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‘1135. Le convenzioni obbligano non solo a quello vi è stato. espresso, ma anche a tutte le conseguenze, che l'equità, l’uso, o la Jegge attribuiscono alla matura di ciascuna obbliga- zione+
SEZIONE. Il
Delle obbligazioni di darè
1130.(uti à l obbligo di dare è tenutò hon solo di consegnare la cosa, ma anche di conservarla sino al tempo della consegna, sotto pena del risarcimento de’ danni e degl’interessi verso il creditore.
1137. Chiunque è contratto l'obbligo d’in- vigilare alla conservazione di una cosa, è tenuto di usare tutta la diligenza di buon pa- dre di famiglia: e èiò tanto se l'obbligo non giovi che ad una sola parte, quanto se giovi ad arendue.
Questo doverè va esteso*; più© meno in taluni contratti, siccome sarà spiegato ne' tito- li che gli riguardano.
1138. L° obbligo di consegnare una cosa è perfetto per lo solo consenso de’ contraenti.
Per esso il creditore ne diviene proprie
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