OR) se stesso; o di una donaziotie che si faccia ad un altro. Colui, che è fatto una tale stipula- zione, non È più facoltà di rivocarla se il terzo È dichiarato di volerne profittare.
1152. Si presume che ciascuno abbia stipulas to per se e per gli suoi eredi e successori qua- lunque, quando non sia espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della
converizione»
SEZIONE li
Della capacità delle parti contraenti
‘1123. Quito persona può contrattare; quando la legge non l'abbia dichiarata incspace«
1124; Incapaci di contrattare sono
T minori,
Gl° interdetti,
Le donne miaritate, fie' casi espressi dalla legge,
E generalmente tutti quelli coi la legge di- vieta talone specie di contratti.
1125. Il minore, l’ interdetto, e la dofina maritata non pessono impugnare le loro obbli- gazioni per causa d' incapacità, che ne’ casi preveduti dalle leggi.


