(16) pedito, o costretto, di dare o di faré contra Ja sua obbligazione.
1140. Generalmente i danni è gl’interess si. dovuti al‘creditore consistono nella per- dita ch'egli% sofferto,-e nel lucro che gli è mancato; salve le modificazioni ed eccezio- ni che si additeranno»
1150, Il debitore non è tenuto chie de’ dan- ni e degl’interessi, che. furono previsti,© che poteano prevedersi nel tempo del contrat- to; purchè l° inadempimento non derivi dal dolo.
1151, Nel éasò aticora, in cui l' inadem:= pimento provenga dal dolo, i danni e gt inte- ressi relativi alla perdita sofferta. ed al gua- dagno perduto, non debbono estendersi se non a ciò ch'è una conseguenza immediata e dis retta di tale inadempimento.
1152. Se sia convenuto che nel difetto dell’ adempimento debba pagarsi una somma cer ta per danni ed interessi, non può aver luogo a cotesto titolo. una somma maggiore 0 mi: nore
1153: Nelle obbligazioni, che si Iimitano al pagamento di una somma certa, î danni e gl interessi dovuti per la mora, non possono con
sistere che ne’ soli interessi fissati dalla legge 7


