I canoni degli affitti‘si eonsideranoanch’ essi come» frut- bi civili.
585. I frutti naturali, o industriali, che pendono dagli alberio sono attaccati al suolo quando incomincia Y usufrutto, appartengono all’ usufruttuario, I frutti na- turali., gl industriali, che sono nel medesimo: stato quan do termina l’usufrutto appartengono al padrone senza rimborso pet una parte; nè per l’altra dei lavori, e ser mente: ma senza pregiudizio del colono parziario se vi era al principio,‘0 al termine dell’ usufrutto, rispetto alla porzione dei frutti, che può avere acquistata,
586. I frutti civili si considerano come acquisiti giorno per giorno, e coue di pertinenza dell’ usufrut- tuario in proporzione della durata dell’ usufrutto. La regola seddetta si applica ai canoni degli affitti, come pure alle pigioni delle case, e ad altri frutti civili.|
587. Se l’usufrutto riguarda cose delle quali non può farsi uso senza consumarle, come denaro, grano, liquori ec.!' usufruttnario ha dritto di servirsene, con l'obbligo di restituire la stessa» quantità; qualità, e va- lore ,)0 la loro stima al termine dell’ usufrutto.
5883. L’ usufrutto‘di una rendita vitalizia dà‘all’ u- sufruttuario il diritto durante 1° usufrutto di ritirar gli arretrati senza essere obbligato ad. alcuna restituzione.
589. Se l’usufrutto riguarda cose, che senza consumarsi di seguito, deteriorano a poco a poco con l’uso, come sarel- be biancheria, mobilia, l’asufruttuario ha diritto di ser- virsene per l’uso al quale sono destinate, e non è©b- blicat» a restituirle terminato 1° usufrutto se non nello stato in cui si trovano, purchè il deterioramento non sia avvenuto per suo dolo, 0 colpa.
590 Se 1 usufrutto riguarda macchie cedue, 1 usu- fruttuario è in obbligo di osservare l’ ordine, e la quan- tità dei tagli in conformità della distribuzione, e della pratica tenuta dal padrone; senza che peraltro 1° usu- fruttuario ,0 i suoi eredi possano avere alcuna indennizza- zione per i tagli delle macchie cedue, 0 di ijuelle di quercioli da crescere, o dei boschi di alto fusto non eseguiti in tempo dell’ usufrutto. I piantoni che possono cavarsi da un semenzaio senza deteriorarlo sono compresi nell’ usu- frutto, con obbligo peraltro all’ usufruttuario di unifor- marsi alla pratica dei luoghi per rimetterne altri.
591. L° usufruttnario tenendo fermo il tempo, e la pratica dei Padroni antichi, fa sue ancora le porzioni dei boschi d° alto fusto, che sono stati distribuiti a’ tagli regolari, ossia che si facciano periodicamente in una de- terminata estensione di bosco; ossia che si facciano di una data quantità di alberi presi indistintamente in tutta la superficie del bosco medesimo.
592. In tutti gli altri casi non è permesso all’ usu- fruttuario di valersi degli alberi di alto fasto: può sol- tanto servirsi degli alberi svelti, o spezzati per qualche caso, all’effetto di fare i risarcimenti ai quafi è tenn- to: può ancora per il motivo indicato farne abbattere qualora sia necessario, ma è in obblico di farne costa- re la necessità al Padrone. È
293. Può prendere dai boschi i pali per le viti, può ancora prendere dagli alberi i prodotti annuali, 0 pe- riodici» osservando in ciò la pratica del luoso, o la con- suetudine dei Padroni. si _ 594. Gli alberi da frutto che periscono» 0 che souo svelti> 0 spezzati per qualche caso appartengono all’usu- frattuario scon l'obbligo al medesimo di sostituirne altri.
595. L'usufruttuario può tenersi per se l’usufrutto, darlo in affitto ad altri, oppure alienare, o cedere il suo diritto a titolo gratuito. Se lo dà in affitto rispetto all Epoche s nelle quali devono esser rinnuovati gli affit- tl,€ rispetto alla toro durata, deve uniformarsi alle regole fissate per il marito relativamente ai beni della moglie nel titolo del Contratto di Matrimonio, e dei di- ritit respettivi dei Coniugi.
596. L’ usufrattuario gode|’ accrescimento soprav- venuto per l'alluvione al fondo di cui ha 1’ asafrutto.
597. Gode parimentè dei diritti di servità, del pas so, e generalmente di tntti i diritti dei quali può gode- re il Padrone del fondo, e ne gode nell’ istesso moda, che il Padrone medesimo.
__. 598. Gode ancora siell’ istesso modo che il Padrone delle miniere, e cave di pietre che sono aperte al prin- Cipio cell’ asufratto: ma ciò non ostante se si tratterà di
Luerno 4.
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ima’ scavazione che sion possa. farsi senza licenza, 1’ usu- frattuario non potrà goderne se non dopo averne otte- nuto il permesso dall'Imperatore. Non la alcun diritto sulle. miniere, e cave di pietre non ancora aperte, nè sul- le cave della Torba 1° escavazione delle quali non è an- cora incominciata, nè su qualche tesoro che potesse es- sere scoperto durante l’ usufrutto.
599. Il Padrone non può col fatto proprio, nè in qualunque‘altra maniera recar nocumento ai dritti dell’ usufruttuario. L' usufrattuario all’ incontro non può al termine dell’ usufrutto pretendere alcuna indennizzazio- ne per i miglioramenti asserti fatti, benchè sia aumen tato il valore della cosa. Può peraltro egli, o i suoi eredi, togliere 1 specchi, quadri, ed altri adornamenti, che vi avrà fatto apporre, con l'obbligo peraltro di rimettere il luogo nel suo antico stato,
Sezione Sreconna. Delle obbligazioni dell’ U sufruttuario.
Goo. L° usufruttuario prende le cose nello stato in eui si trovano: ma non può incominciare a goderne s® non dopo aver fatto-fare in presenza del Padrone, op- pure esso legalmente citato un’ Inventario dei mobili,€ la dimostrazione degli inumobili compresi nell’usufrutto.,
‘601. Deve dare mallevadore di usarne da buon pa- dre di famiglia, se non ne è esentato nel contratto con cui vien costituito. VP usufratto. Il padre, o la madre peraltro, che‘hanno l’usufratto legale dei beni dei loro figli, il venditore, o il donante col riservo dell’usufrutto non sot obbiisati a dare mallevadore.
1602. Se 1 usufruttuario non trova mallevadore, gli immobili si danno in affitto, o si sequestrano,
Si impiegano le somme comprese nell’usufrutto,
Si vendono le srasce, ed egualmente si impiega il denaro che se ne ritrae: i
I fratti. di dette somme, ed i canoni degli affitti appartengono in tali casi all’ usufruttuario.
603. Non dandosi mallevadore dall’ usufruttuario il padrone può esigere, che i‘mobili che periscono con l’uso siano vendati per| effetto che ne sia impiegato il prezzo come quello delle grasce: ed in questo caso, lu»
sufruttoario percipe i frutti durante 1’ usufrutto© Perab
tro esso usufrutiuario potrà domandare, ed i giudici pd- tranno dichiarare secondo le circostanze, che gli sia ri lasciata una porzione dei mobili necessaria per di lui servizio, previa la sola cautela del giuramento, e con l obbligo di restituirli al fine dell’ usufrutto.
604. Il ritardo nel dar imallevadore non priva 1’ u- sufruttuario dei frutti ai quali può aver dritto; ma gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all’ usufrutto.
605. L’ usufruttuario non è obbligato se non che ai risarcimenti che riguardano il mautenimento. I risarci+ menti straordinari sono a carico del Padrone, seppure ai medesimi non ha dato causa la mancanza dei risarci> menti che riguardano il matitenimento s dopo che è in cominciato|’ usufrutto, nel qual caso è tenuto fruttuario. i
606. I risarcimenti straordinari sono quelli dei mu» ri maestri, delle volte, il cambiamento delle travi, e le intere coperture dei tetti.
Così lo sono per intiero quelli degl’ argini, e dei muri per sorreggere, e per chiudere. Tutti gli altri risarcimenti riguardano il mantenimento.
607. Il Padrone, e usufrattuario non sono obbliga» ti a ricostruire ciò che è rovinato per l° antichità,‘0 ciò che è stato disfatto da un caso fortuito.
608. L' usufruttuario durante usufrutto è sottopo- sto a tutte le gravezze annnali del fondo, come sareb- bero le contribuzioni, ed altre che secondo la consue- tudine si considerano, come oneri‘su i frutti.
6og. Rispetto ai pesi che pussono essere imposti sul fondo, durante 1 usufrutto, il padrone; e l' usufrut- tuario vî contribuiscono nel modo seguente. Il padrone è obbligato di pagarli, e l’usafrattuario gli deve abi buonare i frutti della somma pagata. Se 1 usufruttua- rio hà supplito ai pagamento dei pesi per il padrone, ripete il capitale ai termine dell’asafrutto.
Gio. J legati fatti da un testatore d'una rendita


