Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
Seite
31
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(99-) SEZIONE-NI,

Delle obbligazioni con clausole penali

SOG A: E clausola penale è quella, per cui; ad assicurare| eseguimento della convenzione, taluno si obbliga a qualche cosa nel caso che non esegua.

1227. La nullità dell'obbligo primario indu- ce che si annulli la clausola penale.

La nullità di questa noninduce che si an- nulli 1 obbligo primario,

1228. In veee della pena stipulata contra il debitore ch'è in mora, è permesso al credito- re di chiedere l'eseguimento dell obbligo pri mario,

1229. La clausola penale è il compenso de danni e degl interessi, che il creditore soffre per l' inadempimento dell obbligo primario.

Non può chiedere al tempo stesso la cosa principale e Ja pena, se questa non sia stipu> lata per il puro ritardamento+

1230. O che l'obbligazione primariarac chiuda un termive, fra cui debba eseguirsi, è che nol racchiuda, chi è l'obbligo di conse- gnare, o di fare o di prendere, non incorre nella pena che quando è in mora,