(181) salve le regole particolari al commercio ed al- le assicurazioni.‘
Tali danni’ ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.
Non sono dovuti che dal giorno della doman- da, fuori de’ casi in cui è disposto che cor; rano per la sola opera del dritto,
1154. Gl’ interessi maturi de’ capitali pose sono produrre de’ nuovi‘interessi’ in forza o di una domanda giudiziaria, o di una particolar convenzione, purchè si tratti d'interessi dovu- ti almeno per un anno intero,
1155. Non pertanto le rendite mature in fitti, pigioni, annualità vitalizie o perpetue, ed in altre simili, producono l'interesse dal giorna della convenzione o della domanda.
La stessa regola vale nelle restituzioni de frutti e degl'interessi pagati al creditore da un terzo a disgarico del debitore.
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