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( 293.)
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Delle divisioni fatte da’ genitori, 0 da altri ascendenti fra i loro discendenti,
16° Bh padie, e la madre, e gli altri
ascendenti potranno dividere e distribuire E) tor beni tra i proprj figli,e tra quelli che nè
discendono. 1076. Queste divisioni potranno’ farsi’ pet
atti tra vivi o testamentarj, serbandosi: fe for=
me, le condizioni, e le regole disposte per le donazioni tra vivi e per li testamenti.
Le divisioni per atti tra vivi non possono riguardare che i beni presenti.
1077. Se 1° ascendente morendo lasci talu- ni de' beni, ch' ei non comprese nella divi sione 5 saranno essì distribuiti a norma della legge.
1078. Sarà nulla interamente la divisione; se non comprenda tutti i figli ch’ esistono nell” epoca della morte, e li discendenti di quelli che premorirono. I compresi in tale divisione,
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