( 294) egualmente che gli esclusi; potrantio provocarne ùni nuova,
1079. E° concesso d° impugnare la divisione dell’ ascendente se leda oltre il quarto; ed'an- che quando per effetto della medesima, o per titolo di antiparte addivenga che uno de’condi= videnti consegua maggior vantaggio del per- ttiesso dalla legge.
1080. Se il figlio impugni una tale divisione per urna delle cause espresse nel precedente ar- ticolo; è V obbligo d'anticipare le spese dell’ apprezzo: e vi soggiace diffinitivamerite, del pari che alle spese della lite, se il reclamo sia ingiusto,
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