(235) i legatarj in caso che il legato sia fatto a più persone congiuntamente.
Si avrà esso per fatto corigiuntamente quan- do il sia per una sola e medesima disposizio- ne, ed il testatore non ne abbia assegnato a ciascuno de’ collegatarj la sua parte”.
1045. Si avrà anche per fatto congiuntamen- te quando una cosa, che non è divisibile senza peggiorarsi, si sia levata collo stesso atto a co persone, ancorchè separatamente.
1046. Le medesime cause, che autorizzano a revocare la donazione tra vivi secondo l’ar- ticolo 954, e li due primi numeri dell’arti- colo 955, daranno dritto a richiedere che sien revocate le disposizioni testamentarie.
1047. Se tale domanda è fondata su d'una grave ingiuria fatta alla memoria del testato- re; dev’ essere proposta fra l' anno dal giorno
del delitto,


