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© Delle disposizioni permesse in pro dè nipoti del donante 9 testatore,
1048. I beni, de’ quali i padri e le madri ùnno facoltà di disporre 3 possono.denarsi da loro nella parte o nel tutto. ad uno o a più de’ loro figliuoli, per atti tra vivi o testa- mentarj, col carico di restituirli a’ figli nati e da nascere nel primo grado solamente de’ detti donatarj.
1049. Nel caso di morte senza figliuoli, sa- rà valida la disposizione del defunto per atto tra Vivi o testamentario. in pro d'uno o di più de! suoi fratelli o sorelle, nella parte 0 nel tutto de’ beni ereditarj di lui non sogget- ti alla riserba legale, col carico di farne la restituzione a° figli nati e da nascere, solamen- te nel primo grado, de’ donatarj suddetti.
1050. Le disposizioni permesse ne’ preceden- ti articoli non saranno valide, se non quando il carico della restituzione torni@ vantaggio di tutti i figli nati e da nascere dal gravato, senza eccezione@ preferenza d' età o di Sesso.


