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472. Qualanque eonvenzione tra il Tutore, ed il mi- nore ginuto all’età maggiore sarà nulla, se non è stato fatto precedentemente un rendimentodi conto circonstàan- Ziato,® non sorio stati esibiti i documenti giustificativi, è tutto comprovato.da uma ricevuta di chi è incaricato all'esame, dieci giorni almeno avauti che si faccia detta convenzione, E:
475. Se sul rendimento di conto naseerà controver- sia, sarà trattata, e giudicata come le altre controver- sie in materia civile.
474 La somma alla quale ammonterà il religuato del debito del Tutore sarà fruttifera dal dì in cui ter- mina il rendimento di conto, ne occorrerà farne la do- manda correlativa,
I frutti di ciò, che sarà dovuto al Tutore dal mi- fore non decorreranno se non dal giorno in cui 1’ inti- mazione giudiciale per i loro pagamento sarà fatta do- po Y ultimazione del rendimento di conto.
475. Qualunque azione del minore contro il Tutore rispetto alla tutela si prescrive con il lasso di dieci an- ni da computarsi dal tempo dell’età maggiore,
CAPITOLO TERZO, Dell E mancipazione,
46. Il minore resta emancipato 7pso jure col Ma- frimonio.
477: 11 minore, ancorchè non coniugato, potrà€s- sere emancipatp dal suo Padre, o in mancanza di esso dalla Madre quando sarà giunto all’età di quindici an- pi compiti. Per effettuare’ la detta emaricipazione baste- rà la dichiarazione del Padre, è della Madre da rice- versi dal Giudice di Pace assistito dal suo Cancelliere.
478. Il minore privo dei genitori, potrà esli anco- ra essere emanicipato se ilGonsiglio di famiglia lo ere- de capace di esserlo; ma soltanto dopo aver compiti di- ciotto anni. In tal caso l'emancipazione resulterà dalla deliberazione, che l’ avrà approvata, è‘dalla dichiara- zione da farsi nel medesimo atto dal Giudice di Pace come Presidente del consiglio di famislia.che il#2/1z0re è emancipato. È_
479. Allorchè il Tutore non avrà avanzata alcuna istanza per l'emancipazione del minore di coi si parla nell’ articolo precedente, ed uno 0, più parenti, o affini di detto minore nei gradi di cugini germani, o nei sra- di più prossimi lo crederanno capace di essere emanci- pato, potranno domandare al Giudice di Pace che sia intimato il Qonsiglio di famiglia per deliberare su tal proposito. Il Giudice di Pace sarà in, obbligo di secon- dare la domanda suddetta,
480. Il rendimento di conto della tutela sarà fatto al minore emancipato con l'assistenza di un curatore da deputarsi dal Consiglio di famiglia.
— 481. Il minore emancipato potrà dare in affitto i suoi beni per un tempo non maggiore di nove atmi: po- trà ritirare le sue rendite, farne la quietanza, è pro- cedere a tutti quezli atti che non sono se non di sem- plice amministrazione, senza che possa essere restituito in intiero per quegli atti per i quali non potrebbe es- serlo il maggiore di età.
482. Non potrà intentare alcuna azione relativa’ ai beni stabili, nè dare eccezioni, nè ritirare capitali, e far- ne quietanza senza 1° assistenza del curatore, il quale in quest ultimo caso invigilerà sull’ impiego del capita- le ritirato, e
485. Il minore emancipato non potrà prendere in imprestito sotto qualunque pretesto, senza una delibe- razione del Consiglio di famiglia da approvarsi dal T'ri- bunale di prima istanza, dopo che sarà stato sentito il Procuratore Imperiale.
434. Non potrà nemmeno vendere, o alienare i suoi beni immobili, nè fare altri atti fuori di quelli di sem- plice amministrazione senza che siano osservate le rego- le prescritte per il minore non emancipato.
| Quanto alle obbligazioni contratte da esso per cau- sa di compre, o per altre cause potranno esse ridursi qualora siano eccessive 5 ed a tale effetto i Tribunali prenderanno in cousiderazione le sostanze del minore, la buona,© cattiva fede delle persone, le quali avran-
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no contratto con esso, l'utilità; o inutilità delle spese.
485. Qualunque minore emancipato, i‘di cui ob- blighi saranno ridotti a forma del precedente‘articolo, potrà essere privato del benefizio dell’ emancipazione, la quale sarà revocata, osservando le stesse regole, che avranno avuto luogo nell’ atto dell’ emancipazione sud-
486. Appena sarà stata revovata l'emancipazione, il minore ritornerà sotto la tutela, e vi rimarrà fino a che sia divenuto maggiore di età.|
487. Il ininore emaucipato, che esercita un com- mercio si considera come maggiore per rapporto a ciò, che riguarda il commercio medesimo.
TITOLO UNDECIMO
Dell’ età maggiore, dell’ Interdizione; e del Consultore Giudiciale.
CAPITOLO PRIMO Dell’ età maggiore, x
488. L° età maggiore è fissata all’età di ventun’an- ui compiti. Dopo detta età ognuno è capace di prece. dere a tutti gli atti della vita civile, salva la limita- zione indotta nel titolo del Matrimonio.
CAPITOLO SECONDO Dell Interdizione.
489. Il maggiore, che trovasi Im uno ètàto abituà- le di imbecillità, di demenza, o di maia, deve essere interdetto, ancorchè in tale stato abbia qualche lucido intervallo.
490. Qualanque parente si ammette a domaudarè l'interdizione del suò parente. e l''istesso ha luogo per un coniuge rispetto all’altro.
491. Nei casi di manîa, qualora 1’ interdizione non sia stata richiesta dal coniuge, nè dai parenti, deve és sere domandata dal Procuratore Imperiale, il quale nei casi di imbecillità, o di demenza può ancor domandar- la per nina persona, che non abbia marito, o moglie, nè parenti noti.
492. Qualunque domanda di interdizione sarà avan zata al Tribunale di prima istanza..
495. I fatti d’imbecillità, di demenza, è di manîà saranno dedotti, ed articolati in Scritto. Quelli che in» sisteranno per|’ interdizione dovrànno addurre i testimo- ni,€ i documenti giustificativi.
494. Il Tribunale commetterà al Consiglio di fami- glia, formato a tenore delle regole prescritte nella se- zione IV. Cap. II del titolo déil età minore, della tu- tela ed emancipazione, di dire il suo parere sullo stato della persona di cui si domanda 1° interdizione.
495. Chi avrà fatto istanza per interdizione po- trà far parte del consiglio di famiolia: peraltro il ma- rito, o la moglie, o i figli della persona da. interdirsi potranno esservi ammessi senza che vi abbiano voto de- liberativo.
4960. Avuto il parere del Consiglio di famiglia, il Tribanale interrogherà il reo convenuto nella Cainéra del Consiglio: se non può comparire sarà interrogato nella propria abitazione da un Giudice a ciò deputato, con l’ assistenza di un Cancelliere In tutti i casi il Pro: curatore Imperiale‘sarà presente agli interrogatori,
897. Dopo i primi interrogatori, il Tribunale qua- lora faccia di bisogno incariclerà un’ amministratore provvisionale di aver cura della persona, e beni del rev convenuto.
498. Non potrà darsi la sentenza sull’ istanza di interdizione se non nella pubblica udienza, è dopo es- sere srate sentite, o citate le parti.
499. Aucorchè sia rigettata l’istanza di interdizio: nè, potrà nondimeno il Tribunale vidinare, se così esi- gono le circostanze, che il reo conventito non possa comparire in giudizio, transigere, prendere ad impre- stito, ritirare capitali, e farne quittanza, alienare, o sottoporre 1 propri beni ad ipoteca, senza 1] assistenza
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