© do rappresenterà în tutti el’ Atti Civili. Amministre- rà i suoi‘beni da Buon Padre di famiglia, e sarà te- nuto per i danni, ed interessi, che potranno derivare da una cattiva amministrazione. Non. potrà comprare i beni del minore, ne. prenderli in. affitto, qualora il Consiglio di famiglia non abbia autorizzato il Tutore surrogato a concederglieli a Livello, nè accettare la cessione d’ aleun diritto, 0 credito«contro il pupillo. 451. Dentro dieci giorni successivi alla sua elezio- ne legalmente da esso saputa, il Tutore domanderà la remozione dei, sigilli, che sono stati apposti, e pro- cederà immediatamente all’ inventario dei beni del mi- nore, in presenza del T'utore surrogato. Se il minore ha qualche debito con esso dovrà dichiararlo nell’ Inventa- rio, sotto pena di decadere dai suoi diritti, e ciò in se- quela dell’ istanza, che 1° Ufficiale pubblico dovrà far-
_gli, e della quale sarà fatta menzione nel. processo
verbale,
452. Dentro il mese suecessivo al dì dell’ ultimazio- ne dell’Inventario il Futore in presenza. del Tutore sur- rogato farà vendere all’ incanto da riceversi dall’ Ufficiale Pubblico dopo I editto, 0 notificazione di cvi si farà men- zione nel processo verbale di vendita, tutti i mobili, fnori di quelli, che il. consiglio di famiglia avrà auto- rizzatò a conservare in natura,
453. I Genitori finchè avranno il godimento proprio e legale dei beni del minore saranno esentati dal vendere mobili se preferiscono di ritenergli per restituirli in na- tura. In questo caso farauno fare a spese loro una sti- ma per il giusto valore da uu perito da nominarsi dal Tutore surrogato, il quale presterà giuramento avanti il Giudice di pace. Kssi pagheranno il valore secondo le stime di quei mobili, che non potranno restituire in natura.°
454. Nel principio d’ ogni tutela fuori di quella dei Genitori, il consiglio di famiglia regolerà per appros- simazione,€ secondo. l’ importanza dei beni amministra- ti la somma alla quale potrà ascendere la spesa annua» le per il minore, come pure quella dell’ amministrazio- ne dei suoi beni. Lo stesso atto indicherà se il Tutore avrà facoltà di farsi aiutare nella sua amministrazione da uno, o più amministratori sostituti salariati, e ge renti sotto la sua responsabilità.
455. Detto Consiglio determinerà positivamente la somma, oltre la quale il Tutore avrà l'obbligo di impie- gare l’ eccesso dell’ entrate detratte le spese: detto impie- go dovrà farsi dentro sei mesi, scaduti 1 quali il Tutore dovrà pagare i frutti in mancanza d’ impiego.
456. Se il Tutore non avrà fatto determinare dal Consiglio di famiglia la somma della quale deve comin- ciare l’impiego, dopo il termine indicato nell’ articolo precedente sarà, debitore déi frutti di qualunque somma non impiegata per quanto sia piccola.
457. Il Tutore senza escludere il Padre, o la Ma- dre non può prendere ad imprestito per il minore, nè alienare 0 ipotecare i suoi beni immobili senza esser sta- to autorizzato da. un Consiglio di famiglia. Detta auto- rizzazione non dovrà essere accordata, se non che per causa di necessità assoluta, o di un vantaggio eviden- te, Nel primo caso, il consiglio di famiglia non inter- porrà la sua autorità, se non dopo che sarà stato giu- stificato con un conto sommario presentato dal‘Tl'utore, she il contante, mobili, ed entrate del minore non sono bastanti. IL Consiglio di famiglia in ogni caso determi- nerà quali immobili dovranno esser venduti prelativamen- te.e tutte le condizioni, che giudicherà utili.
453. Le deliberazioni del Consiglio di famiglia re- lative a tale oggetto non avranno esecuzione, se non do- po che il Tutore ne avrà domandata, ed ottenuta l’ap- provazione dal tribunale di prima istanza, che vi farà le sue dichiarazioni nella camera del consiglio, dopo aver sentito il Procuratore Imperiale.
459. La vendita sarà fatta alla presenza del Tutore surrogato all’ asta pubblica; i di cuiatti saranno ricevuti da un membro del tribunale di prima istanza, 0 da un notaro deputato a quest’ effetto ,e dopo tre editti da af- figersi in tre domeniché conseentive ne luoghi soliti del Cantone; I detti editti saranno visti,€ recogniti dal Maire della Comunità in cui saranno affissi.
460. Le solennità prescritte dagl’ articoli 457. 458.
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di per‘l alienazione dei beni del. minore non, saranuo MR plicabili al caso sin cui una sentenza abbia ordinato Y’in- canto; in sequela dell’ istanza d’ un condomino indivi- so. Soltanto in questo caso l' incanto non potrà farsi, che nel modo prescritto dall’ articolo precedente; gl’ E- stranei vi saranno necessariamente ammessi.
461. Il Tutore non potrà accettare, nè ripudiare V eredità devoluta al minore, senza la preventiva auto- rità del Consiglio di famiglia. TL accettazione non si fa- rà se non col benefizio dell’ inventario.
462. Nel caso in cui 1 eredità repudiata in nome del minore non;sia stata accettata da un altre, potrà.es- sere accettata nuovamente dal Tutore autorizzato aque- st? effetto da una nuova deliberazione del Consiglio di famiglia,© dal: minore divenuto maggiore d' età; ma nello stato in cui sarà al tempo dell’ accettazione, sen- za potere impugnare le vendite, ed altri atti fatti nel tempo in cui era vacante-
463. La donazione fatta al minore non potrà esse- re accettata dal Tutore, senza 1° autorità del Cousiglio di famiglia; Questa rispetto al minore avrà il medesimo effetto, che rispetto al maggiore.
464. Niun Tutore potrà intentare in Giudizio una azione relativa ai diritti del minore sopra boni stabi li, nè aderire ad una domanda relativa agl’ stessi di- ritti senza I’ autorità del Consiglio di famiglia.
465. La medesima autorità sarà necessaria al T'uto- re per intentare una divisione. Esso per altro potrà senza tale autorità replicare ad una domanda di divisio- ne avanzata contro il minore.
466. ALU effetto di ottenere per rapporto al mino- re ogni buon effetto, che yi sarebbe tra i maggiori, la di- visione dovrà esser fatta per via di Tribunale, e dovrà precedere la stima da farsi dai periti da eleggersi dal Tribunal di prima istanza del luogo in cui si è aperta la Successione. I Periti presteranno avanti il Presiden- te del medesimo Tribunale, o altro Giudice da Esso de- putato il giuramento di bene e fedelmente adempire la loro commissione, e dipoi procederanno alla divisione dei fondi, e alla assegnazione delle parti, che saranno estrat- te a sorte in presenza d’ un membro del Tribunale, o d’un Notaro deputato dal medesimo, il quale farà la consegna delle parti suddette, Ogni altra divisione non sarà considerata, se non come provvisionale.
467. Il Tutore non. potrà transigere in nome del minore, se non coll’ autorità del Consiglio di famiglia, e con il parere di tre Giureconsulti destinati dal Pro- curatore Imperiale del Tribunale di prima istanza. La transazione sarà valida qualora sia stata approvata dal Tribunale di prima istanza, dopo essere stato interpel- lato il Procuratore Imperiale,
68. Il Tutore. che avrà forti motivi d’ esser mal- contento della condotta del minore, potrà avanzare le sue doglianze al Consiglio di famiglia ese è autorizza- to dal Consiglio medesimo domandare la reclusione del minore, uniformiandosi su questo punto a ciò che è sta- bilito nel titolo della Patria Potestà.
Sezione IX,
Del rendimento di conto della tutela. 469. Qualunque Tutore è fenuto a render conto del- la sua amministrazione al termine della medesima.
70. Qaulunque Tutore eccetto il Padre.e la Ma- dre può esser obbligato anche durante la tutela a far la dimostrazione al Tutore surrogato dello stato in cui si trova la sua amministrazione, in quei tempi, che il Consiglio di famiglia giudicherà@ proposito di fissare, senza che peraltro il Tutore possa esser astretto dare detta dimostrazione più d° una volta 1! anno. Lo stato suddetto sarà fatto, e dato senza spesa in carta nou bollata, e senza alcuna formalità giudiciale.
471. Sarà fatto definitivamente il rendimento di conti della tutela a spese del minore, allorchè il mede- simo sarà giunto all’ età maggiore, o sarà stato eman- cipato; il‘l'utore anticiperà il pagamento delle spese. In detto rendimento di conto saranno abbuonate al Ta- tore tutte le spese. che verranno giustificate. e l’ogget- to delle quali sarà stato utile.


