Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
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SEZIONE IV; Della causa

n

a È obbligazione senza causa, o con causa illecita, o falsi, non può avere alcun effetto. 1ì33. La convenzione non lascia di essere \l valida, ancorchè la causa non sia espressa.

1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria a' buoni costu-

mi, o all'ordine pubblico.

GSATP.IT.0°L:0 HI: Degli effetti delle obbligazioni

SUEIZOA CONTE+1 Disposizioni generali

i 1134 Lu convenzioni legalmente formote prendono forza di legge per coloro che le for= mmaronò+

Non possono rivocarsi che per loro consenso scambievole, o per ie cause che la legge au= torizza+ Debbono esser eseguite di buona fede.