Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
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(181) salve le regole particolari al commercio ed al- le assicurazioni.

Tali danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti che dal giorno della doman- da, fuori de casi in cui è disposto che cor; rano per la sola opera del dritto,

1154. Gl interessi maturi de capitali pose sono produrre de nuoviinteressi in forza o di una domanda giudiziaria, o di una particolar convenzione, purchè si tratti d'interessi dovu- ti almeno per un anno intero,

1155. Non pertanto le rendite mature in fitti, pigioni, annualità vitalizie o perpetue, ed in altre simili, producono l'interesse dal giorna della convenzione o della domanda.

La stessa regola vale nelle restituzioni de frutti e degl'interessi pagati al creditore da un terzo a disgarico del debitore.

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