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2, zo qella responsione che sarebbe dovuta per il tempo in cui dovrebbe continuare la locazione.
1747. L'indennizzazione sarà valutata dai periti se sì tratta di manifatture, fabbriche, ed altri stabilimen- ti che esigono grave spesa- SAR
1748. Il compratore che vuol prevalersi del diritto riservato nella locazione di espellere 1° affittuario, o il conduttore in caso di vendita, è tenuto di farne consape- vole il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per la disdetta.
Deve inoltre disdire l’ affitto dei fondi rustici un’ anno avanti.
1749. Gli affittuari, o i conduttori non possono es- sere espulsi senza essere soddisfatti dal locatore, o in vece di esso dal compratore per i danni, ed interessi di sopra mentovati.
1750. Se la locazione non è fatta con atto autenti- co, o non ha data certa, l’ acquirente non è tenuto in alcuna maniera per i danni, ed interessi.
1751. Chi acquista col riservo del gius di retrat- to non può valersi del diritto di espellere il conduttore, ‘fino a che con la scadenza del tempo fissato per la re- trocessione non divenga padrone assoluto.
SEZIONE SEecoONDA.
Regole speciali per le Locazioni delle Case.
1752. Il pigionale che non fornisce la casa di suf- ficiente mobilia, può aver lo sfratto qualora non dia si- curtà bastante ad assicurare la pigione.
1753. Il subconduttore non è tenuto verso il padro- ne se non fino alla concorrente quantità della pigione di cui può esser debitore per la sullocazione al momen- to del sequestro, senza che possa far valere i pagamen- ti anticipati. dt i
I pagamenti fatti dal subconduttore, o in forza di una convenzione stipulata nella locazione, o per ragio- ne della consuetudine del luogo non si considerano an- ticipati.
1754. I risarcimenti di piccolo oggetto, che deve fare il pigionale se non vi è patto in contrario sono quelli, che come tali vengono indicati dalla consuetadi- ne del luogo, e tra gli altri i risarcimenti da farsi
Ai focolari, frontoni, stipiti, e architravi dei camini;
All’ intonaco inferiore delle muraglie del quartiere ed altri luoghi d’abitazione all’ altezza di un metro,
Al pavimento, e mattoni delle camere quando ve ne è qualcheduno rotto,
Ai vetri quando non sono spezzati dalla srandine o altri casi, o forza‘maggiore, i tenuto il pigionale,
Alle porte, telai da finestre, tramezzi, o imposte delle botteghe, cardini, chiavistelli, o serrature.
1755. I risarcimenti suddetti non sono a carico del
bo) per la quale non è
| conduttore quando devono esser fatti per causa della
vetustà, o della forza maggiore.
1796. Lo spurgo dei pozzi, e delle fogne è a carico del locatore, se non vi è patto in contrario.
1757. Il nolo dei mobili somministrati per accomo- dare una casa, o un quartiere intieramente, una botte- ga, 0 altro luogo qualunque, si intende fatto per la durata ordinaria della locazione delle case, botteghe, quartieri, o altri luoghi secondo la consuetudine del Paese.
1758. La locazione di un quartiere mobiliato si in- tende fatta per un’ anno, quando è stata fatta a ra- gione di un tanto l’anno; per un mese quando è stata fatta a ragione di un tanto il mese; per giorni quando è stata fatta a ragione di un tanto il giorno.
Se non vi è prova che la locazione sia stata fatta per un anno, per un mese, o per giorni, si intende fatta secondo la consuetudine del Paese.
i 1759. Se il conduttore di una casa, o di un quar- tiere continua a starvi finita la locazione fatta per scritta, senza opposizione per parte del locatore, si intende che continui a tenerlo alle medesime condizioni per il tem- po fissato dalla consuetudine del Paese, e non potrà andar via, nè essere licenziato, se non dopo la disdet-
LVL 200 000 000 000 390 139 290090 290200392 199030990 0da 00290 aga 290s9o00ada0Gr 00p000Ida 000 0)0 200100100 190000000 100 290.999 aa ada 390 o gaado 340390 390 390 390 ajo0jo ada ode 000 0d0 20.002. 020 ADE 000.00 ODA 000 80 APT ALLAH AAAIVLIVÌ 0000000 0.0 0A Nd
ta data secondo il tempo stabilito dalla consuetudine.
1760. In caso di rescissione della locazione per col- pa del conduttore, egli è tenuto a pagare la pigione per il tempo necessario a fare la nuova locazione, fer- ma stante la refezione dei danni, ed interessi per l’ a- buso fatto della cosa locata.
1761. Il locatore non può rescindere la locazione,.
ancorchè dichiari di voler per se la casa appigionata, se non vi è patto in contrario.
1762. Se è stato convenuto nella scritta di locazio- ne, che il locatore possa venire a stare nella casa ap- pigionata è in obbligo di mandare la disdetta nel tem- po determinato dalla consuetudine.
Sezione Terza.
Regole speciali per le Locazioni dei fondi rustici.
1763. Il colono, che coltiva un fondo a condizione di dividere i frutti col locatore non può sullocare., nè cedere il fondo, se nel contratto non gli è stata espres. samente data detta facoltà. ta
1764. In caso di contravvenzione, il Padrone ha diritto di riprendere il fondo locato, ed il conduttore è tenuto alla refezione dei danni, ed interessi per l° inadempimento della locazione.
1765. Se sulla locazione di un fondo rustico, si da al medesimo una quantità maggiore o minore di quel- la che ha realmente, non può essere aumentata, e di. minuita la responsione, se non nei casi, e secondo le regole stabilite nel titolo della Vendita.
1766. Se|’ affittuario di un fondo rustico, non vi. mette i bestiami; ed arnesi rusticali necessarii alla coltiva-
zione, se abbandona la cultura, o non coltiva da buon padre di famiglia, o se impiega il fondo locato in uso diverso da quello per cui è destinato, o in generale se non adempie i patti dell’ affitto, e ne resulta da ciò un pregiudizio al locatore, può questi a tenore delle cir» costanze far rescindere l° affitto. i
Qualora l’ affitto si rescinda per il fatto dell’ affit- tuario, egli è tenuto alla refezione dei danni, ed inte- ressi come è stato prescritto nell’ articolo 1764.
1767. Qualunque affittuario di fondi rustici è te- nuto di riporre la raccolta nei luoghi destinati a que- st° effetto nella locazione.
1768. L° affittuario di un fondo rustico è tenuto sotto pena di rifare le spese, danni, ed interessi, di notificare al padrone gli attentati commessi sul fondo. Tale notificazione deve esser fatta nel medesima tempo che è fissato per la citazione a comparire in giudizio secondo la distanza dei luoghi.
1769. Se l’ affitto è stato fatto per diversi anni, e
durante il medesimo, tutta o la metà almeno della raccolta di un anno sia perita per caso fortuito,|’ af- fittuario può domandare una riduzione della responsio- ne, purchè non sia stato indennitato con il guadagno delle raccolte precedenti. i
Se non è stato indennizzato, la riduzione si deter- mina al termine dell’ affitto, nel qual tempo si fa il conguaglio dei frutti percetti in tutti gli anti, nei quali è durato l’ affitto. Può peraltro il Giudice assolvere provvisionalmente l' affittuario dal pagamento di una parte della responsione, in ragione della perdita sofa ferta.
1770. Se l’ affitto non è se non per un’anno, e la perdita delle raccolte è per il totale, o almeno per la metà, l’ affittuario resterà esente dal pagamento di par- te della responsione in proporzione del danno sofferto Non potrà pretendere alcuna riduzione se il danno è minore della metà.
1771. L' affittuario non può pretendere alcuna con- donazione quando la perdita delle raccolte avviene do- po che sono state separate dal suolo, qualora 1 affitto non assegni al padrone una parte delle raccolte in na- tura, nel qual caso il padrone deve sopportare il dan- no per la sua parte purchè l’ affittuario non sia in mora per la consegna al padrone della sua parte del- la raccolta. i
L’ affittuario non può egualmente domandare la ri-


