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[Tomo I. e II.] (1808)
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{ 295) CAPITOLO VIII.

Delle donazioni che si fanno per contratto nuziale

agli sposi ed a figli da nascere.

1081. Cui dona tra vivi i suoi beni pre- senti agli sposi o ad uno di loro, ancorchè il faccia nel contratto delle nozze, soggiace alle regole generali ordinate per tale classe di dona- zioni.

Non giova a° figli da nascere se non sia ne' casi indicati dal capitolo VI. del presente titolo.

1082. I padri, e Ie madri degli sposi, gli al- tri loro ascendenti, i collaterali, ed anche gli estranei, possono disporre nel contratto nu- ziale di tutto o parte de beni che sieno per lasciare morendo, a favore non meno de detti sposi, che de figli da nascere» dal loro mas trimonio, in caso che il donante sopravvives= se allo sposo donatario,

In questo caso medesimo una tale dona- zione, benche fatta a solo utile degli sposi o d'uno di loro, dovrà presumersi estesa a bene- fizio de figli e discendenti da nascere da quel matrimonio

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