SeziOoNE TERZA
i è 5 i è I)ci motivi di rejezione dell’ azione di divorzio per causa determinata.
9-9, Ilaziove di divorzio si e-tinguerà con la sd conciliazione dei Coniugi, avvenuta dopo 1 fatti che avrebbero potuto far nascere ques azione, 0 dopo la domanda di divorzio. 3
3-3. In ambi i casi sarà dichiarato non potersi am- mettere l’azione dell’'Attbre, il quale per altro potrà intentaria nuovamente per una causa sopraggiunta dopo la riconciliazione, e valersi allora delle ragioni antiche per convalidare la nuova domande.
274. L'Attore per il Divorzio che sostiene non es-
servi stata riconciliazione, il Reo convenuto potrà pro-
varla, o per scrittura, o per mezzo di testimoni secondo
la forma, prescritta nella prima Sezione del presente Ua-
pitolo i —m r
CAPITOLO TERZO
Del divorzio per mutuo consenso,
©£75. Il consenso mutuo dei coniugi non sità am- messo, se il marito non ha venticinque anni; è se la moglie è minore di ventuno. i; 576. Il consenso mutuo non sarà ammesso, se non dopo due anni di matrimonio. 39. Non potrà Lemmeno esser ammesso dopo ven- t'anni di Matrimonio, nè quando la moglie avrà 45. anni. 8-8. In nessun caso basterà il mutuo consenso dei Coniusi se non vi concorre l'autorità dei genitori 0 de- olì altri ascendenti viventi secondo le regole prescritte dall’ Articolo 150, nel titolo del Matrimonio. 279. I Coniugi determinatisi ad effettuare il divor- zio, per consenso mutuo, dovranno fare preventivamente l'inventario e stima di tutti i loro beni, mobili, e im- mobili, e sistemare i loro diritti respettivi, su quali per altro sarà in loro libertà il transigere. 280. Dovranno similmente stabilire convenzioni sopra i tre seguenti articoli. Li 1:° A chi duraute l esperimento, ovvero dichia- rato il divorzio, sarauno affidati i figli nati dal loro Matrimonio. n DS
2.° In quale casa la moglie sì dovrà ritirare e di- morare duraute il tempo dell’ esperimento»
3. Qual somma dovrà il marito passare alla mo- glie per il tempo suddetto, quando ssa non abbia en- trate sufficienti per provvedere ai propri Dbisognl.|
281. I Coniugi unitamente, e personalmente s1 pre- senteranno al Presidente del Tribunale del loro Circon- dario, o avanti il Giudice, che ne farà le veci, gli di- chiareranno la loro volontà in preseuza di due Notari condotti da loro.|
282. Il Giudice farà ai due Coniugi unitamente, e ad ognuno di Essi separatamente alla presenza di due Notari quelle avvertenze, ed esortazioni, cie reputerà convenienti; darà loro a leggere il Capitolo quarto del presente titolo che tratta degl’ effetti del divorzio, e farà loro conoscere tutte le conseguenze del loro procedere‘
283. Se i coniugi perseverano nella loro risoluzione sarà loro rilasciato dal Giudice un Atto, sulla dimanda del divorzio e mutuo consenso; saranno obbligati a pio» durre, e deporre nel mometto in mano dei Notari, oltre gl Atti mentovati negl’ Articoli 279. 280.
1.° GI Atti della loro nascita, e quello del loro Matrimonio.
2.° GI Atti di nascita, e di morte dei figli nati dal loro Matrimonio.
3.° La dichiarazione autentica, dei genitori- spettivi, o altri ascendenti viventi, che per cause a loro note autorizzano il tale, o la tale loro figlio, o figlia,
Ti in scritto le
‘nipote maschio, 0 nipote femmina, ammogliato, o ma-
fitata colla tale, o col tale, a dimandare il divorzio, ed acconsentirvi.
I padri, madri, avi, ed ave dei Coniusi si repute- ranno viventi, finchè non siano presentati gli Atti giu- stificanti Ja loro morte.
284. I Notari stenderanno un Processo-Verbale, Gircostanziato di tutto ciò clie sarà stato detto, o fatto
*
TLÉCNDODO LDI LDL LIL LIV ITLATIILLIPI ALLIETATO TAI LIE IVATO ETIETEAETOT EL ELE VIT VITALE LETTI IO LE OL NL OLLOLAI TE LVL LELLO[IE LTIIO[OELO[ OL T
in esecuzione dei precedenti Articoli; la minuta rimarrà presso il più vecchio dei due Notari, con i Documenti prodotti, che resteranno uniti al Processo-Verbale, in cui sarà fatta menzione dell’ammonizione fatta alla moglie di ritirarsi dentro le 24. ore nella casa convenuta tra Essa, e il suo marito, e di dimorarvi finchè sia) dichiarato il divorzio+|
285. La dichiarazione fatta come sopra sarà rinno- vata, nei primi quindici giorni, del quarto, settimo, e decimo mese successivi, osservando le stesse.solennità. Le parti saranno obbligate a produrre ogni volta la pro- va, mediante un Atto pubblico, che 1 loro padri, e inmadri, ed altri ascendenti viventi persistono nella loro prima determinazione; ma non saranno obbligate a ri produrre alcun altro Atto.
236. Dentro i quindici giorni dal dì in coi sarà compito l’anno da computarsi dalla prima dichiarazio ne, i Uoninugi accompagnati ognuno di Loro da due amici scelti tra le Persone più riguardevoli del Circondario in età di 50. anni almeno, si presenteranno unitamente, ed. in persona al Presidente del Tribunale, o al Giudi- ce. che ne farà le veci. Gli rilascieranno le copie in va- lida forma, dei quattro Processi Verbali, contenenti il loro mutuo consenso, e di tatti gli atti, che vi sarau- no stati annessi, e domanderanno al Magistrato ciascuù di lro separatamente, in presenza però Iuno dell’al: tro, e delle quattro persorie sopra indicate; l'ammie sione del Divorzio.
‘287. Dopo che il Giudice, e gli assistenti avran- no fatte le loro avvertenze a? Coniugi, se persisto- no, sarà loro rilasciato un Atto provante la luro istar za, e la consegna fatta da essi dei Documenti giù stificativi, Il Cancelliere del Tribunale distenderà il Pro- cesso Verbale, che sarà firmato dalle‘parti( purchè non dichiarino di non sapere,‘0 di non potere firmare, nel qual caso ne sarà fatta menzione),‘e dai quattro Assistenti, dal Giadice, e dal Cancelliere.
288. Il Giudice apporrà successivamente. in calce del Processo Verbale il suo Decreto:che dentro tre givr: ni sarà da lui fatta la relazione di tutto ,; al Tribunale nella Camera del Consiglio, dietro il parere.in seritto del Procuratore Imperiale, al quale per tale‘effetto sa» ranno comunicati i documenti dal Cancelliere.
289. Se il Procuratore Imperiale trova nei docu- menti la prova, che i due Coniugi avevano Petà di 25. anni il marito, e di21. la moglie, quando fecero la prima dichiarazione, e clie in quel tempo erano coniugati da due anni, che il matrimonio non oltrepassava vent’ anni, che la moglie ne aveva meno di quarantacinque, che il consenso mutuo è stato espresso quattro. volte nel corso dell’anno, dopo le premesse di sopra preserit> te, e con tutte le solennità volute dal presente capito» lo, e specialmente con 1 autorità dei Genitoris dei Co- niugi, o con quelle degli altri loro ascendenti viventi in caso di premorienza dei Genitori, darà il suo parere in questi termini, La Legge permette, in caso contra» rio il suo parere sarà concepito, La Legge proibisce.
290. Il Tribunale sulla relazione della Causa non potrà fare altre verificazioni, se non quelle indicate nell’ Articolo precedente. Se il Tribunale è di parere che resulti aver le parti sodisfatto alle condizioni, ed os- servate le solennità determinate dalla Leswe, ammette- rà il divorzio, e rimetterà le parti all’ Ufficiale dello Stato Civile per farlo dichiarare: In caso contrario il Tribunale dichiarerà che uon v° è luogo all’ammissione del divorzio, ed esporrà i molivi della decisione.
291. L’ appello dalla Sentenza che avrà dichiara- to non potersi accordare il divorzio, non potrà essere ammesso, se non sarà interposto dalle due parti, coù atti separati per altro, deutro i dieci giorni al più pre- sto, e al più tardi dentro i venti giorni dalla data della Sentenza di prima Istanza.
292. Gl'Atti d'Appello saraniio reciprocamente no- tificati talito all’altro Coniuge, quanto al Procuratore Imperiale, nel Tribunale di prima Istanza.
293. Dentro i dieci giorni da eomputarsi dal dì della notificazione, che sarà stata fatta del secondo Atto d’ appello,‘il Procuratore Imperiale nel Tribu- nale di Prima Istanza, trasmetterà al. Procuratore Ge- nerale Imperiale nella Gorte d'Appello, la copia del-
%
REA


