Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
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1111. La violenza usata su colui, che con- trasse 1° obbligazione, è causa di nullità, an» corchè usata da una terza persona che non trag- ga vantaggio dalla convenzione.

s119. E' il caso della violenza tutte volte che. questa. sia tale da commuovere un uomo che ragioni, e da poter incutergli il timore di esporre la sua persona 0 le sue facoltà ad un male considerabile e presente»

Si% riguardo in cotesta materia all'età, al sesso, ed alla condizione delle persone.

1113. La violenza è una causa di nullità di con- tratto non solamente nel caso che venne usata su la persona del contraente, ma pur quando il fu su Ja moglie, su marito, su i discendenti, o su gli ascendenti di quella.

1114. Îl solo timore riverenziale verso il padre, la madre, o altro ascendente, senza con- concorrervi violenza effettiva, non basta per annullare il contratto,

1115. Si estingue la facoltà d' impugnare un contratto per causa di violenza se al cessare di questa il contratto stesso sia stato approvato o espressamente, 0 tacitamente, Ovverocon. lasciarsi twascorrere il tempo prefisso dalla Jeg- ge per la restituzione.» 1116, Il dolo è una causa di nullità. della