( 30%) to per l’intiero, ancorchè l' obbligazione non sia stata contratta nel solido,
1003. La stessa regola va contra gli eredi di chi contrasse una simile obbligazione.
1224. Ciascuno erede del creditore può pre- tendere per l’ intiero l'eseguimento dell’ obbli- gazione indivisibile.
Non è permesso a lui solo di rimettere il de» bito per intiero; nè a lui solo di ricevere il prezzo in vece della cosa.
Se un solo fra gli eredi abbia rimesso il de bito, o ricevuto il prezzo, il coerede non può chiedere la cosa‘indivisibile che tenendo conto della porzione del coerede, che rimise il debito, 0 ne ricevette il suo prezzo.
1225. L’erede del debitore citato per 1° in- tiero dell’ obbligo, può chiedere un termine per chiamare in giudizio i suoi coeredi; a me- no che il.debito non sia tale da non poter soddisfarsi se non dall’ erede citato 4 Questi in tal caso può venir condannato egli solo, salvo il regresso d' indennità contra i suoi coeredì+


