Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
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(16) pedito, o costretto, di dare o di faré contra Ja sua obbligazione.

1140. Generalmente i danni è glinteress si. dovuti alcreditore consistono nella per- dita ch'egli% sofferto,-e nel lucro che gli è mancato; salve le modificazioni ed eccezio- ni che si additeranno»

1150, Il debitore non è tenuto chie de dan- ni e deglinteressi, che. furono previsti,© che poteano prevedersi nel tempo del contrat- to; purchè l° inadempimento non derivi dal dolo.

1151, Nel éasò aticora, in cui l' inadem:= pimento provenga dal dolo, i danni e gt inte- ressi relativi alla perdita sofferta. ed al gua- dagno perduto, non debbono estendersi se non a ciò ch'è una conseguenza immediata e dis retta di tale inadempimento.

1152. Se sia convenuto che nel difetto dell adempimento debba pagarsi una somma cer ta per danni ed interessi, non può aver luogo a cotesto titolo. una somma maggiore 0 mi: nore

1153: Nelle obbligazioni, che si Iimitano al pagamento di una somma certa, î danni e gl interessi dovuti per la mora, non possono con

sistere che ne soli interessi fissati dalla legge 7