(5) convenzione quando gli artifizj praticati da uno de’ contraenti sien tali da rendere evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrat= tato.
Il dolo non(si presum:; dee costare per pruove.
1117. La convenzione contratta per errore; violenza ,, o dolo, non è nulla per la nuda opes ra del dritto: dà luogo solamente all'azione di nullità o di rescissione ne' casi e ne’ modi esposti nella sezibne settima del capitolo quinto del presente titolo.
1118. La lesione non vizia le convenzioni, ché in taluni contratti, ovvero per lo riguardo di talune persone, siccome sarà spiegato nella se< zione suddetta.
1119. Per regola generale non può alcuno obbligarsi nè stipulare in suo proprio nome, che per se medesimo.
1120. Non pertanto è concesso di far malle- veria per un terzo con promettere il fatto di li o la sua ratificazione j salvo il regresso contro al mallevadore se il terzo rifiuti di adem- pire quella promessa.
t121. Egualmente è concesso stipulare ad uti- lità di un terzo quando ciò costituisca la con-
dizione di vna stipulazione che. si. faccia per


