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82 l’ escussioné. Non può dimostrare i beni del debitor prin- cipale posti fuori della giurisdizione della Corte d’ appello del luogo in eui deve esser fatto il pagamento, nè i beni litigiosi, nè quelli ipotecati per il debito, che non sono più in possesso del. debitore. Hi
2024. Osni volta che il mallevadore abbia dimo- strati i beni, come si prescrive nell’ articolo- te, ed abbia fatto le spese occorrenti per 1° escussione, il creditore è tenuto a rendere indenne. il mallevadore fino alla quantità dei beni dimostrati, per 1’ insolvenza del debitore, verificatasi dopo che il creditore è stato in- eurante nell intentare lie molestie,
2029. Quando diverse persone hanno prestata la fideiussione per un medesimo debitore, ognuna di esse è tenuto per l’intiero debito,
2026, Nou ostante ognuno può, qualora non abbia rinuvziato al benefizio della divisione, pretendere.che il creditore prima divida la sua azione, e la riduca alla quota di ogni mallevadore.|
Quando, nel tempo che uno dei mallevadori ha fatto decretare la divisione, ve ne è alcuno inidoneo, esso è tenuto a supplire alla parte dell’inidoneo; ma non può essere tenuto, se l’inidoneo è divenyto tale dopo la divisione. i;
2027. Se il creditore ha diviso spontaneamente 1] azione, non può recedere dalla divisione quantunque prima della divisione vi fossero dei mallevadori- donei.
SEZIONE SECONDA.
Degli effetti della fideiussione tra il debitore, e il mallevadore.
2028. Il mallevadore che ha pagato ha il regresso contro il debitore principale, tanto se la fideiussione è stata prestata con la scienza del debitore, quanto senza sua saputa. Il regresso ha luogo per Ja sorte, come per i frutty, e spese; ma quanto alle spese, il mallevado- re ha il regresso per quelle fatte dopo di aver notifica» te al debitore principale le molestie intentate contro di se. Ha ancora il regresso per i danni, ed interessi ai termini di ragione.
2029. Il mallevadore che ha pagato il debito su- bentra in tutte le ragioni del creditore contro il de- bitore. Ta
2050. Quando vi sono più debitori principali soli- dali di un’ istesso debito, il mallevadore che ha presta- ta la fideiussione per tutti, ha contro ognuno di'essi il regresso per la repetizione di tutto ciò che ha pagato.
2051. Il mallevadore che ha pagato il primo; non ha regresso contro il debitor principale che ha pagato dopo, quando non gli ha notificato di avere estinto I’ ob- bligo, salve le sne ragioni contro il creditore.
Se il mallevadore paga senza essere molestato., e senza notificarlo al debitor principale, non ha regresso contro di lui nel caso che al tempo del pagamento il
debitore abbia eccezioni per far dichiarare insussistente il debito, salva l’ azione per repetere dal creditore quanto ha pagato.
2052. Il mallevadore avanti di pagare può agire contro il debitore per essere rilevato
1. Se è stato molestato giudicialmente perchè paghi,
2. Se il debitore è deeotto.,.0 prossimo alla de- cozione,
3. Se il debitore si è obbligato di. liberarlo. dentro un certo tempo,
4. Se il debito pnò essere esatto attesa la scadenza del. tempo, per il quale era stato. contratto 3
5. Dopo dieci anni s se l'obbligo nonè a tempo. de- terminato, purchè 1° obbligazione principale, come sa- rebbe una tutela, non. sia di natura tale da, potersi estin- guere dentro un tempo determinato.
Sezione Tenza.
Degli'effetti. della. fideiussione rispetta 4. più
fideiussori,.
2033. Quando diverse persone hanno prestata fideius: sione al medesimo dehitore per l’istesso debito, quello,
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che ha pagato ha il regresso contro gli altri malleva- dori secondo la respettiva rata, e porzione: ma detto regresso non ha vigore se non quando il mallevadore ha pagato in uno dei casi espressi nell’ articolo-
cedente. CAPITOLO TERZO. Dell’ estinzione della fideiussione.
2034. L’ obbligazione che nasce dalla fideiussione si estingue nei medesimi modiche 1° altre obbligazioni.
2035. La confusione che si effettua nella persona del.debitore principale, e del mallevadore, quando di- ventano eredi l’ uno dell’ altro, non estinsue|’ azione del creditore contro la rilevazione del fideiussore.
2036. Il mallevadore può opporre al creditore tut: te l’ eccezioni che competono al debitor principale, e che sono proprie del debito, ma non può opporre quel- le che sono solamente proprie del debitore.|
2037. Il mallevadore è liberato, quando per fatto del creditore non può avere il subingresso nelle sue ra- gioni, ipoteche, e privilegi.
— 2038. Quando il creditore ha spontaneamente rice- vuto un fondo stabile, o altro capitale qualunque in e- stinzione del debito principale, il mallevadore riman libero, quantunque il creditore soffra 1’ evizione.
2059. La semplice proroga del termine a pagare accordata dal creditore al debitor. principale‘non libera il mallevadore, che in questo caso può molestare il debito> re acciò. estingua il debito,
CAPITOLO QUARTO,
Della fideiussione legale, e della fideiussione giudiciale. e
2040. Quando una persona è obbligata dalla Leg- ge,© per sentenza a dar.mallevadore, il mallevadore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli ar- ticoli 2018, e 2019..
Quando si tratta di una fideiussione giudiciale, il mallevadore inoltre deve esser tale da potersi far con- tro di lui l’ esecuzione personale.
2041. Chi non può trovar mallevadore, può in vece di esso dare un pegno bastante a cuoprire il debito.
2042. Il mallevadore giudiciale non può domanda» re l’ escussione del debitor principale.
2043. Chi ha promessa semplicemente la rilevazio» ne del fideiussore giudiciale non può domandare|’ escus- sione del debitor principale, e del fideiussore.
TITOLO DECIMOQUINTO. Delle transazioni,
( Decretato li 20. Marzo 1804. promulgato li do. di detto mese.)
2044, La transazione è un contratto col quale le parti terminano una lite già contestata, o che è per contestarsi. Tale contratto deve esser fatto per scrittura.
2049, Per poter transigere bisogna avere la capa- cità di disporre delle cose che cadono nella transazione.
Il Tutore non può transigere per il minore, o per l’ interdetto, se non in conformità dell’articolo 467. nel titolo dell’ Età minore, della Tutela, e dell’ emancipa- zione, e non può transigere col minore divenuto mag- giore di età sul rendimento di conto della Tutela, se non in conformità dell’ articolo 472. nel detto titolo. Le comunità, e stabilimenti pubblici non possono trau- sigere. senza. l’ annuenza espressa dell’ Imperatore.
2046. Si può transigere sull’ azione civile, che na- sce dal delitto; ma la transazione non impedisce| in- quisizione del Tribnnale Griminale.
2047° Si può inserire nella transazione una penale contro chi non adempirà i patti della transazione.
2048. Le transazioni si limitano al loro oggetto; la renunzia che vi si fa a tutte le ragioni, ed azioni, si intende ristretta a. ciò che ha relazione alla contra» versia sulla quale è stato transatto.
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