Druckschrift 
Codice Napoleone : Traduzione Fedele Ed Estata Dell' Esemplare Depositato Officalmente Presso Il Magistrato Supremo
Entstehung
Seite
24
Einzelbild herunterladen

nation

ti

i

a

anni

e

i

Ì î

$i

DIA

* 558. L° alluvione non ha luogo nei laghi, e stagni, il Padrone dei quali conserva sempre jl terreno, che è coperto dall acqua, allorchè è all altezza dello sbocco dello stagne, benchè il volume dell acqua venga a sce- mare. È viceversa il Padrone dello stagno non acquista alcun diritto sul terreno prossimo. alle rive, che nelle piene straordinarie rimane coperto dalie acque»

599. Se un fiume, o un fosso navigante, o non na- vigante, svelle per forza imprevista una porzione con- siderabile, e riconoscitiva di un campo prossimo alle ri- ve, e la trasporta verso un campo inferiore, o alla ri- va opposta, il padrone di detta porzione può rivendica- re la sua roba; ma è in obbligo di avanzare la sua do- manda dentro lanno; passato il quale, non sarà ammes- sa, seppure il padrone del campo al quale è rimasta unita la porzione avulsa non abbia ancora preso posses- so della medesima.

550. Le isole ,: isolotti, ed interramenti, che si formano nel letto dei fiumi o fossi navigabili, o atti al trasporto appartengono allo Stato, se non costa di qualche titolo, o della prescrizione eontraria.

561, Le isole, ed interramenti, che nascono nei

fiumi non navigabili, e non atti al trasporto appar-

tengono ai possessori frontisti dalla riva in cui è na- ta lisola. Se non è data da una sola parte appartie- ne ai possessori frontisti delle due rive, partendo dalla linea, che si suppone tirata in mezzo del fiume.

562. Se un fiume, o un fosso, prendendo nuova di- rezione, taglia, e circonda un campo di un posses sore frontista, e da ciò se ne forma un'isola, il detto possessore ritiene il dominio del suo campo, quantun- que l' isola sia stata formata in un fiume, o fosso na- vigante. ni

563. Se un fiume,o fosso sia, o non sia navigante, 0 atto al trasporto, si fa un nuovo letto abbandonando il vecchio, i padroni del fondo occupato dallacque, si impossessano a titolo di indennizzazione, 1° antico letto lasciato dall acque; ed ognuno di essi la porzione cor- rispondente al terreno che ha perduto.

564. I piccioni, conigli, pesci, che passano in altre

colombaie, cave, o stagni appartengono al Padrone di

tali cose, purchè non abbia attirato detti animali con frode$ e con arte.

Sezione SeconnAa,

Del diritto di accessione relativamente alle case mobili.

565. Il dritto di accessione quando riguarda due cose mobili,che appartengono a due differenti padroni, dipende totalmente dai principi di equità naturale. Le regole seguenti serviranno di modello al Giudice per de- terminarsi nei casì non previsti secondo le circostanze particolari.

566. Allorchè due cose appartenenti a diverse per- sone sono state unite in modo di formare una sola co- s&; ma possono essere comodamente separate, cosichè una possa stare senza laltra, il tutto appartiene al pa- drone della cosa che forma la parte principale con lob- bligo a questo di pagare all altro il prezzo della cosa che è stata unita.

567. Si considera come cosa principale quella alla quale è stata unita l altra per uso, ornamento, e per- fezione della prima,

568. Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più pregevole della cosa principale, e quando ne è sta- to fatto uso senza saputa del suo padrone, questi può pretendere che la cosa unita sia distaccata dall altra perchè gli sia restituita s quand anche da ciò potesse derivare qualche deterioramento alla cosa a cpi è sta- ta unita,

569. Se di due cose unite per formarne una sola, una non può esser considerata come accessoria dell al- tra, si considera come principale quella che è di mag- gior prezzo, e di maggior volume, quando i prezzi sia- no eguali.

570. Se unartefice, o una persona qualunque ha posto in opera una materia che non era sua per fare qualche cosa di nnova specie, possa, 0 non possa la ma-

008090002000 000 0000 L00002I0 I CHA VLALYOVIVVÎA TI AD 0A VLAD APT 0A AHE ALI AITALT VITI CGA LIDI TFZIPTAETIDIV AL I VIII(TILL LT VIE OLE IE DILODLOLOODT C LL ODE ELL ODCOLLLICONLODE LDL ODE ODE LVL OVE OLE DLL ONE ODE OD OVL OLE ODE OD OL Ie

teria riprendere 1° antica sua forma, chi ne era il Pa- drone, può pretendere la cosa che ne è stata formata. pagando il costo del lavoro.

571. Se peraltro il lavoro è tanto di pregio, che sorpassi di lunga mano il prezzo della materia impiega- ta nell opera l industria si considera come parte princi. pale, e l'operatore ha il diritto di ritenere il suo lavo-

ro, pagande al padrone della materia il prezzo che vale..

572. Quando alcuno ha fatto uso in parte di mate- ( I

ria, che era sua, ed in parte di materia che non era,

sua per fare una cosa di nuova specie, senza che ne luna, l'altra materia siano intieramente confuse, ma in modo che non posano essere. separate senza inconve- niente, la. cosa è comune ai dne Padroni in ragione ri- spetto all uno della sua materia, e rispetto all altro della materia e del lavoro. i

575. Quandouna cosa è stata formata mescolando diverse materie di varii padroni, niuna delle quali però

può esser considerata materia principale, se le materie

possono essere separate, la persona senza saputa. della quale sono state mescolate può domandarne la separa- zione. Se poi le materie non possono essere separate senza inconveniente, ne acquistano in comune il domi nio in proporzione della quantità, della qualità, e del valore delle materie che appartengono ad ognuno di loro.

574. Se la materia di uno dei Padroni era molto superiore all altra per la quantità, e per il prezzo, in tal caso il padrone della materia superiore per il prezzo potrà pretendere la cosa derivante dalla mistura delle materie, pagando allaltro il prezzo della sua materia.

575. Allorchè la cosa rimane in comune tra i pa- droni delle materie con le quali è stata fatta, deve es- sere esposta. allincanto a vantaggio di tutti.

576. In tutti i casi, nei quali il Padrone della ma- teria adoprata senza sua saputa, per formare una cosa di altra specie può pretendere il dominio di tal cosa, è in libertà di domandare la restituzione della sua mate- ria nella medesima natura, quantità, peso, misura, bontà, o il prezzo della medesima-

577. Quelli, che avranno fatto uso di materia ap- partenenti ad altri senza» saputa loro, potranno. nei congrui casi esser condaunati al rifacimento dei danni, ed interessi salvo il diritto di procedere per via straor» dinaria quando occorra.

TITOLO TERZO Dell' usufrutto, uso, ed abitazione,

{ Decretato li 30. Gennaio 1804., promulgata li g. Febbraio successivo.)

CAPITOLO PRIMO Dell usufrutto.

578. L° usufrutto è il diritto di godere le cose del- le quali un altro ha il dominio, come il padrone me- desimo con l obbligo però di mantenere la sostanza.

579. L usufrutto si stabilisce mediante la legge,@ la volontà dell Uomo..

580. L'usufrutto può esser costituito puramente,© per un tempo determinato, o condizionatamente.

581. Può essere stabilito sopra qualunque sorta di beni mobili, o immobili.|

SEZIONE PRIMA,

Dei diritti dell usufruttuario.

582. L° usufruttuario ha diritto di godere di ogni sorte di frutti naturali, industriali, o civili che può produr- re la cosa della quale ha 1 usufrutto.

583. Frutti naturali sono quelli, che produce spon- taneamente la terra. Il prodotto, e l'aumento dei he- stiami sono egualmente frutti naturali. Frutti industriali di un fondo sono quelli, che se ne ritraggono per mezzo della coltivazione.

584. Frutti civili. sono le pigioni delle case, gli in- teressi dei capitali esigibili, gli arretrati delle rendite.