Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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(889) per atto tra vivi, per testamentatio, po- tranno farsi qualunque donazione séambievole

(Lei

in un solo e medesimo atto.

1098. L'uomo o la donna,che contrasga un secondo od ulterior matrimonio mentre abbia figli del precedente, non può donare al novel- fo sposo più d'una quota eguale alla meno-

ma che appartenga ad uno de' figli legittimi

e senza che mai in alcun caso possa eccedere i quarto de beni.

1099. Gli sposi non potranno donarsi più di quello sia loro petresso dalle superiori dis- posizioni,*anche per maniere indirette.

Sarà nulla ogni donazione simulata, o fatta

a persone interposte+

1100. In tali atti si reputano. persone in» terposte i donatarj che sien figli dell altro- sposo nati da nozze diverse;o i parenti, di cui 1 altro spososia erede presuntivo nel giorno della donazione; quantunque egli non soprava viva al parente donataria.

Fine del tomo secondo,