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sa‘0 dovete; come rappresentanti o il credi« tore o il debitore.
1921. Il precedente articolo riceve eccezione per gli eredi del debitore. -+ Quando il‘debito sia ipotecario
e. Quando si debba un corpo determinato
3. Quando il debito sia alternativo di co: se a scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile
4. Quando in forza del titolo un solo de- gli eredi è gravato di eseguire I° obbligazione.
5. Quando o dalla natura dell'obbliga, o dalla cosa che n'è l'oggetto, 0 dal fine pro- postosi nel contratto, risulti essere stata inten- zione delle parti che il debito non potesse soddisfarsi divisamente.
L' erede del debitore in ciascuno de’ propo: sti casi può essere perseguito nell'intiero, sal: yo il suo regresso contra i coeredì,
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Degli effetti dell’ obbligazione indivisibile
dali... di quelli, che contraggono
congiuntamente un debito indivisibile, è tenu


