TITOLO QUARTO Degli MUisenta:
( Deeretato li 15: Marzo 1803, Promulgato li 25. di detto mese)
CAPITOLO PRIMO Dell’ assenza presunta.
112. Se sarà necessario provvedere all’ Amministra- zione totale, o parziale dei beni lasciati da persona pre- sunta assente, e mancherà il di lui legitrimo procura- tore, il Tribunale di prima istanza farà le dichiarazioni opportune in sequela della domanda delle parti interessate.
115. Il Tribunale ad istanza della parte che avrà prevenuto, deputerà un Notaro per rappresentare il presunto assente nella confezione degli inventarii, nei conti, divisioni, e liquidazioni nelle quali avranno interesse.
114. Il Ministero pubblico è specialmente incaricato d’ invigilare sugl’ interessi delle persone presunte assenti; e sarà sentito sopra tutte le domande che potranno ri- guardarle.
CAPITOLO SECONDO Della dichiarazione di assenza.
115. Quando una persona non si farà più vedere nel luogo del suo domicilio, o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne avranno avute nuove, le parti interessate potranno ricorrere al Tribunale di pri- ma istanza per l’effetto che sia dichiarata l assenza,
116. Per far costare dell’assenza il Tribunale in sequela delle carte, e documenti prodotti ordinerà che ne sia presa informazione in contradittorio con il Procu- ratore Imperiale nel circondario del domicilio> ed id quello della residenza, se sono diversi l'uno dall’ altro.
117. Il Tribunale nel fare le dichiarazioni sulla do- manda prenderà in considerazione le cause dell’assenza, e quelle che hanno potuto impedire che#' abbiano nuove della persona presunta assente.
118. Il Procuratore Imperiale tosto che saranno date le Sentenze‘preparatorie, e definitive, le rimetterà al Gran-Giudice Ministro della Giustizia, che le farà pub- blicare'.
119. La Sentenza declaratoria dell’assenza non sarà data se non un anno dopo la Sentenza, nella quale sa- ranno state ordinate l’ informazioni.
CAPITOLO TERZO Degli effetti dell’ assenza. SezioneE Prima
Degli effetti dell’ assenza relativamente ai Beni, che l’ assente possedeva nel giorno del suo allontamento.
120. Qualora l’ assente non abbia lasciato procura- tore per l Amministrazione dei suoi beni, gli Eredi pre- , sunti al'tempo della sua evasione 0 al tempo in cui per l’ultima volta s° ebbero le di lui nuove, potranno in forza d’una Sentenza‘definitiva di dichiarazione d°as- senza farsi immettere nel provvisionale possesso dei beni che appartenevano all’assente nel dì della sua partenza, o delle di lui ultime nuove a condizione pero di dare fide]ussione per sicurezza della loro amministrazione.
121. Se| assente ha lasciato Procuratore, gl’ Eredi presunti, non potraàimo fare istanza per la dichiarazione d’assenza, e per l’ immissione nel provvisionale posses- so, se non dopo che siano compiti dieci anni dalla sua evasione, o dalle di lui ultime nuove.
122. L'’istesso avrà luogo se termina la procura, e in tal caso si provvederà all’ amministrazione de? beni dell’assente a forma di quanto è prescritto nel Capitolo primo del presente Titolo.
125. Allorchè gl’ Eredi presunti avranno ottenuta
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l'immissione nel provvisionale possesso, se v’è testamento sarà aperto a richiesta delle parti interessate, o del Pri- curatore Imperiale nel Tribunale; ed i Legatari, i Do natari, come pure tutti quelli, che avevano contro o beni dell’assente qualche diritto dipendente dalla condi- zione della sua morte, potranno esercitarlo provvisio- nalmente, con obbligo però di dare fidejussione.
124. Il Coniuge che è in comunione dei beni, se si determina di continuarla potrà impedire 1° immissione provvisionale, e 1° esercizio provvisionale dei diritti di- pendenti dalla condizione della morte dell’ assente, e prendere, o ritenere a preferenza d’ ogni altro 1’ ammi-
nistrazione dei heni dell’ assente. Se poi il Coniuge do-
manda il provvisionale scioglimento della Comunione; eserciterà tutti i suoi diritti legali, e convenzionali, con obbligo però di dare fide}ussione per quelle cose, che possono esser soggetto alla restituzione. La moglie deter- minandosi per la continuazione della comunione, conser- verà il diritto di potervi rinunziare.
125. Il possesso provvisionale non sarà se non un deposito, il quale conferirà a chi l’avrà ottenuto Y am- ministrazione dei beni dell’ assente, ed il quale lo ren- derà responsabile verso l’ assente medesimo.‘nel caso che comparisca di nuovo, o sopraggiungano notizie di esso.
126. Chi avrà ottenuto 1° immissione provvisionale, o il Coniuge il quale si sarà determinato per la. conti- nuazione nella comunione, dovrà procedere all’ inventario dei mobili, e scritture dell’ assente, alla presenza del Procuratore Imperiale nel Tribunale di prima. istanza, o di un Giudice di Pace chiesto dal detto Procuratore. Il Tribunale ordinerà, quando vi abbia luogo, la vendita totale, o parziale dei mobili. In caso di vendita si im- piegherà il prezzo, come pure i frutti scaduti.
hi avrà ottenuta l’immissione provvisionale, potrà domandare per sua cautela, che si proceda. per mezzo di un perito da nominarsi dal Tribunale alla visita dei stabili all’ effetto di verificarne lo stato. La sua rela- zione sarà approvata alla presenza del Procuratore Im- periale; e le spese poseranno sui beni dell’ assente.
127. Ghi avrà ritenuti i beni dell’ assente‘in forza dell’ immissione provvisionale, o della legale ammini- strazione, non sarà in obbligo di restituirgli se non il quinto delle entrate se torna avanti che’ siano compiti quindici anni dal dì della sua evasione ed il decimo se torna dopo i quindici anni. Dopo trenta anni di as- senza il totale dell’entrate apparterrà all’ immesso nel possesso provvisionale o all’ amministrator legale.
123. Chi riterrà i detti beni in forza dell’ immis- sione provvisiorale, non potrà alienare, ne ipotecare i stabili dell’ assente.
129. Se l’ assenza continua per trent'anni dopo lim- missione provvisionale, o dopo il tempo in cui il Coniu- ge In comunione avrà assunta l amministrazione dei beni dell’ assente, o se sono scorsi cent'anni dalla na- scita dell’assente, saranno disciolte le fideiussioni. Tutti quelli che vi hanno diritto potranno domandare la di- visione dei beni dell’assenite, e fare decretare per l’im- missione definitiva in possesso dal Tribunale di prima Istanza,
150. L' Eredità dell’ assente, dal giorno in cui sia verificata la sua morte sarà devoluta a favore dei parenti che in quell’ Epoca saranno più prossimi; e chi avrà ri- tenuti i beni dell’assente sarà tenuto a restituirli, riser- vatisi i frutti acquistati in vigore dell’ Articolo 127.
131. Tornando l’ assente, o verificandosi la di lui esistenza durante l'immissione provvisionale, verranno a cessare&li effetti della Sentenza che avrà dichiarata l'assenza, ferme stanti, qualora vi sia. luogo i provve- dimenti‘salutari prescritti nel Capitolo primo del pre- sente Titolo per l’amministrazione dei suoi beni.
132. Tornando l’assente, o verificandosi ancora la di iui esistenza dopo l'immissione definitiva, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo
1 quelli che’ fossero stati‘alienati o i beni derivanti dall’ impiego che fosse stato fatto del prezzo dei venduti. 133. I figli, e discendenti in linea retta dell’assente potranno egualmente dentro‘trent’ anni da computarsi dall’ immissione definitiva’, domandare la restituzione dei di lui beni, nella forma che vien prescritta nell’ Ar- ticolo precedente.
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