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pillo per l'incapacità, in cui potrà essere di provvedere al suo mantenimento. L°indennizzazione si limiterà ai sussidi atti ad abilitarlo ad un mestiere, senza pregiudizio per. altro delle convenzioni che possano essere state fatte, prevedendosi questo caso.: da:
370. Il Tutore Ufficioso che avrà tenuta lammini- strazione dei beni pupillari dovrà in qualunque caso renderne conto.
TITOLO NONO‘ Della patria potestà.
( Decretato li 24. Marzo 1803. promulgato li 3. Aprile successivo.)
371. Il figlio in qualunque età deve onorare, e ri- spettare i genitori.‘
72. Rimane sotto la loro potestà fino all'età mag- giore, o all’ emancipazione.
373. Il solo genitore esercita questa potestà duraute il Matrimonio.
374. Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza la licenza del padre, purchè ciò non avvenga per causa del volontario arruolamento nella milizia, compiti eli anni diciotto.
375. Il Padre che avrà forti ragioni di esser mal- contento della condotta del figlio, avrà i seguenti com- pensi per correggerlo.}
376.*Se il figlio non sarà ancor entrato nei sedici anni, il padre potrà farlo racchindere per un tempo non maggiore di un mese, ed a tale effetto il Presiden- te del Tribunale del circondario dovrà ad istanza del padre rilasciare l’ ordine di arresto.
377. Kutrato che sia nei sedici anni fino all'età maggiore, o all’emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più. Si indirizzerà al Presidente di detto Tribunale, il quale dopo essersi combinato col Procnratore Imperiale, rila- scerà l’ ordine di arresto, o lo negherà s e potrà. nel primo caso diminuire il tempo della detenzione doman- data dal Padre.,
378. Nou si farà nell uno, nè nell altro caso al- cuna scrittura, o formalità di giudizio, fuori dell’ ordi- ne d’ arresto nel quale non ne saranno esposti i moti- vi. Il Genitore sarà soltanto tennto a sottoscrivere l’ob- bliso di rifare le spese edi somministrare i couvenien- ti alimenti.
379. Il Padre è sempre in libertà di diminuire il tem- po della detenzione da esso ordinata, o domandata: se il fivlio dopo la sua liberazione commette nuovi errori, la deteuzione potrà essere nuovamente ordinata. nel modo prescritto negli articoli precedenti.;
- Se il Padre è passato ad altre nozze, per l'ef- fetto di far racchiudere il figli» del primo letto s‘Sarà obbligato di uniformarsi al disposto nell’ articolo 377.» quaud anche il fielio non fesse entrato nei sedici auni
331. La madre superstite, e non rimaritata non potrà far rinchiudere il figlio senza il consenso di dne parenti più prossimi paterni, e per mezzo di istanza, in conformità dell’ articolo 377.
332. Quando il figlio avrà beni in proprio, o eser- citerà un mestiero, la sna detensione non potrà effet- tuarsi, ancorchè non fosse entrato nei sedici anni, se nou per mezzo di istanza, secondo il metodo prescritto nell’ articoli» 577. Il figlio detenuto potrà indirizzare una memoria al Procurator Generale Imperiale nella Corte di appello. Beli se ne farà render conto dal Procura- ratore Imperiale nel Tribunale di prima istanza,€ farà la sua relazione al Presidente della Corte di appello, la quale dopo averne reso iuteso il padre, e dopo aver raccolte tutte le notizie, potrà revocare, o limitare| ordine rilasciato dal Presidente del Tribunale di- ma istanza.
353. Gli articoli 376., 377.» 378., e 379. saranno applicabili ai genitori dei figli naturali legalmente ri- conosciuti.—
334. Il Padre durante il Matrimonio, e dopo lo scioglimento di esso il genitore superstite goderanno i beni dei loro figli fino che abbiano compiti 18. anni, 0
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fino a che sia fatta l’emancipazione, che può aver luo go avanti l’ età di diciottà anni.
385. Gli obblighi derivanti datal godimento saranno.
1. Quegli istessi ai quali sono tenuti gli usufruttuari.
2. Il nutrimento, il mantenimento, ed‘educazione dei figli a tenore delle loro sostanzew
3. Il pagamento degli arretrati, o frutti dei Ca- pitali.
4. Le spese funerarie, e quelle dell’ ultima malattia.
336. Tal godimento non potrà risentirsi da quello dei genitori contro il quale sarà stato dichiarato il di- vorzio, e cesserà rispetto alla madre in caso di suo pas- saggio ad altre nozze.
387. Non si estenderà sui beni, che i figli potran- no acquistare con il proprio lavoro, o industria, nè su quelli, che saranno loro donati, o lasciati per legato sotto la condizione, che i genitori non ne godano.
TITOLO DECIMO Dell’ età minore, della tutela, e dell’ emancipazione.
( Decretato li 26. Marzo 1803. promnlgato li 5. Aprile successivo.) i
CAPITOLO PRIMO Dell’ età minore.
388. Minore d’ età è ogni persona dell’ uno, o‘dell altro sesso, che non ha compiti ventuno’ anni.
CAPITOLO SECONDO Della Tutela. SEZIONE PRIMA. Della Tutela dei Genitori.
389. Il Padre durante il Matrimonio è amministra» tore dei beni propri dei figli d’eta minore.0E/ tenuto& render conto della proprietà, e delle entrate dei bem dei quali non ha il godimento, e della proprietà soltan- to per quei beni, su i quali la Legge gli accorda? usufrutto.
«590: Dopo lo scioglimento del Matrimonio avvenu- to per la morte civile, o naturale di uno dei Goniugi, la tutela dei figli di età minore non emancipati compe- te ipso jure al genitore superstite.
591. Potrà peraltro il padre deputare‘alla. madre superstite, e tutrice uu Savio.in specie, senza il parere del. quale Essa nen potrà fare alcun’atto relativo alla tutela. Se il Padre enuncierà gli atti per i quali sarà deputato il Savio ,la tutrice sarà abilitata a fare gli al- tri atti senza il di lui intervento.
392. La nomina del Savio non potrà esser fatta se non in uno dei seguenti modi.
1. Con un’atto di ultima volontà.
2. Con una dichiarazione fatta o avanti il giudi- ce di pace assistito dal suo Cancelliere; o avanti No- taro. 1
393. Se, alla morte del marito, la moglie sarà in- cinta, si deputerà il curatore al ventre‘pregnante dal Gousiglio di famiglia. Alia nascita della prole; la ma- dre ne sarà la tutrice; ed il curatore diverrà ipso 7ure il tutore surrogato. i
394. La madre non è tenuta ad accettare la» tutela: nondimeno anche nel caso che. la rifiati dovià adempir- ne l' incumbenze, fintantuchè non abbia fatto deputare un tutore.
395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà avanti l’ atto di matrimonio intimare il. Consiglio di famiglia il quale deciderà se deve. esser mantenuta nel- la tutela. Ii mancanza di tale intimazione perderà da tutela ipso jure, e il nuovo marito sarà sulidamente te- nuto a tutte le conseguenze della tutela; in cui si sarà indebitamente mantenuta.
396. Quando il Consiglio di famiglia legalmente intimato manterrà la madre nella tutela, gl’ aggiun-


