Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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299
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( 299.) il. caso che non si lascino fisliuoli nè di. scendenti} lun consorte può donare all’ altro in proprietà tutto quello, che potrebbe in pro di uno estraneo; e di più l' usufrutto dell* in- tera porzione, della quale la legge vieta di potersi disporre in pregiudizio degli eredi.

E per il caso di morirsi lo sposo con fi- gliuoli o discendenti, può egli donare al. con- sorte proprio o due quarti, l'uno in proprietà e l'altro in usufrutto; o la metà de’ suoi heni in usufrutto solamente+

1095. Se nel contratto di matrimonio le sposo minore faccia all'altro donazione; que- sta non è valida( sia semplice sia scambievo- le) se non quando vi assistano e l’approvino quelli, di cui è richiesto l’ assenso per. render valide le sue nozze. A tal condizione ei può dare all’ altro sposo tutto ciò, che la legge gli permetterebbe se fosse maggiore.

1096. Ogni donazione fra” consorti nel cors so del matrimonio è sempre rivocabile, ancore chè si qualifichi come atto tra vivi,

La moglie può revocarla senza l' autorità del marito o del giudice.

Queste donazioni non sirevocano per la sopravvegnenza de' figli,

1097. Nel corso del matrimonio i consorti

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