Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
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OR) se stesso; o di una donaziotie che si faccia ad un altro. Colui, che è fatto una tale stipula- zione, non È più facoltà di rivocarla se il terzo È dichiarato di volerne profittare.

1152. Si presume che ciascuno abbia stipulas to per se e per gli suoi eredi e successori qua- lunque, quando non sia espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della

converizione»

SEZIONE li

Della capacità delle parti contraenti

1123. Quito persona può contrattare; quando la legge non l'abbia dichiarata incspace«

1124; Incapaci di contrattare sono

T minori,

Gl° interdetti,

Le donne miaritate, fie' casi espressi dalla legge,

E generalmente tutti quelli coi la legge di- vieta talone specie di contratti.

1125. Il minore, l interdetto, e la dofina maritata non pessono impugnare le loro obbli- gazioni per causa d' incapacità, che ne casi preveduti dalle leggi.