1857. Allorehè divessi soc} hanno il peso dell’am- ministrazione senza che siano determinate le loro incum- benze, o senza che sia stato espresso che uno non po- trà agire senza]° altro, può ognuno di loro fare sepa- ratamente gli atti di amministrazione.
1858. Se è stato pattuito che uno degli ammini- stratori non possa agire senza l’altro, uno solo non può senza’ una nuova convenzione agire nell’assenza dell’ al- tro quand’ anche| assente non possa concorrere agli atti di amministrazione.
1859. Non essendovi stipulazioni speciali sul siste- ma di amministrazione si osservano le regole seguenti.
1. Si intende che i socj siansi dati reciprocamente facoltà di amministrare l’uno per l’altro. Giò che fa ognun di loro è valido per rapporto agli altri soc} quand? anche non ne abbia ricercato il consenso; salvo a favo- re di questi o di uno di loro il diritto di opporsi alle operazioni prima che siano concluse.
2. Ogni socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè se ne serva per l’uso al quale sono destinate, e non se ne serva contro‘gli interessi della società, o in modo tale da impedire ai#ocj di servir- gene a tenore dei loro diritti.
3. Ogni socio ha il diritto di obbligare i suoi soc] a far con lui le spese che sono necessarie per la con- servazione delle cose spettanti alla società.
4: Uno dei soej non può. fare ininovazioni sugli im- mobili dipendenti dalla società, quando gli altri socj non acconsentono, ancorchè si pretendano vantaggiosi alla società.
1860. Il socio:che non è amministratore non può alienare, nè vincolare le cose della società, nemmeno mobili,
1861. Ogni socio può senza il consenso degli altri SOC}, mettere a parte una terza persona nel carato, che ha nella società; non può peraltro senza il loro consenso ammetterla alla società, quantunque sia l’am- ministratore,
Sezione SeconDpA.
Degli Obblighi dei Socj verso i Terzi,
1862. In tutte le società fuorichè in quelle di com- mercio, i socj non sono tenuti solidalmente per i debi- ti della società, nè uno dei soc} può obbligare gli al- tri, se questi non gne ne fanno il mandato,
i 1863. I socj son tenuti verso il creditore con cui hanno contrattato ciascuno per una somma, e\parte eguale, quantungqae il carato di uno di loro sia più piccolo, se 1° atto non ha specialmente ristretto 1’ ob- bligo di questo sul piede del suo carato-
1864. L'obbligo contratto per conto della società da uno dei Socj vibcola esso solo, e nonegli altri, qua- lora non gne ne abbiano fatto il mandato, e l’ obbliga- zione non vada-a vantaggio della società. 7)
CAPITOLO QUARTO
Ì
| Dei differenti modi con i quali finisce la società.
1865. La società finisce 1. con la scadenza del tem- po, per il quale è stata contratta; 2. con' la: estinzione della cosa,@ sompimento del negozio; 3. con la morte naturale di uno dei Socj, 4. con Ja morte civile;. l' in-
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terdizione, o fallimento di un6 di loro, 5. con il dis- senso di uno, o più socj di continuare nella società.
1866. La proroga della società contratta per un tempo limitato non può provarsi se non per scritta aven- te le medesime forme del contratto di società.
1867. Quando uno dei socj ha promesso di metterè in comune la proprietà di una cosa, la perdita soprav- venuta avanti che sia stata posta in società fa sì che resti risoluto il contratto rispetto a tutti i soc].
La società rimane egualmente sciolta, in tuttii ca» si per la perdita della cosa, quando il solo usufrutto è stato posto in società,€ la proprietà è rimasta press il socio.. pra
Ma la società non è sciolta con la perdita della co- sa, che già e stata conferita alla società.
1868. Se è stato pattuito, che iu caso di mérte di uno dei soc}, la società continui col di lui erede, o sol- tanto con i s0c] superstiti, avranno effetto tali conven- zioni; nel secondo caso 1 erede del:isocio non ha diritto se non alla divisione della società, avuto riguardo al di lei stato all’ epoca della morte del socio, e non. entra a. parte dei dritti ulteriori, se non sono wna conseguenza necessaria di ciò che è stato fatto avanti la morte del socio a cui succede.
1869. Lo scioglimento della società per volontà di uno dei soc} non, ha luogo se non nelle società la dura- ta delle quali è illimitata, e si effettua con la renuuzia da notificarsi ai soc}, purchè detta renunzia sia fatta jn buona fede, e non intempestivamente.
1870. La renunzia non è di buona fede quando il socio renunzia per-guadagnare egli solo gli utili che. i soc] avevano intenzione di ricavare in comune. E° in- tempestiva quando le cose non sono più intere, ed è d° interesse dei socj, che sia protratto‘lo scioglimento della società,. à
1871. Lo scioglimeuto delle società contratte per un tempo determinato non può essere domandato da uno dei soc} avanti che sia scaduto il tempo fissato, seppure non vi siano giusti motivi di farne la domanda, come quando uno dei soc} manca di adempire gli obblighi ,.@ una malattia cronica lo rende inabile ad accudire agli affari della società, o accadono altri casi simili della le- gittimità,-e gravità dei quali si rilascia la cognizione all’ arbitrio del Giudice.
1872. Le regole riguardanti le divisioni dell’ eredi- tà, la forma di tali divisioni, e le obbligazioni che ne derivano tra i coeredi, si applicano ancora alle divisio» ni delle società. i
Disposizioni relative alle Società di Commercio.
1873. Le disposizioni del titolo presente non sone applicabili alle società di commercio, se non nelle par- ti che non sono contrarie alle Leggi, e consuetudini del commercio.
TITOLO DECIMO Dell’ Imprestito.
( Decretato li 9. Marzo 1804. promulgato li 19. di detto mese.)
1874. Vi sono due sorte di imprestito: Quello del- le cose delle quali si può fare uso senza che si consu- mino, e quello delle cose che si consumano con uso. La prima sorte di imprestito si chiama Imprestito ad 450, ossia comodato, la seconda si appella JImprestito per consumo> ovvero semplicemente’ Imprestito, ossia
Mutuo.
CAPITOLO PRIMO Dell’ Imprestito ad uso, o sia Commodato, Sezione PRIMA Della natura del Comodato.
1875. L° Imprestito ad usò, o sia comodato è un contratto col puale una delle parti da una cosa all’ al
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