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1083. La donazione ordinata nelle forme tlel precedente articolo è irrevocabile nell’uni- co senso, che il donante più non possa dispor-
re gratuitamente degli oggetti donati, se non per picciole somme a titolo di ricompensa 0 per altra guisa.
1084. Nel contratto di‘matrimonio è per- messo di donare; cumulando beni presenti e futuri, in tutto o in parte; coll’ unirvi uno stato de’debiti e carichi del donatore esistenti in quell’ epoca. In tal caso, quando muore: costui; è in libertà del donatario» d’ atte- nersi a° soli beni presenti, e ripudiare il di più. n
1085. Che se a quell’atto‘non si unisca lo stato richiesto dal precedente articolo; il dona= tario avrà l’obbligo d’ accettare o di ripudiare la donazione nel tutto. Se accetti; non potrà reclamare se non i beni esistenti nel giorno della morte del donatore; e sarà sottoposto al paga: mento di tutti i debiti e carichi della success sione.'
1086. Nel contratto nuziale. può domarsi da chiunque agli sposi;‘ed’ a? figli da nascere dal loro matrimonio, sotto a‘condizione ch'essi-pa- k|
ghino‘indistintamente ogni debito e carico ere- Ì ditario del donante s 0 sotto altra qualunque y I


