duzione, quando la causa del danno esisteva, ed era cognita al tempo in coi fu stipulato I affitto.
1772. I casi forniti possono con tn’ espressa- venzione essere portati a carico dell’ affittuario.
1773. Tale convenzione si intende solamente per i casi fortuiti ordinarii; come sarebbero la grandine, il fulmine, il gelo, 0 brinata. Non si intende per 1 casi fortaiti straordinarii come le devastazioni cagionate dal- la guerra, 0 da una inondazione, ai quali easi il Paese ion sia ordinariamente sottoposto, purchè però l’ affittua- rio non abbia preso a suo carico i casi fortuiti previ-
sti, o imprevisti.
1774. L’ affitto fatto senza scritta di un fondo ru- stico si intende fatto pet il tempo necessario che 1° affit- tuario raccolga i frutti del fondo affittato.
Per conseguenza l'affitto di un prato, di una vi gna, o di qualunque altro fondo, i frutti del quale sì raccolgono intieramente nel corso dell’ anno, si intende fatto per un’ anno-
L’ affitto delle terre lavorative, quando sono divi- se în appezzamenti da eoltivarsi alternativamente, si intende fatto per tanti anni quanti sono gli appezza- menti. 1 si; 2
1775. L’ affitto dei fondi rastici, benchè senza scrit- ta cessa ipso jure alla scadenza del tempo, per cui si intende fatto secondo il disposto dell’ articolo precedente.
1776. Se alla scadenza degli affitti dei fondi rusti- ci fatti per scritta, l’affittuario rimane, ed è lasciato in possesso viene a rinnuovarsi L affitto;|’ effetto del quale dipende dal disposto nell’ articolo 1774.
| 1777. L' affittuario che lascia affitto deve lasciare
a chi gli succede nella coltivazione il locale convenien- te ed altri comodi per i lavori da farsi nell’anno fu- turo, e viceversa l’affittuario che prende l'affitto, de- ve procurare a quello che lascia il locale conveniente, ed altri comodi per il consumo dei foraggi, e delle rac- colte’ che restano a farsi. Nell’ uno;‘e nell’altro caso devono uniformarsi alla consuetudine dei luoghi.
1778. L’ affittuario che lascia deve egualmente la- sciare 1 strami, e sughi dell’ anno se gli ha ricevuti nel prendere 1° affitto, e quando ancora non gli abbia ricevuti potrà il padrone ritenerli per la stima.
CAPITOLO TERZO Della locazione d’ opera, e d’ industria.
1779. Vi sono tre specie di locazione d° opera, e di industria.
1. La locazione che fanno le persone che obbliga- no la loro opera in altrui servigio.
2. Quella dei vettori per terra, o per acqua, che si incaricano del trasporto delle merci, e delle persone.
3. Quella degli impresarii ad appalto, o cottimo.
Sezione Prima.
Della Locazione dei lavoranti, e servitori.
1780. Non può obbligarsi il proprio servizio se non a tempo, e per un’ impresa determinata.
1781. AI principale si presta fede sulla sua asserti- va per il quantitativo dello stipendio, per il pagamento del salario dell’anno decorso; e per le somme date a conto dell’ anno corrente. i
SezIONE SECONDA.
Dei Vettori per terra, 0 per acqua,
1782. I vettori per terra, o per acqua sono sog- getti per la custodia, e conservazione delle cose che sono loro confidate, ai medesimi obblighi degli alber- gatori dei quali si parla nel titolo del Deposito, e del sequestro.
1783. Sono tenuti non solo per ciò che hanno rice-
vuto nel bastimento, o nella vettura, ma ancora per
ciò che è stato loro consegnato nel porto, o luogo di recapito per essere caricato fiel bastimento» 0 nella vettura.;
Duerno 10.
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1” 4. Sono tenuti per fa perdita, o avarìe delle cose che sono state loro consegnate, quando non provi- no che sonosi perdute, o hanno sofferta avarìa per un caso fortuito, o forza maggiore.‘
1789. Gli impresarii dei trasporti pubblici per ter- ra, o per acqua, e quelli delle pubbliche vetture de- vono tener registro del denaro, delle robe, ed involti che prendono in consegna.
1786. Gli impresarii suddetti, i padroni di barche, e-navicelli sono inoltre soggetti ciali ee ol oggetti a speciali regolamenti, she formano legge tra loro, e le altre persone.
Sezione Tenza.
«
Degli Appalti, e Cottimi..
i 1787: Quando una persona da a fare un lavoro ad un'altra, può pattuirsi che questa wi metta soltanto 1° opera, o l'industria, o che dia aricora la materia.
1788. Se, nel caso in cui l'artefice vi mette anco- ra la materia, la cosa avanti di esser consegnata peri sce, in qualunque maniera ciò segua, la perdita va in danno dell’ artefice, purchè la persona per cui è stato fatto il lavoro non sia in mora a riceverlo.
1789. Quando l'artefice vi mette solamente 1° ope- ra, o l’ industria, se 1’ opera perisce, 1’ artefice non è te- nuto se non per la colpa.
1790. Se, nel caso dell’ articolo precedente, la co- sa. perisce, benchè senza alcuna colpa dell’ artefice, avanti che il lavoro sia ricevuto, e senza che la perso- na per cui è stato fatto sia in' mora per approvarlo, 1° artefice non può pretendere la mercede, purchè la co- sa non sia perita per qualche vizio della materia.
1791. Se si tratta di lavoro di più parti, o a mi- sura, l'approvazione può farsene parte per parte; si
‘intende che sia fatta per tutte le parti pagate quando
si paga l'artefice volta. per volta che vien fatto il lavoro.
1792. Se la fabbrica fatta a cottimo perisce in tut- to, 0 in parte per vizio di fondamenti ed anche per vizio di suolo,.l’ architetto, ed il cottimante sono te- nuti per lo spazio di dieci anni.
1793. Quando un’architetto, o un impresario ha preso a costruire una fabbrica a cottimo, secondo il di-
segno fissato, e convenuto con il padrone del suolo, nom
si può domandare aumento della somma, nè col prete- sto di essere cresciuto il prezzo della mano d’ opera, o dei materiali, nè col pretesto delle variazioni, ed. ac- crescimento fatto nel disegno, se dette variazioni, o accrescimenti non sono stati permessi in scritto, e non ne è stato convenuto il prezzo col padrone.
1794. Il padrone può stornare a proprio piacere il cottimo s benchè il lavoro sia incominciato, rifacendo all'impresario tuttéle spese, pagando ilavori,e tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare nell’ impresa.
1795. La locazione dell’opera rimane sciolta con la morte dell’ artefice, dell’ architetto, 0 dell’ impresario.
1796. Ma il Padrone è tenuto a pagare all’ eredi- tà in proporzione del prezzo fissato nella convenzione, il valore del lavoro fatto, e quello dei materiali pre-
parati, quando il lavoro suddetto, ed i materiali pos-'
sono essergli utili.
1797: L' impresario è tenuto per il fatto delle per- sone delle quali si serve,
1798. I muratori, legnaioli, ed altri artefici che sono stati Impiegati nella costruzione di una fabbrica o di altri lavori dati in cottimo, non hanno azione con- tro la persona per conto della quale è stata fatta la fabbrica, o altri lavori, se non per quanto la medesi- ma è debitrice dell’ impresario al tempo in cui è stata intentata l’ azione.|
1799. I muratori, legnaioli, magnani, ed altri ar- tefici che prendono direttamente a fare dei lavori a prezzo fatto, sono sottoposti alle regole prescritte nella Sezione presente, e si considerano come impresarii per 1 lavori che fanno.


