(8)
SEZIONE IV; Della causa
n
a È obbligazione senza causa, o con causa illecita, o falsi, non può avere alcun effetto. 1ì33. La convenzione non lascia di essere \l valida, ancorchè la causa non sia espressa.
1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria a' buoni costu-
mi, o all'ordine pubblico.
GSATP.IT.0°L:0 HI: Degli effetti delle obbligazioni
SUEIZOA CONTE+1 Disposizioni generali
i 1134 Lu convenzioni legalmente formote prendono forza di legge per coloro che le for= mmaronò+
Non possono rivocarsi che per loro consenso scambievole, o per ie cause che la legge au= torizza+ Debbono esser eseguite di buona fede.


