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Codice Napoleone : Traduzione Fedele Ed Estata Dell' Esemplare Depositato Officalmente Presso Il Magistrato Supremo
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75
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TITOLO NONO

Dei Contratto di Società,

CAPITOLO PRIMO Pispostsioi Generali,

1832. La società è un contratto col quale due, o più persone pattuiscono di mettere qualche cosa in co- mune, per dividersi l utile che potrà ricavarsene.

1833. Qualunque società deve avere un oggetto le- cito., e contrarsi per l interesse comune delle parti. Ogni socio deve conferire o denaro, o altri capitali, o V industria.-

1834. Tutti i contratti di società devono esser fatti per scritta quando riguardano una somma maggiore di cen- tocinquanta franchi. Non si ammette la prova per mez- zo di testimoni contro, ed oltre il. contenuto nell atto di società, per ciò che si alleghi essere stato pattui- to avanti, o dopo tale atto, ancorchè si tratti di una somma inferiore a centocinquanta franchi.

CAPITOLO SECONDO

Delle diverse specie di Società. 1835. Le società sono universali, o particolari.

Sezione Prima

Delle Società Universali.

1836. Si distiaguono due specie di società universali: La società di tutti beni presenti, e la società univer- sale del guadagno.

1837. La società di tutti i beni presenti è quella con la quale le parti mettono in comune tutti i beni mobili, o immobili, che possedono attualmente, ed i guadagni che ne potranno ricavare. Possono anco- ra di gcomprendervi qualunque altra specie di guada- gno; ma i beni che possono loro pervenire per eredità, donazione, o legato non fanno parte della società, se non per l usufrutto;. qualunque patto tendente a farvi eomprendere ancora la proprietà dei detti beni è proi- bito, fuorichè tra i coniugi, ed in conformità di ciò che è stato prescritto. rispetto ad essi. a

| 1838. La società universale del guadagno compren- de tutto ciò che i socj lucreranno per mezzo della loro industria a titolo qualunque, durante la società; vi so- no compresi ancore i mobili, che ognuno dei soc] pos- siede al tempo del contratto; ma i loro beni immobili non vi entrano se non per l usufrutto.

1839. La semplice convenzione della. società univer- sale fatta senz altra dichiarazione non porta seco se non la società universale del guadagno.

1840. Niuna società universale può esser fatta, se non tra persone capaci respettivamente di ricevere, e donare l'una, all'altra, ed alte quali non è proibito di

. lucrare su gli altri.

SezionE SECONDA.

Della Società particolare.

1841. La società particolare è quella che riguar- da soltanto certe cose determinate, o il loro uso, o i frutti di ricavarsene,

1842. Il contratto in forza del quale diverse per- sone formano società, o. per an impresa determinata, o per l esercizio di qualche mestiere, o professione è pa- rimerte una società particolare.

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vanno a rischio del socio che ne è il padrone.

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CAPITOLO TERZO

Degli Obblighi che hanno i Socj tra loro,

e verso î Terzi. Sezione Parma. Degli Obblighi dei Socj tra loro.

1843. La società comincia al momento del contrat- to se non è stata fissata altra epoca.

1844. Se non vi è alcun patto sulla durata della società, si intende contratta a vita dèi soc} con la li- mitazione della quale parla 1° articolo 1869., e se si tratta di un negozio di cui è determinata la durata, la società si intende contratta per il tempo che dura il ne- gozio suddetto. i

1845. Ogni socio è debitore della società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. Quando la coltazio- ne consiste in una cosa certa, e la società soffre levi- zione, il socio è rilevatore della società, come il ven- ditore del compratore.

1846. Il socio che doveva contribuire una somma alla società, e non lha fatto, diviene ipso jure, e sen- za che ne sia fatta la domanda debitore dei frutti per detta somma dal giorno in cui doveva esser pagata alla società. L° istessa regola vale rispetto alle somme che ha preso dalla cassa della società, dal giorno in cui l ha estratte per suo vantaggio particolare, ferma stante la refezione più ampla dei danni, ed interessi se vi ha luogo.

1847. I Soc} che hanno pattuîto di mettere in so- cietà la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni che hanno fatto con quella specie di industria sulla quale è fondata la società

1848. Quando uno dei Socj è per suo proprio con-' to creditore di una somma da esigersi da persona che è.

debitrice della società per una somma egualmente da esi- gersi, quanto ritira dal debitore deve essere imputata snl suo eredito, e su quello della società per la rata dell importare dei crediti respettivi, ancorchè nella ricevuta abbia totalmente imputato il percetto nel suo credito proprio; ma se nellaricevuta esprimerà che l imputa- zione sia fatta per lintero sul credito della società, avrà effetto detta imputazione, 1849. Quando uno dei socj ha ritirato l intiera por- zione di un credito comune, ed il debitore è divenuto dipoi insolvente, detto socio deve mettere nella comune massa, quanto ha ritirato ancorchè specialmente abbia fatta la ricevuta per la sua porzione.. 1850. Ogni socio è tenuto verso la società per i danni avvenuti per colpa sua alla società, senza che possa compensare con i medesimi danni gli utili che la sua industria ha fatto avere alla società in altri affari. 1851. Se, le cose dell usufrutto delle quali sola- mente è stato posto in società, sono cose certe ,e deter- minate che non si consumano con 1° uso, le medesime Se poi

tali cose si consumano, se deteriorano nel custodirle, se

sono destinate ad esser vendute, o se sono state messe

nella soeietà per stima nellinventario, stanno a rischio della. società. Se la cosa è stata stimata, il socio non repeterà se non limportare della stima.

1852. Un socio ha l azione contro la società, non so- lo per le somme che ha sborsato per la medesima, ma ancora per le obbligazioni che ha eontratto di buona fede per gli affari della società, ed i rischi inseparabili della sna gestione.

1853. Quando 1° atto di società non stabilisce la parte che ogni socio deve avere negli utili, o nei sca- piti, la parte di ognuno è proporzionata al capitale, che ha posto nella società,.

Rispetto a chi vi ha posto soltanto 1 industria, la sua parte nell utile, o nello scapito è eguale alla parte di chi vi ha messo il minor capitale.. i

1854. Se i socj hanno convenuto. di stare ad uno di loro, o ad un terzo per assegnare le parti% non può es- sere impugnata la distribuzione se evidentemente non eomparisce contraria all equità.

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Non si ammette nessuna istanza su questo proposito s *

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