tio, e fa sue il pericolo, dal momento ir cuì la cosa deve essere consegnata, anche prima della tradizione. Ma il pericolo è tutto del de-| bitore se egli sia nioroso riel consegnare.
LIA a rensò è fiygiertito per intimazioné, od atto equi- dwalente; ed anche al solo arrivo di un‘termine
113 La mora si n se il debito- De. f Î
se tale sia il patto espresso nella convenzione.
1140. Gli effetti dell’ obbligazione di da- A re o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo della vendita, ed in quello de’ pri-“ vilegj e delle ipoteche.«3
1141. Se una cosa puramente mobile deb:|
ba darsi o‘consegnarsi a dué persone in forza I di obblighi successivi; quella disse vien prefe-: rità come proprietaria, che ottenne il possesso reale, quantunque il suo titolo fosse posteriore di data; purchè il possesso sia di buona fede.
SEZIONE IH. Delle obbligazioni di fare o di non fare
1142. bi. obbligo di fare, o di nor fare, si risolve in quello di danni ed intéressi se il debitore lasci di adempirlo.
1143. Nondimeno il creditore è dritto di chiedere che si distrugga quanto. siasi ope-
rato in contravvenzione dell'obbligo«+ Può ans


