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to, è sentito il Procuratore Imperiale, il Tribunale de- ciderà sul merito; rerderà ragione sulla domanda se
‘gli sembrerà in stato d° esser giudicata; altrimenti am-.
metterà l Attore alla prova dei fatti relativi da lui al- legati, ed il reo convenuto alla prova in contrario.
248. In ogni atto della Causa le parti, potranno dopo la Relazione del Giudice, e prima che il Procu- ratore Imperiale incomiuci a parlare, dedurre, o far de- durre le ragioni respettive, primicramente sui motivi di rejezione, e poi sul merito; ma in verun caso non sarà ammesso il Savio dell’ Attore, se il reo convenuto, non è comparso personalmente.
249. Appena proferita la Sentenza, che ordinerà gl’ esami, il Cancelliere del Tribunale darà a leggere
la parte del Processo Verbale, che contiene la nomina
dei Testimoni, che le Parti vogliono fare esaminare. Queste saranno avvertite dal Presidente, che possono produrne anche altri, ma che dopo questo momento non saranno più ammesse a farlo,
250. Le Parti in seguito daranno l’ eccezioni, che crederanno ai testimoni, che vorranno far rigettare. Il Tribunale deciderà di dette eccezioni dopo aver sentito il Procuratore Imperiale. si
251. I Parenti delle parti fuori dei loro figli, e di- scendenti non sono sottoposti ad eccezione per il capo della parentela, come nemmeno la gente di servizio dei Coriugi. per questa qualità: ma il Tribunale farà quel capitale, che sarà di ragione dei deposti dei parenti, e gente di servizio.
252: Qualunqne Sentenza di ammissione della pro- va testimoniale conterrà i nomi dei testimoni, che sa- ranno esaminati, e determinerà il giorno, e l’ ora in cui le parti dovranno presentarli.
253.-I deposti dei testimoni saranno ricevuti dal Tribunale a porte chiuse, alla presenza del Procuratore Imperiale delle Parti, dei loro Savi, o amici, fino al numero di tre per parte.
‘294. Le parti, da per loro, o per mezzo dei loro Savi potranno fare ai testimoni quelle avvertenze, ed interpellazioni, che crederanno convenienti, senza per- altro poterli interrompere nel corso del loro deposto.
255. Ogni deposto sarà fatto in scritto, come pure le repliche ,.ed osservazioni alle quali avrà dato luogo. IL processo verbale dell’ esame sarà letto ai testimoni, ed alle parti. Gli uni, e l'altre saranno intimate a sotto- scriverlo, e sarà fatta menzione della sottoscrizione, o della loro dichiaraziowe, che non possono, 0 non voglio- no‘sottoscriverlo.| | 256 Dopo esser stati chiusi gli esami d’ ambe le parti,@ quelli dell’ Attore, se il reo convenuto non ha prodotti testimoni, il Tribunale rimetterà le parti all’ Udienza pubblica, per la quale fisserà il giorno, e 1° ora; ordinerà che sia comunicato il processo. al Procu- ratore Imperiale, e deputerà un Relatore. Questo De- creto sarà notificato al reo convenuto ad istanza dell’ Attore nel termine che nel medesimo sarà destinato.
257. Nel giorno fissato per la Sentenza definitiva, il Giudice relatore farà la posizione della causa: le parti potranno fare da se stesse, o per mezzo del loro Savio quelle osservazioni, che reputeranno utili alla loro causa, dopo dichè il Procuratore Imperiale darà il suo parere.
258. La Sentenza definitiva sarà data pubblicamen- te: quando ammetterà il divorzio, 1 Attore avrà facol- tà di presentarsi all’Ufficiale dello stato civile per far dichiarare il divorzio suddetto.
259: Allorchè sarà stata avanzata la domanda di divozio per eccessi, sevizie, 0 ingiurie gravi, per quan- to sia ben fondata, i Giudici rion potranno immediata- mente ammettere il divorzio. In questo caso avanti di render ragione autorizzeranno la Moglie a lasciare il Marito, senza esser tenuta a riceverlo, se Essa non lo crede conveniente, e condanneranno il Marito a pagar- gli una prestazione alimentare proporzionata alle sue so- stanze, se la Moglie non è provvista da se di Entrate sufficienti per provvedere ai propri bisogni.
. 260. Dopo un anno d’ esperimento, se le parti non sì sono riunite, il Coniuge Attore potrà far citare l’al- tro Coniuge a comparire in‘giudizio nel termine legale per sentire proferire la Sentenza definitiva, la quale per allora ammetterà il divorzio.
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251. Quando il divorzio sarà demandato per essere ano dei Coniugi stato condannato ad una pena iufaman- te,‘le solennità da osservarsi consisteranno nel presen- tare al Tribunale di prima Istanza la Copia in valida forma della Sentenza di Condanna con un attestato della Corte di Giustizia Criminale, che dichiari. non poter più questa Sentenza esser corretta con alcun mezzo legale.
262. Nel caso di appello dalla Sentenza d’ ammis- sione, o dalla Sentenza definitiva, data dal‘Tribunale di prima Istanza sul divorzio, la causa sarà istruita, e ciudicata come causa, che non ammette dilazione.
263. Non potrà ammettersi l'appello, se non sarà stato interposto dentro tre mesi, da computarsi dal dî della Notificazione della Sentenza dala in Contradittorio delle Parti, o in contumacia. Il termine per ricorrere alla Corte di cassazione contro una Sentenza data in ultima Istanza, sarà parimente di tre mesi, da compn- tarsi dal dì della Notificazione. Il ricorso sospenderà l’ esecuzione.
264. Dopo la Sentenza data in ultima Istanza, o che avrà ammesso il divorzio, o passata che sia in cosa giudicata. il Coniuge che l'avrà ottenuta, dovrà presentarsi nel termine di due mesi all’ Ufficiale dello Stato civile, per far dichiarare il divorzio, citata legal- mente l’ altra parte.
265. Rispetto alle Sentenze di prima istanza i due mesi: continueranno a decorrere. spirato il termine ad appellare, e per rapporto alle Sentenze date in contu- macia nelle cause d’ appello, scaduto il termine per po- tervisi opporre; e relativamente alle Sentenze date in ultima istanza in contradittorio delle parti, dopo la sca- denza del termine, per ricorrere alla Gorte di cassazione.
266. Il Goniuge che avrà lasciato scorrere il ter- mine di due mesi, come sopra determinato senza citar l'altro Coniuge, avanti 1’ Ufficiale dello Stato civile, de- caderà dal benefizio della Sentenza già ottenuta, e non potrà riassumere l’azione di divorzio, se non per nuova causa, nel qual caso per altro potrà far valere le ra- gioni antiche.
Sezione SECONDA
Dei provvedimenti provvisionali at quali può dar luogo la domanda di divorzio, per causa determinata.
267. La cura provvisionale dei figli rimarrà affi- data al marito Attore, o Reo convenuto, purchè non sia diversamente dichiarato dal Tribunale sull’ istanza della madre, o della famiglia, o del Procuratore Im- periale, per il iniglior vantaggio dei figli.
268. La moglie Attrice, o Rea convenuta potrà lasciare il domicilio del marito, nel corso della causa, e domandare una prestazione alimentare proporzionata alle sostanze del marito; il Tribunale indicherà la casa nella quale la moglie sarà obbligata a stare qualora sia di ragione, determinerà la prestazione alimentare che dovrà pagarli il marito.
269. La moglie sarà in obbligo di giustificare la sua residenza nella casa fissata, ogni volta che ne sarà ri- chiesta. In mancanza di ciò il marito potrà negare la prestazione, e se la moglie è attrice, far dichiarare di non potersi ammettere alla prosecuzione della causa.
270. La moglie in Comunione di beni, ossia Attri- ce, ossia Rea convenuta potrà in qualunque stato della causa dal dì del Decreto di cui si parla nell’ Articolo 228. fare istanza che per sicurezza dei suoi diritti siano apposti i sigilli sui mobili, che fanno parte della. Co- munione. I sigilli non saranno tolti, che per mezzo dun inventario, e stima eoll’ obbligo al marito di rimettere le cose inventariate, o di esser responsabile del loro va- lore, come Depositario Giudiciale.
271. Ogni obbligo contratto dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione fatta da esso dei beni immobili, che vi sono compresi dopo il Decreto di cui si parla nell’ Articolo 238. sarà dichiarata nulla, qualora si provi esser l'obbligo stato‘contratto, e fatta
l'alienazione, in frode dei diritti della moglie.
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