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[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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1083. La donazione ordinata nelle forme tlel precedente articolo è irrevocabile nelluni- co senso, che il donante più non possa dispor-

re gratuitamente degli oggetti donati, se non per picciole somme a titolo di ricompensa 0 per altra guisa.

1084. Nel contratto dimatrimonio è per- messo di donare; cumulando beni presenti e futuri, in tutto o in parte; coll unirvi uno stato dedebiti e carichi del donatore esistenti in quell epoca. In tal caso, quando muore: costui; è in libertà del donatario» d atte- nersi a° soli beni presenti, e ripudiare il di più. n

1085. Che se a quellattonon si unisca lo stato richiesto dal precedente articolo; il dona= tario avrà lobbligo d accettare o di ripudiare la donazione nel tutto. Se accetti; non potrà reclamare se non i beni esistenti nel giorno della morte del donatore; e sarà sottoposto al paga: mento di tutti i debiti e carichi della success sione.'

1086. Nel contratto nuziale. può domarsi da chiunque agli sposi;ed a? figli da nascere dal loro matrimonio, sotto acondizione ch'essi-pa- k|

ghinoindistintamente ogni debito e carico ere- Ì ditario del donante s 0 sotto altra qualunque y I