Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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( 298) CAPITOLO T4

Delle disposizioni fra

gli Sposi è

1091. Nu contratto nuziale ciascuno de- gli sposi può donare all altro, ed ambi il pos- sono fra loro a vicenda come credano il me glio, sotto le modificazioni-che seguono.

1092. Ogni donazione tra vivi de beni pre= senti fatta fra gli sposi nel contratto nuziale, soggiace a tutte le regole e forme ordinate di sopra. La condizione della sopravvivenza del donatario non si presume, se non sia formal- mente espressa,

1093. Gli sposi, nel donarsi fra loro de be- ni futuri, o de futuri e presenti per contratto di matrimonio, serberanno le regole stabilite nell'articolo precedente per le donazioni si- mili che si fanno loro da un terzo. Ma se lo sposo donante sopravviva al donatario; non si trasmette alcuna ragione a° figli nati dal ma- trimonio,

1094. Nel contratto del matrimonio, egual-. mente che nel corso di questo, prevedendosi