{ dn.) che farsi autorizzare a distruggerlo egli stesso 4 spese del debitore; senza pregiudizio de’ danni, e degl'interessi quando vi sieno.
1144. Può similmente essere autorizzato-a far eseguire egli stesso a spese del debitore 1 obbligazione non ancora adempita.«ag©
1145. Se I° obbligo sia di non fare, i‘dan®” ni e gl’ interessi son dovuti per il solo fatto della contravvenzione.
SEZIONE IV,
De' danni e degl'interessi per l' inadempimen- to dell obbligo
1146. I danni e gl'interessi sino dovuti quando il debitore è moroso riell’adempire il suo obbligo. Son dovuti similmente quando egli lasci trascorrere quel certo tenipo, in cui solo poteva esser data o fatta la cosa, che si era obbligato di daré o di fare.
1147. Il debitore non soggiace al risarcia mento di tali danni ed. interessi tutte volte che dimostti non aver potuto adempire per causa straniera e non imputabile a lui. Non basterebbe il dimostrare semplicemente ch° ei non fu in inala fede.
1148. Non vi è luogo ad azione d' inte- ressi o di danni se in seguela di forza ia- vincibile, o di caso fortuito, il debitore fu im


