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Codice Napoleone : Traduzione Fedele Ed Estata Dell' Esemplare Depositato Officalmente Presso Il Magistrato Supremo
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mezzo di testimoni} non può essere ammessa per quan- to il prezzo sia tenue, e benchè si alleghi essere stata data la caparra; può soltanto essere deferito il giura- mento, a chi nega l'affitto.

1716. Quando insorgerà una controversia sul cano- ne dell affitto verbale, che è incominciato ad eseguirsi, e non vi sarà quietanza, il padrone potrà provarlo col suo giuramento, se il conduttore vuol piuttosto star- sene al giudizio dei periti, nel qual caso le spese della perizia vanno a suo carico, qualora eccedail prezzo che ha dichiarato.

Il conduttore ha diritto di sullocare, ed anche di cedere il suo affitto ad altri, se non gli è stato espres- samente vietato. La proibizione suddetta può darsi per lintiero, o in parte soltanto; ma questo patto è di stretto gius.

1718. Gli articoli del titolo del Contratto di Ma- trimonio, e dei doveri respettivi dei Coniugi relativi agli affitti dei beni delle donne maritate si applicano agli affitti dei beni dei minori.

1719. Il locatore è obbligato per natura del con- tratto, e senza che faccia duopo di alcuna speciale convenzione.

1. Di rilasciare al conduttore la cosa locata.

2. Di mantenere detta cosa in stato che possa ser- vire all uso per il quale è destinata.

3. Di assicurare il conduttore nel libero godimento della medesima, durante ia locazione.

1720. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di risarcimenti di ogni specie ,a fare du- rante la locazione tutti i risarcimenti che possono esser necessar], fuori di quelle che per uso sono a carico del conduttore.

1721. Al conduttore è dovuta la rilevazione per i vizi, o difetti della cosalocata che ne impediscono 1 uso quando ancora il locatore non gli avesse saputi all epo- ca della locazione. Se da detti vizi, o difetti deriva qualche pregiudizio al conduttore, deve essere indenniz-

zato dal locatore.

1722. Se durante la locazione la cosa locata perisce totalmente per un caso fortuito, la locazione si scioglie ipso jure, se perisce in parte, il conduttore può secon- do le circostanze domandare la riduzione della respon- sione, 0 la/ rescissione del contratto;.ma tanto nell uno, che nell altro caso non è dovuta alcuna indennizzazione.

1723. Il locatore non può durante la locazione va- riare la forma della cosa locata.

1724. Se durante la locazione occorre fare nella co- sa locata dei risarcimenti di gravissima urgenza tal mentechè non possono essere differiti al termine della locazione, il conduttore deve tollerarli qualunque sia 1° incomodo che gli apportano, ed ancora che nel tempo che si fanno resti privo di parte della cosa locata.

Se peraltro tali risarcimenti durano più di quaran- ta giorni, la responsione per la locazione sarà ridotta a tata del tempo, e della parte della cosa locata della quale.sarà rimasto privo.

Se i risarcimenti sono di natura tale, che non pos- sa il conduttore occupare quanto è necessario per la sua abitazione, e della famiglia, potrà far rescindere il contratto. i

- 1725. Il locatore non è tenuto a rilevare il con- duttore per li attentati, che i terzi commettono contro il libero godimento della cosa locata per le vie di fat- to, senza pretendere alcun diritto sulla cosa medesima; fermo stante il gius a favore del conduttore di agire contro di essi in proprio nome.

1726. Se- all opposto il conduttore, o 1° affittuario sono stati molestati nel libero godimento in conseguenza di un azione che riguarda il dominio del fondo ,-hanno diritto alla riduzione della pigione, o del canone, pur- chè le molestie, e l impedimento siano state notificate

al padrone della cosa Llocata.

1727. Se quelli che sono andati per le vie di fatto pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore vien citato a comparire in giudizio per sentirsi condannare al rilascio di tutta, o di parte della cosa. locata, o a soffrire 1° esercizio di qualche servitù, deve intimare il locatore per la rilevazione, e deve es- sere assoluto dall esecuzione della sentenza, se lo vuo

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1 le, nominando il locatore in nome del quale possiede.

1728. Il conduttore è sottoposto a due principali obbligazioni.

1. Di servirsi dalla cosa locata da buon padre di famiglia, e secondo la destinazione che è stata data alla cosa medesima nel contratto di locazione, o secondo quella che si presume dalle circostanze, se non vi è convenzione.;

2. Di pagare la responsione della locazione al tem- po fissato.

1729. Se il conduttore si serve della cosa locata per un uso diyerso da quello, a cui è stata destinata, o da cui può derivare un pregiudizio al locatore, questi può secondo le circostanze fare rescindere il contratto.

1750. Se tra il locatore, ed il conduttore è stato fatto lo stato della cosa locata., questi deve restituirla nel modo in cui gli è stata consegnata, ad eccezione di ciò che è perito, o deteriorato per vetustà, o per una forza maggiore.

1751. Se poi non è stato fatto lo stato di detta co- sa, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato, anche quanto ai risarcimenti che sono a ca- rico di esso conduttore, e deve restituirla in egual gra- do, ferma stante la prova che possa fare in contrario.

1732. E° tenuto per i deterioramenti, e danni che accadono durante la locazione, qualora non provi essere avvenuti senza sua colpa,

1733. E° tenuto per l incendio, qualora non provi che l incendio dipende da caso fortuito, da forza mag- giore, o da vizio di costruzione, o che il fuoco è stato comunicato da una casa vicina.

. 1734. Se vi sono diversi conduttori, tutti son tenuti per} incendio, qualora non provino che l'incendio è incominciato nel quartiere di uno di essi, nel qual caso questo solo è tenuto, o alcuni non provino che l incen- dio non poteva derivare da loro, nel qual caso questi non sono più tenuti.

1735. Il conduttore è tenuto per i deterioramenti, e peri danni che sono derivati per il fatto delle persone di sua casa, o dei subconduttori.

1736. Se la locazione è stata fatta senza scritta, una delle parti non potrà mandare la disdetta all al- tra, se non osservando le regole stabilite dalla consue- tudine del luogo. i

1737. La locazione finisce ipso jure alla scadenza del tempo fissato per la sua durata quando è stata fat- ta per scritta, senza che sia necessaria la disdetta.

1738. Se alla scadenza della locazione fatta per scrit- ta il conduttore rimane, ed è lasciato in possesso, si incomincia una nuova locazione, 1 effetto della quale di- pende dalle regole stabilite dall articolo che riguarda le locazioni verbali.

1759. Quando è stata notificata la disdetta, il con- duttore benchè abbia continuatonel possesso della cosa locata, non acquista il diritto alla tacita riconduzione.

1740. Nei casi dei due precedenti articoli, la fi- dejussione prestata nella locazione non riguarda le ob- bligazioni resultanti dalla proroga del termine.

1741. Il contratto di locazione si risolve con la per- dita della cosa locata, come pure mancando respettiva- mente il conduttore, o il locatore di adempire le pro- prie obbligazioni.

1742. Il contratto di locazione non riman risoluto per la morte del locatore, o per quella del conduttore.

1743. Se il locatore vende la cosa locata, 1 acqui- rente- non può espellere 1 affittuario, 0 il conduttore che ha un contratto pubblico, o di data certa, purchè tal facoltà non sia stata riservata nel contratto di locazione.

1744. Se nella locazione è stato convenuto che.in casc di vendita 1° acquirente possa espellere l° affittuario 4 o il conduttore, e non sia stata fatta alcuna convenzio?. ne, rispetto ai danni, ed interessi, il locatore deve in- dennizzare laffittuario, o il conduttore nel modo seguente,

1745. Se si tratti di una casa, quartiere, 0 botte- ga, il locatore paga a titolo di danni$ ed interessi al. conduttore espulso una somma eguale alla per quel tempo che secondo la consuetudine del luogo è ac- cordato tra la disdetta, ed il termine della locazione.

1746. Se si tratta di fondi rustici l indennizzazio- ne che il locatore deve pagare al conduttore è il ter-

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