liare, o Valtra effetti mobiliari comprende general- mente tuttociò che deve‘considerarsi mobile a forma delle regole sopra stabilite, La vendita, o la donazione d’ una casa fornita di mobili non comprende che la m20- bilia.
536. La vendita, o la donazione d° una casa; con quanto vi si trova non comprende denaro contante, nè i crediti, o altri diritti, i documenti relativi a’ quali, possono esser depositati in detta casa; ma vi restano compresi tutti gl’ altri mobili.
CAPITOLO TERZO
Dei beni considerati relativamente a quelli che
gli posseggono.
537:-Ogni persona ha la libera disposizione dei be- ni che gli appartengono colle limitazioni però determi. nate dalle Leggi. I beni che non appartengono ai par- ticolari sono amministrati, e non possono alienarsi, se non che nelle forme, e a tenore delle regole, che sono proprie dei medesimi.
538. Lie strade, cammini, e vie a carico dello Sta- to, i fiumi, e fossi naviganti, o atti‘al trasporto; le rive, i siti occupati, e abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le porzioni del Territorio Francese, che non possono essere di pro- prietà privata, si considerano, come Dipendenze del pub- blico demanio.
539. I beni vacanti, e senza padrone, quelli. di chi muore senza eredi, o l’ eredità derelitte appartengo- no al pubblico demanio.
54o. Formano. altresì parte del pubblico demanio le porte, mura, fosse, terrapieni delle piazze da guer- ra, e fortezze.
541 IL’ istesso ha luogo per i terreni, fortificazio- ni, e terrapieni delle piazze, che non sono più piazze di guerra;. appartengono allo stato se nom sono stati validamente alienati, o se contro il medesimo non è stato prescritto il dominio.
542. I beni comiunali sono quelli al dominio, o al prodotto dei quali gli abitanti d'una, o più comunità hanno un diritto quesito.
543. Si può avere sopra i beni, o un diritto di proprietà, o un semplice diritto d° usufrutto, 0 solamen- te quello di una servitù,
TITOLO SECONDO Della Proprietà;
.{ Decretato li 27. Gennaio 1804. pubblicato li 6. Febbraio successive,)
544. Il dominio è il diritto di godere, e disporre delle cose nel modo il più libero, purchè non se ne faccia un uso proibito dalle leggi, o dai regolamenti.
545. Niuno può esser obbligato a cedere ciò che è
‘in sua proprietà, se non in veduta della pubblica uti. lità, ed ottenendo una giusta, e preventiva indenniz- zazione. i 546. Il dominio d’ una cosa mobile, o immobile dà un diritto soprà tutto ciò che produce, e sopra ciò che ‘vi si unisce per accessione, tanto naturalmente, quan- to artificialmente. Questo diritto si chiama diritto d'acs cessione,
CAPITOLO PRIMO
Del diritto d’ accessione su ciò che è prodotta dalla cosa.
547. I frutti naturali, o industriali della terra,
I frutti civili.
L’ aumento del bestiame appartengono al padrone per diritto d’accessione. i
548. I frutti provenienti. dalla cosa appartengono al proprietario coll obbligo di rifar le spese dei lavori, operazioni, e semente, dovute ai terzi,
549. Il semplice possessore non fa suoi i frutti, se
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25 non quando possiede in bona“fede; in caso contrario deve restituire i prodotti con la cosa al padrone, che la rivendica. i
— 550. Il possessore è in buona fede, quando possie- de come padrone in virtà d'un titolo translativo di dominio, di eni ignora i vizi. Cessa d'esser di buona fede, dal momento in cui scuepre i detti vizi,
GAPITOLO SECONDO
Del' diritto d’ accessione relativamente a ciò che si unisce, e si incorpora alla cosa.
551, Tutto ciò che si unisce, e si incorpora alla cosa; appartiene al padrone, secondo: le regole, che in appresso sono determinate.
SEZIONE PRIMA Del diritto di accessione: relativamerte alle cose immobili.
552. Il dominio: del suolo: porta suo il dominio di ciò clie vi esiste superiormente, 0’ inferiormente. Il pa- drone può fare nella superficie del suolo tutte le pian- tazioni, e costruzioni che crede opportune, ferme stan ti le eccezioni indieate nel titolo delle servitù prediali. Piiò:farvi al disotto tutte le. costruzioni, e scavi che reputa convenienti, e ritrarre dai detti scavi. tatti i prodotti che possono aversene, salve però le limitazio- ni prescritte dalle Leesi, e Regolamenti relativi alle miniere,‘e dalle Levsi, e Regolamenti di polizia.
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553. Qualunque costruzione, piantazione, 0 opera nella superficie, o nell'interno di un terreno, si pre- same fatta dal padrone a. sue spese; ed appartiene: al medesimo; non essendovi prova in contrario, senza pregiudizio per altro del dominio che‘n terzo può a- vere acquistato, 0 potrebbe acquistare con la prescri zione di ui sotterraneo neila fabbrica altrui, ovvero di qualunijue altra parte di un edifizio.
‘554. Il padrone del suolo che fa costruzioni; pian
tazioni, ed opere, con materiali altrui deve. pagarne
il valore; può egualmente esser condannato per i‘dan ni, ed interessi se vi è luogo: ma il padrone dei ma-. teriali non ha il dritto di riprenderli.
555. Quando le piantazioni, costruzioni, ed opere sono state‘fatte da un‘terzo con materiali suoi, il pa- drone del fondo ha diritto di ritenerli, o di obbligare il terzo a riprenderli. Se il padrone del fondo vuole che siano tolte le piantaziori; 0 costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di chi le ha fatte, senza che ne si& indennizzato, e può alicora esser tenuto ai danni} ed interessi, se vi.è luogo, per il pregiudizio che può averne risentito il padrone del suolo. Se questi vno- le piuttosto conservare dette piantazioni, e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali, ed il prezzo del lavoro, senza considerare il inaggiore, 0 minore aumento di valore che può avere il fondo, Ciò non o- stante se le piantazioni, costruzioni, ed opere sono sta- te fatte da un terzo che abbia sofferta l’ evizione, e che in vista. della briona fede: non sia stato condannato alla restituzione dei frutti, il padrone ron potrà pretendere che siano tolte le dette opere piantazioni, o costruzio- ni; ma sarà in sua elezione; 0 di pagare il valore dei materiali, e del lavoro, o di sborsare la. somma equi- valente all’ aumento di prezzo del fondo. i
556. Gli interramenti, ed accrestimenti, che si fans no successivamente y' ed impercettibilmente nei fundi si- tuati lungo le rive dei fiumi ,' 0 dei fossi, si chiamanò alluvioni. TL) alluvione va a favore: del possessore fronti sta, 0 si tratti, o non si tratti di un fiume, o di un fosso navigante, con il solo obbligo nel primo caso di lasciare il passo, o cammino in eonformità dei regolamenti.
557. L’ istesso ha‘luogo per il terreno abbandonato dall’ acqua. corrente, che si ritira inseisibilmente da una parte, e si fa strada dall altra. Il Padrone della, riva lasciata dall’acque gode dell’ alluvione; senza che il possessore frontista della parté opposta possa rivendi- care il suolo, che ha perduto. Tale: diritto peraltro non lia luogo rispetto al terreno abbandonato dal inare.


