(889) nè per atto tra vivi, nè per testamentatio, po- tranno farsi qualunque donazione séambievole
(Lei
in un solo e medesimo atto.
1098. L'uomo o la donna,che contrasga un secondo od ulterior matrimonio mentre abbia figli del precedente, non può donare al novel- fo sposo più d'una quota eguale alla meno-
‘ma che appartenga ad uno de' figli legittimi
e senza che mai in alcun caso possa eccedere i quarto de’ beni.
1099. Gli sposi non potranno donarsi più di quello sia loro petresso dalle superiori dis- posizioni, nè*anche per maniere indirette.
Sarà nulla ogni donazione simulata, o fatta
‘a persone interposte+
1100. In tali atti si reputano. persone in» terposte i donatarj che sien figli dell’ altro- ‘sposo nati da nozze diverse;o i parenti, di cui 1’ altro sposo‘sia erede presuntivo nel giorno della donazione; quantunque egli non soprava viva al parente donataria.
Fine del tomo secondo,


