primo Matrimonio, deve preventivamente esser giudica- to sulla validità, o nullità di detto Matrimonio.
190. Il Procuratore Imperiale in tutti i casi ai quali si applica il disposto dell’ Articolo 184., osservate le li- mitazioni di che nell’ Articolo 185. può, e deve doman- dare la nullità del Matrimonio, vivendo i due Coniu- gi, e far sì, che sia dichiarata la loro separazione.
191. Qualunque Matrimonio non contratto pubbli- camente, e non celebrato avanti 1 Ufficiale. pubblico competente. può esser impugnato dai medesimi oniu- gi, dai Genitori, dagl’ Ascendeuti, e da tutti quelli, che v' hanno interesse preesistente e attuale, come pure dal Pubblico Ministero.
192. Se al Matrimonio non hanno preceduto le due denunzie prescritte, o se non si sono ottenute le Di- spense permesse dalla Legge, o non sono stati tenuti fermi i termini stabiliti tra le denunzie, e celebrazio- ne. il Procuratore Imperiale farà sì, che I Ufficiale pubblico sia condannato ad una multa, la quale non potrà eccedere la somma di 300. Franchi, e le parti contraenti, o quelli sotto la potestà dei quali esse han- no agito ad una multa proporzionata alle loro sostanze.
195. Nelle Pene comminate all’ Articolo precedente incorreranno le Persone ivi indicate per qualunque con- travvenzione alle regole prescritte dall’ Articolo 165., quand’anche tali contravvenzioni, non si giudicassero bastanti per fare dichiarare la nullità del Matrimonio.
194. Niuno può reclamare a suo favore il titolo di Coniuge, e gl’ Effetti Civili del Matrimonio, se prima non esibisce un Atto di Celebrazione trascritto nel re- gistro dello stato civile, eccettuato il caso previsto dall’ Articolo 46. al titolo degl’ Atti dello Stato Civile.
195. Il Possesso dello Stato non potrà esentare gl° asserti Coniugi, che respettivamente lo allegheranno dall’ esibire all’ Ufficiale dello stato civile 1° atto della cele- brazione del Matrimonio.
196. Quando sussiste il Possesso dello stato, ed è sta- to esibito all’Ufficiale dello stato civile, l'atto di\Celebra- zione del Matrimonio ,i Coniugi non posson più respetti- vamente esser ammessi a domandare la nullità di tale Atto.
197. Se peraltro nei casi degl’ Articoli 194. 195. esistono figli nati da due Persone, che abbiano vissuto pubblicamente, come Marito, e Moglie, e queste sia- no defonte, non può esser controversa la legittimità dei figli sull’ unico fondamento. di non esser stato esibito l'atto di celebrazione, semprechè tale legittimità si previ. con il possesso dello Stato, e che non sia in con- tradizione coll’ atto di nascita.
198. Quando la prova della celebrazione legale del Matrimonio si fonda sulle resultanze d’un Processo Cri- minale., la trascrizione della Sentenza sui registri dello stato. civile, assicura al Matrimonio dal dì della sua celebrazione tutti gl effetti civili, tanto rispetto a’ Co- niugi, quanto relativamente ai Figli nati da detto Ma- trimonio.
199. Se i Coniugi, 0 uno di loro muore, senza aver scoperta la frode, l’azione criminale può essere intentata, da tutti quelli, che hanno interesse di far di- chiarare il Matrimonio valido, come pure dal Procu- ratore Imperiale.
200. Se il Pnbblico Officiale è morto‘allorchè si è scoperta la frode, I° azione, si. dirigerà in via civile contro i suoi Eredi, dal Procuratore. Imperiale con 1’ intervento delle Parti interessate, ed. in sequela della loro denunzia. i
201. Il Matrimonio benchè dichiarato nullo produce gli effetti civili. tanto rispetto a Coniugi, quanto per rap- porto a’ figli, quando sia stato contratto in buona fede,
202. 5e la buona fede non vi è è se non che per par-
te d° uno dei Coniugi, il Matrimonio non produce gl’ .effetti civili, se non in favore del Coniuge suddetto, e dei figli nati dal Matrimonio.
G: A-P4-T0:1L;0-Vi: i Delle obbligazioni che derivano del Matrimonio. 203. I Coniugi con il solo fatto del Matrimonio
contraggono unitamente l’obbligo di alimentare, mantene- re, ed educare la loro Prole.
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204. Il figlio non ha azione contro i Genitori per un assegnamento per causa di Matrimonio» 0 per al- tro titolo.
205. I figli debbono somministrare ai Genitori, ed altri ascendenti gl’ alimenti quando ne hanno biscsno.
206. Il Genero, e la Nuora debbono parimente nelle stesse circostanze gl’ alimenti al Sascero, ed alla Suo cera; ma tale obbligazione cessa. 1. Allorchè la Suoce- ra passa alle seconde nozze. 2. Quando sono defonti quelli dei Coniugi per cui si contrae l'affinità, e i{- gli nati dal suo Matrimonio con 1 altro Coniuge.
207. Sono reciproche le obbligazioni derivanti da tali disposizioni.
208. Gl alimenti si somministrano proporzionata- mente al bisogno di chi gli domanda, ed alle sostanze di chi deve somministrarli.
209. Può esser domandato lo sgravio, o la riduzio- ne degli alimenti, quando chi gli somministra, è ridet- to ad uno stato tale. da non poter più somministrarli in tutto, o in parte, o chi li riceve da non ne aver bisogno.;
210. Se la Persona che deve somministrare gl’ ali- menti certifica di non potere pagare la prestazione ali- mentare, il Tribunale a causa cognita, potrà determi- nare, che detta Persona riceva nella casa propria, nu trisca, e mantenga l'individuo, a cui son dovuti gl’ alimeuti,
. 211. Il Tribunale dichiarerà egualmente se..il. Pa- dre, o la Madre, che si esibirà di ricevere, nutrire, e mantenere nella propria casa il fielio a cùi deve ol’ali menti, debba in tal caso esser assoluto dal Pagamento della prestazione alimentare.
CAPITOLO. VI. Dei diritti, e doveri respettivi dei Coniugi.
212. I Coniugi debbonsi vicendevolmente fedeltà soccorso, assistenza.
215. Il Marito deve proteggere la Moglie, questa deve obbedire al Marito.| i
214. La Moglie è obbligata ad abitare col Marito, e seguirlo ovunque stimi conveniente di stare. li Marito è in obbligo di riceverla presso di se, di somministrarli quelche è necessario per i bisogni della vita, a tenore delle sue sostanze, e del suo stato.
215. La Moglie non può comparire in Giudizio sen- za| autorità del Marito ancorchè pubblicamente eser- citi mercatura, o non sia in Comunione, o sia sepa- rata.di|
DI
beni.
216. L’ autorità del Marito però, non è necessaria quando la moglie sia sottoposta ad un inquisizione Uri- minale, ordinaria‘0 economica.
217. La Moglie ancorchè non sia in. comunione, vo sia separata di beni, non può donare, alienare, ipote- care, acquistare a titolo gratuito», ovvero oneroso, séi- za che il Marito concorra all’ atto, o senza il di lui consenso In scritto.
218. Se il Marito non vuole autorizzare la Moglie a comparire in. Giudizio, il Giudice può autorizzaria, a quest’ effetto.
219. Se il Marito nou vuole autorizzare la sua Mo- glie a procedere a qualche atto, questa può far citare il Marito direttamente al Tribunale di prima Istanza del Circondario: del Domicilio comune, il qual Tribunale può interporre la sua autorità, o denegarla, dopochè il Marito sarà stato sentito s e legalmente. citato alla Ca- mera del Consiglio:
220. Se la IMoglie esercita. pubblicamente mercatu- ra, può senza|’ autorità del Marito obbligarsi per- ciò. che riguarda il suo negozio; ed in‘ital caso\con- trae obbligazione anche per il Marito se sono iu Comu- nione. Non’ si considera che Essa eserciti pubblicamen- te mercatura, quando non fà che vendere a minutovi, Generi di Commercio del Marito, ma soltanto quando esercita un traffico separato.;
221. Quando il Marito è condannato a una pena afflit- tiva, 0 infamante, benchè la sentenza non sia stata pre- - ferita se non in contumacia, la Moglie, quantanque mag- giore d° età, non può durante la consumazione della pena
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