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Codice Napoleone : Traduzione Fedele Ed Estata Dell' Esemplare Depositato Officalmente Presso Il Magistrato Supremo
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gerà necessariamente il secondo marito per contutore, che resterà tenuto solidalmente con la sua moglie per la gestione posteriore al Matrimonio.

SEZIONE fl Hella Tutela deferita dal Padre, o dalla Madre.

397. Il diritto personale di eleggere un tutore pa- rente, o straniere non appartiene se non a quello dei Genitori che muore l ultimo. i

598. Non può farsi uso di questo diritto, se non nei modi prescritti nell Articolo 392. e coll eccezioni, e limitazioni seguenti.

599. La madre che si è rimaritata e non è stata man- tenuta nella tutela dei figli nati dal. precedente- monio non può lore deputare un Tutore.

400. Allorchè la madre, che si è rimaritata ed è stata mantenuta nella tutela avrà eletto un tutore ai figli nati dal precedente Matrimonio, tale elezione non sarà valida qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia. i!

401. Il Tutore eletto dal Padre, o dalla. Madre, non è obbligato ad accettare la tutela se non è del ge- nere delle persone, alle quali in mancanza di detta e- lezione speciale, il consiglio di famiglia avrebbe potuto addossare lincarico suddivisato.

Sezione Traza. Della Tutela degli Ascendenti.

402. Quando non è stato eletto al minore un Tu- tore, da quello de suoi Genitori, che muore 1° ultimo, la tutela appartiene ipso jure al suo Avo Paterno, in mancanza di questo all Avo Materno, e così risalendo di modo che l ascendente Paterno sia sempre preferito all ascendente Materno nel medesimo grado.

403. Mancando 1 Avo Paterno, e 1 Avo Materno del minore, concorrendo due ascendenti del grado an- teriore compresi ambedue nella linea Paterna del.mi- nore, la Tutela passerà ipso jure all Avo Paterno del Padre del minore. i

404. Concorrendo ugualmente due Bisavi della Li- nea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di fami- glia, il quale non potrà elezsere se non che uno di questi due ascendenti,

Sezione QuaRTA. Della Tutela deferita dal Consiglio di famiglia.

405. Allorchè un figlio minore d età, e non eman- cipato rimarrà senza Padre, e senza Madre, dai Genitori, ne ascendenti maschi sarà stato eletto il Tu- tore, come pure quando il Tutore avente una delle qualità sopra espresse sarà escluso a forma di quanto sarà detto più sotto, o sarà scusato validamente, il Consiglio di famiglia procederà all elezione dun Tu- tore.

406, Detto Consiglio sarà intimato a richiesta, e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi cre- ditori, o altre parti interessate, ovvero ex officio, e per ordine del Giudice di pace del domicilio del mi- nore. Qualunque persona potrà far noto al Giudice di pace il fatto, che darà luogo all elezione d° un Tutore.

407. Il Consiglio di famiglia non compreso il Giu- dice di pace sarà composto di sei parenti, o affini scelti tanto nella Comunità in cui si aprirà la tutela, quanto nella distanza di due miriametri, metà dal la- to Paterno, metà dal lato Materno, e«secondo 1 ordi- ne di prossimità in ciascuna Linea. Il parente sarà pre- ferito all affine nel medesimo grado, e tra i parenti del medesimo grado sarà preferito il più vecchio.

408. I Fratelli germani del minore, ed i mariti delle Sorelle germane sono i. soli eccettuati dalla limi- tazione del numero fissato nell articolo precedente. Se sono sei, o di più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che sarà composto da Essi soli con le ve- dove degli aseendenti, e gli ascendenti validamente scu-

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sati se ve ne sono: Se sono in numero inferiore gli ie tri parenti saranno intimati per completare il Consiglio.

409. Quando i parenti, o affini dell una, e dell altra linea non saranno in. numero bastante nel luo- go, o nella distanza indicata dall articolo 4o7. il Giudice di pace intimerà o i parenti, ovvero affini do- miciliati in distanza maggiore, 0 nella medesima comu- nità i cittadini, chesi sappia avere avuto continuamen-

te relazione d'amicizia col Padre o colla Madre del

minore.

410. Il Giudice di pace potrà ancorchè vi fosse vel luogo un rumero bastante di parenti, o affini per- mettere che siano citati, qualunque sia la distanza del loro domicilio, i parenti, o affini più prossimi di gra- do, o del medesimo grado dei parenti, o affini presen- ti, in modo per altro che ciò si effettui sottraendo al- cuno di questi ultimi senza oltrepassare il numero sta- bilito nei precedenti articoli.

4i1. H termine a comparire sarà fissato dal Giu- dice di pace per un giorno determinato in modo per altro che tra la: notificazione della citazione, ed il gior- no fissato per la riunione del Consiglio vi corra un in- tervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risiederanno nella Gomunità, o alla distanza di due miriametri, Ogni volta che ra le parti citate ve ne sarà alcuna domiciliata al di di detta distanza, il termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametriì.

412. 1 parenti, affini, o amici nel modo sopra in- dicato saranno obbligati di intervenire personalmente, o di farsi rappresentare da un Procuratore speciale. Il Procuratore non può rappresentare più d una persona.

413. Qualunque parente, affine, o amico intimato che senza scusa legittima non interverrà, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta franchi, e decretata senza appello del Giudice di pace.

414. Se vi è legittima scusa e conviene aspetta- re la persona assente, o di surrogargliene altra, in que- sto caso, come in qualunque altro in cui l interesse del minore sembrerà esigerlo, il Giudice di pace potrà ri- mettere l adunanza ad altro giorno, e prorogarla.

415. Detta adunanza si terrà ipso jure presso il Giudice di pace, purchè egli stesso non destini un al- tro luovo. Per 1 effetto che essa deliberi sarà. necessa- rio l'intervento di tre quarti almeno delle persone in- timate.-.

. 416. A1 Consiglio di famiglia presiederà il Giudi- ce di pace, il quale vi avrà voce deliberativa, e pre- ponderante in caso di scissura. i

417. Quando il minore domiciliato in Francia, pos-

segga dei Beni nelle Colonie, o viceversa, l ammini- strazione speciale dei detti beni sarà affidata ad un Protutore. In questo caso il Tutore, ed il Protutore saranno indipendenti, e mon responsabili l uno verso dell altro per la respettiva gestione. ei

18. Il Tutore agirà, ed amministrerà come Tu- tore dal della sua elezione se sarà fatta in sua pre- senza, altrimenti dal giorno in cui gli sarà stata noti- ficata.

419. La' tutela è un onere personale, che non tra- passa agl eredi del tutore. Essi saranno soltanto. re-

sponsabili della gestione del loro autore; e se sono,

maeciori saran tenuti continuarla fintantochè sia depu- tato un nuovo Tutore.

Sezione Quinta. Del Tutore surrogato.

420. In ogni tutela vi sarà un Tutore surrogato eletto dal Consiglio di famiglia. Le sue incumbenze sa- ranno quelle d° agire a favore del minore quando il di lui interesse starà in opposizione con quello del T'u- tore.

421. Quando le incombenze di Tutore saranno de- volute a persona rivestita di una delle qualità indicate nelle Sezioni prima, seconda, e terza, del presente Capitolo, questo Tutore dovrà avanti d agire fare in- timare per lielezione d un Tutore surrogato un consi-

glio di famiglia, nella forma che vien prescritta nella

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